Codice Civile art. 2192 - Ricorso contro il decreto del giudice del registro (1).

Guido Romano

Ricorso contro il decreto del giudice del registro (1).

[I]. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

[II]. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

(1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27).

Inquadramento

Contro i decreti emessi ai sensi degli artt. 2189, 2190 e 2191 dal giudice del registro è ammesso ricorso al tribunale: in altre parole saranno reclamabili dinanzi al tribunale tutti i provvedimenti emessi dal giudice del registro, tanto quelli che confermano il rifiuto all'iscrizione già opposto dal conservatore, quanto quelli di iscrizione di cancellazione d'ufficio (Cavanna, 42).

È competente il tribunale del capoluogo di provincia ove è ubicata la sede della Camera di commercio. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice del registro eseguita dalla cancellaria. Sono legittimati all'impugnazione coloro che hanno un interesse diretto ed immediato alla richiesta di iscrizione (amministratori, notaio) e coloro che hanno un interesse dipendente da soddisfare in via sostitutiva o secondaria (Bocchini, 522). Anche il conservatore è legittimato a proporre l'impugnazione dinanzi al tribunale avverso i provvedimenti del giudice del registro e, segnatamente, avverso i provvedimenti che accolgono il ricorso contro il rifiuto opposto dal conservatore medesimo (Selmin, 111; contra Ragusa Maggiore, 2002, 123 secondo cui non possono essere impugnati i decreti che accolgono il ricorso avverso al provvedimento di rigetto del conservatore per difetto dell'interesse ad agire).

I poteri del tribunale coincidono con quelli del giudice del registro. Si afferma, infatti, in giurisprudenza che il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese (e quindi del tribunale in sede di reclamo avverso i decreti del giudice del registro) investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto (competenza dell'ufficio; autenticità delle sottoscrizioni; astratta iscrivibilità dell'atto; imputabilità dello stesso alla società; idoneità della documentazione prodotta), senza involgere alcun accertamento in ordine alla validità od alla veridicità delle circostanze indicate nell'atto di cui viene richiesta l'iscrizione (Trib. Napoli, 28 gennaio 2000, in Giur. nap., 2000, 165).

Si ritiene che il provvedimento emesso dal tribunale non sia ulteriormente impugnabile, in quanto trattasi di provvedimento espresso all'esito di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione soggetto alle disposizioni di cui all'art. 737 c.p.c. e, dunque, in ogni momento revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c. (Cavanna, 43; Ragusa Maggiore, 2002, 128 che precisa che la revoca può avere ad oggetto tutti i provvedimenti del giudice del registro e, quindi, sia quelli che hanno ordinato una iscrizione sia quelli che hanno rifiutato una iscrizione che quelli che hanno proceduto alla sua revoca).

In giurisprudenza, si afferma che il decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., sul ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dal giudice del registro delle imprese non è impugnabile innanzi alla corte d'appello, in quanto, da un lato, il legislatore ha escluso, salva diversa disposizione di legge, che sia a sua volta reclamabile il provvedimento emesso dal tribunale in sede reclamo (art. 739, comma 3, c.p.c.), e, dall'altro lato, né gli art. 2188 ss. c.c., né altra disposizione speciale prevedono che i decreti pronunciati dal tribunale su reclamo contro il provvedimento del giudice del registro siano, a propria volta, reclamabili (Cass. n. 2757/2012; App. Roma, 9 gennaio 2004, in Foro it., 2004, I, 2242; contra App. Milano 14 luglio 1970, in Foro it., 1970, I, 2180).

Bibliografia

Per la bibliografia v. sub art. 2191 c.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario