Codice Civile art. 2200 - Società.

Guido Romano

Società.

[I]. Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative [2511 ss.], anche se non esercitano un'attività commerciale.

[II]. L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI [2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2523].

Inquadramento

Devono iscriversi nel registro delle imprese, anche se esercenti una attività agricola, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di capitali, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione. Sono poi soggette all'obbligo di iscrizione anche le società costituite all'estero, ma soggette alla legge italiana (art. 25 l. 31 maggio 1995, n. 218). Le società semplici devono iscriversi con efficacia solo dichiarativa.

La norma, poi, opera un rinvio alla disciplina dei singoli tipi societari.

L'art. in commento importa, relativamente alla disciplina dell'iscrizione nel registro delle imprese, una differenziazione del regime previsto per le società da quello previsto per le imprese individuali. Infatti, mentre queste ultime sono tenute ad accedere alla pubblicità in relazione al carattere commerciale dell'attività svolta, per le società l'obbligatorietà dell'iscrizione deriva direttamente dal tipo prescelto.

In altre parole, l'obbligo è ricollegato al «tipo» di società e non già all'«attività» concretamente svolta (Cavanna, 89), con la conseguenza che una società che svolga attività agricola è comunque tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese.

La differenziazione tra i due regimi (quello delle società e quello degli imprenditori individuali) è, peraltro, rimarcata anche dalla circostanza che, mentre per l'imprenditore individuale l'obbligo pubblicitario deriva dall'effettivo inizio dell'attività, per le società tale obbligo è temporalmente anticipato al momento della stipulazione dell'atto costitutivo (Cavanna, 90; Ferri, 8) e prescinde completamente dall'effettivo inizio dell'attività.

Il procedimento e gli effetti dell'iscrizione sono disciplinati dagli artt. 2188 e ss. (al cui commento si rinvia), in quanto compatibile ed in quanto non espressamente derogati dalla disciplina societaria.

Bibliografia

Cavanna, Sub artt. 2200-2201, Dell'impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso e Vallebona, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014; Ferri, Sub artt. 2188-2221, Imprese soggette a registrazione, in Comm. S.B.,  Bologna-Roma, 1983.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario