Codice Civile art. 2201 - Enti pubblici.InquadramentoL'articolo in commento impone l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agli enti pubblici economici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (Nigro, 1306). La norma pone, peraltro, una deroga alla regola generale di cui all'art. 2195 nel momento in cui viene escluso l'obbligo di iscrizione per gli enti pubblici che esercitino un'attività commerciale soltanto in via secondaria o strumentale (Ferri, 82). In altre parole, l'obbligatorietà dell'adempimento pubblicitario deriva non solo dallo svolgimento dell'attività, ma anche da una specifica qualificazione di tale attività in termini di principalità o di esclusività (Ferri, 82; Cavanna, 92). Si tratta degli enti pubblici economici. Il procedimento di iscrizione degli enti pubblici è disciplinato dall'art. 12 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 il quale prevede, tra l'altro, che la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e che, qualora l'ente pubblico non sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica. Il legale rappresentante dell'ente è anche tenuto ad indicare nella domanda di iscrizione l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale. Tale ultima indicazione sembra escludere che gli enti pubblici non economici (che per definizione non possono soddisfare detta condizione) debbano assolvere all'obbligo pubblicitario (Cavanna, 93). Infine, l'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto. L'ente pubblico non economico, che gestisce una attività di impresa, è imprenditore non commerciale ed è soggetto alle norme civilistiche sull'impresa, ad esclusione soltanto di quelle che si riferiscono in modo esclusivo all'imprenditore commerciale, per cui è sottratto all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili (Cass. n. 4222/1998). BibliografiaCavanna, Artt. 2200-2201, Dell'impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso e Vallebona, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014; Ferri, Sub artt. 2188-2221, Imprese soggette a registrazione, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1983; Nigro, Le imprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione, in Tr. Res., 15, I, parte II, Torino, 1986. |