Codice Civile art. 2436 - Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni 1.

Guido Romano

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni 1.

[I]. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

[II]. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

[III]. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

[IV]. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

[V]. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

[VI]. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha sostituito, con effetto a partire dal 1° gennaio 2004, l'intero Capo V, che originariamente comprendeva gli articoli da 2325 a 2461. L'attuale formulazione del Capo comprende gli articoli da 2325 a 2451.

Inquadramento

L'articolo in commento disciplina il procedimento di iscrizione delle modificazioni delle società di capitali attribuendo al notaio che redige il verbale il compito di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e di procedere al deposito della deliberazione presso il registro delle imprese per la relativa iscrizione la quale, assumendo valore di pubblicità costitutiva, condiziona l'efficacia della modificazione medesima.

Le modificazioni dello statuto.

Costituisce modificazione dello statuto ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto (atto costitutivo e statuto); il mutamento può consistere sia nell'inserimento di nuove clausole sia nella modificazione o soppressione di clausole esistenti (Campobasso, 504; Marasà, 8; Notari, 2481 secondo il quale costituiscono modificazioni statutarie tutti i mutamenti del contenuto originario del contratto sociale; Guerrera, 1099). La norma in commento prende in considerazione, tuttavia, solo le modificazioni sotto il profilo oggettivo del contratto sociale: infatti, benché comportino una variazione di una clausola originaria dell'atto costitutivo, le variazioni delle persone degli azionisti non vengono trattate come modificazioni dello statuto ed il trasferimento della partecipazione si attua sulla base dell'accordo tra alienante ed acquirente senza sottostare alla particolare procedura dettata per le modificazioni in argomento (Campobasso, ivi).

Secondo i principî generali, il contratto di società non potrebbe essere modificato se non con una decisione unanime di tutti i contraenti-soci: tuttavia, una simile regola non vale per il contratto costitutivo delle società di capitali dal quale origina una struttura organizzata, destinata a durare nel tempo per realizzare finalità imprenditoriali che possono tradursi in obiettivi via via diversi ed in cui l'elemento capitalistico prevale su quello personale. Per tali ragioni, l'ordinamento consente di modificare lo statuto, attraverso una deliberazione dell'assemblea straordinaria e con le maggioranze previste per tale assemblea.

Nell'ambito delle società di capitali, infatti, l'unanimità dei consensi è richiesta solo nel momento costitutivo, mentre successivamente vige il principio della formazione della volontà sociale secondo la regola della maggioranza che non consente la possibilità di stabilire la regola della totalità dei consensi; conseguentemente non può ritenersi valida la clausola statutaria che preveda l'unanimità dei consensi per ogni mutamento di statuto (Cass. n. 2450/1980). Peraltro, le modificazioni sono ritenute legittime anche quando intervengano sulle basi stesse della società: si è, quindi, affermato in giurisprudenza che, rientrando tra le modificazioni dello statuto il mutamento dell'oggetto sociale e, in genere, tutte le variazioni di uno i più elementi soggettivi o oggettivi della società, le deliberazioni aventi ad oggetto tali mutamenti non importano, di per se stesse, l'estinzione della società esistente e la creazione di una nuova (Cass. n. 1698/1970). Conseguentemente, è legittima la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria di una società attua il trasferimento della sede, nonché il totale cambiamento della denominazione e dell'oggetto sociale, posto che nessuna disposizione di legge vieta che i soci – con le dovute maggioranze – si determinino in tal senso e sempre che, con riguardo a quest'ultima modifica, il nuovo oggetto sociale risultante dalla deliberazione, appaia lecito, possibile e rivolto a fini lucrativi (App. Firenze, 23 dicembre 1992, n. 1061, ma si veda anche Cass. n. 7536/2005 secondo la quale è legittima la deliberazione adottata a maggioranza dall'assemblea straordinaria di una s.p.a. mediante la quale, sopprimendo una modifica apportata con altra precedente deliberazione della stessa assemblea, che aveva introdotto lo scopo mutualistico nel contratto sociale, si reintroduce nello statuto sociale la previsione di distribuzione degli utili ai soci, in conformità alla causa lucrativa dell'ente).

Salvi i casi in cui la legge disciplina le modifiche dello statuto che conseguono a determinati eventi e non già a deliberazioni di un organo sociale (ad es., artt. 2484 nn. 2, 3, 4 e 5; 2437-quater u.c.), sono incompatibili con la disciplina formale inderogabilmente prescritta dall'art. in commento, nonché con la riserva di competenza legislativamente sancita (in capo, di norma, all'assemblea straordinaria), le modificazioni di fatto dello statuto e, precisamente, quelle risultanti per implicito dal comportamento degli organi sociali (Notari, 2482; Petrazzini, 258).

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. Si tratta di un adempimento che, sebbene necessario, non è in grado di condizionare gli effetti della modificazione statutaria (Notari, 2484; Ferrara, Corsi, 628).

Secondo la prassi notarile, ai sensi del comma 6 dell'art. 2436 c.c., il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, non costituisce un allegato obbligatorio del verbale che recepisce la modifica, bensì un allegato obbligatorio al deposito nel registro imprese di detto verbale. È comunque opportuno che detto testo integrale dello statuto aggiornato sia allegato al verbale (Consigli notarili triveneto, massima H.F.1).

Il controllo preventivo di legittimità

Il primo comma della disposizione in commento attribuisce al notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto di verificare «l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge» (in generale, recentemente, Trimarchi, 39 ss.; Materi, 24 ss.) e di richiedere, quindi, in caso di valutazione positiva, l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Successivamente, è compito dell'Ufficio del registro verificare della regolarità formale della documentazione prodotta e procedere, anche qui in caso di valutazione positiva, all'iscrizione della deliberazione nel registro. Come già evidenziato, solo dal momento dell'intervenuta iscrizione, la deliberazione assume efficacia.

Il primo aspetto problematico connesso al controllo notarile è costituito dal momento in cui tale controllo deve collocarsi. È, infatti, oggetto di dibattito se il notaio sia chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni di legge già in un momento antecedente rispetto alla redazione del verbale assembleare in cui è contenuta la delibera modificativa (sul punto, ampiamente, Marchetti, 1150 ss.).

L'orientamento oggi maggioritario ritiene che il controllo notarile possa esplicarsi soltanto a valle della assunzione, da parte dell'assemblea, della deliberazione. La condotta del notaio, dunque, si articolerebbe in due fasi: una prima, in cui egli deve (e non può) eseguire l'attività di verbalizzazione ed una seconda, successiva alla chiusura dell'assemblea e del verbale, in cui egli deve svolgere il proprio scrutinio di legittimità decidendo se iscrivere o meno la delibera presso il registro delle imprese (così, Marchetti, 1151; Revigliono, 1143; Notari, 2486; Guerrera, 1098; Laurini, 51). In questa prospettiva si evidenzia, in particolare, che la redazione del verbale soddisfa l'interesse alla conoscenza ed alla tracciabilità delle decisioni assunte dalle assemblee societarie, interesse che si colloca su un piano diverso rispetto a quello proprio del vaglio di legittimità delle delibere (Marchetti, 1151). L'orientamento minoritario, invece, appare favorevole a che il notaio possa rifiutare ex ante la verbalizzazione ove reputi illegittima la deliberazione posta all'ordine del giorno (Montagnani, 145).

La giurisprudenza, per parte sua, aderisce all'orientamento maggioritario per il quale il controllo notarile si posiziona a valle della deliberazione. Tuttavia, la medesima giurisprudenza precisa che il notaio, richiesto di intervenire all'assemblea straordinaria della società per redigerne il verbale, deve rifiutarsi di farlo se dall'avviso di convocazione si desume che la materia su cui l'assemblea dovrebbe deliberare darebbe luogo ad un atto nullo: in tali casi, il notaio legittimamente interviene all'assemblea, ma ha il dovere di fare presente tale nullità prima che la delibera sia posta in votazione (Cass. n. 4441/1998).

Sembra certo che il controllo del notaio sia di carattere «strettamente documentale» e, quindi, limitato agli elementi testuali risultanti dal verbale e dagli allegati allo stesso (Notari, 2487). Inoltre, esso è circoscritto alla sola modifica statutaria oggetto di approvazione da parte dell'organo competente non potendo riguardare il controllo clausole diverse da quelle oggetto della modificazione (Notari, 2487; Consigli notarili Triveneto, massima B.A.3). Inoltre, il controllo non si estende a quelle deliberazioni assunte contestualmente ma che non si traducono in una modificazione statutaria (Chicco, 1606): questa posizione è fatta propria anche dalla prassi notarile secondo la quale il controllo di legittimità affidato al notaio dall'art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:a) le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori; b) le delibere con le quali l'assemblea straordinaria approva la proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; c) le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l'assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario (Consigli notarili Triveneto, massima B.A.2).

Occorre ora esaminare il perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto. Come già evidenziato, il notaio verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promovimento nonché quelle specifiche della deliberazione assunta (Salafia, 45). Il notaio, cioè, deve accertare che l'assemblea è stata convocata con l'osservanza delle regole relative alla sua convocazione, è stata costituita con l'intervento dei soci e degli altri soggetti legittimati ed ha deliberato una decisione con oggetto lecito e possibile. In altri termini il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all'assemblea della società, sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 ss., il suo oggetto sia lecito e possibile.

In generale, si parla di controllo di legalità formale e sostanziale che sostituisce, coincidendo per contenuto ed ampiezza con esso, il giudizio di omologazione già svolto dal tribunale fino all'entrata in vigore della l. 24 novembre 2000, n. 340 (Campobasso, 506, nt. 3; Petrazzini, 269; Notari, 2487).

Se è certo che il controllo non possa estendersi al merito della deliberazione (Petrazzini, ivi; Marasà, 54; Notari, 2486; Belviso, 72) con conseguente impossibilità di sindacare l'opportunità dell'operazione oggetto della deliberazione (Chicco, 1606), la dottrina (e la giurisprudenza) si è molto interrogata se il controllo notarile fosse circoscritto alle ipotesi di nullità della deliberazione ovvero si estendesse anche ai vizi di annullabilità. In particolare, la limitazione alla verifica concernente l'assenza di cause di nullità della deliberazione era, in particolare, fondata sull'interpretazione restrittiva dell'art. 28 della legge notarile che fa divieto al notaio di ricevere atti proibiti dalla legge con esclusione delle ipotesi di annullabilità; inoltre, secondo una tale ricostruzione, nel prevedere il controllo preventivo di legittimità, il legislatore avrebbe inteso tutelare il pubblico interesse, mentre per i vizi di annullabilità, attesa la natura negoziale delle delibere, ogni valutazione è rimessa all'iniziativa dei soggetti interessati e, dunque, dei soci (Fimmanò, 317). Secondo altra impostazione, invece, se l'area della sanzione di cui al richiamato art. 28 è circoscritta alle sole ipotesi di manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge, il compito del notaio è comunque quello di verificare in ogni caso l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che egli ha il potere-dovere di non chiedere l'iscrizione della delibera anche quando le suddette condizioni manchino non manifestamente (Petrazzini, 270, nt. 82; Montagnani, 154; Campobasso, 163).

Secondo altra dottrina, il controllo notarile si attesta come controllo di conformità della delibera rispetto alle caratteristiche tipologiche essenziali assegnate alla fattispecie dalla disciplina della legge (Morera, 184). In particolare, il giudizio di conformità è volto a verificare che il contenuto della delibera sia tale da non incidere negativamente sulla conformità della struttura organizzativa della società consacrata nello statuto vigente, al tipo legale inderogabilmente voluto dal legislatore, indipendentemente dalla considerazione che si tratti di ipotesi testuale di nullità oppure di annullabilità (Laurini, 65; Marchetti, 1156). Il controllo del notaio, dunque, non ha solo carattere formale, ma anche sostanziale in quanto volto ad accertare la conformità alla legge della deliberazione assunta: egli dovrà rifiutare l'iscrizione nel registro dell'imprese se la deliberazione contrasti con l'ordine pubblico ed il buon costume, nonché con norme imperative della disciplina della società per azioni (Campobasso, 163). In questa prospettiva, si è affermato che occorre distinguere il profilo delle sanzioni disciplinari da quello concernente il contenuto del controllo, profilo quest'ultimo che impone al notaio l'accertamento dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, con la conseguenza che costituisce un preciso potere-dovere di negare l'iscrizione ogni qualvolta manchino, anche non manifestamente, le condizioni stabilite dalla legge (Notari, 2488).

In questo ultimo senso, anche la giurisprudenza più recente. Si afferma che incorre nella responsabilità disciplinare ex artt. 28, comma 1, n. 1, e 138-bis, comma 1, della l. notarile il notaio che richieda l'iscrizione di una delibera societaria affetta da invalidità “manifesta”, cioè inequivoca, anche ove si tratti di mera annullabilità e non di nullità, giacché il controllo notarile sulle delibere sociali è finalizzato ad assicurare la certezza dei traffici mediante una verifica di conformità al modello legale che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali (Cass. n. 14766/2016; sui principî espressi da tale decisione Trimarchi, 47 ss.; Materi, 30 ss.). Anche nella giurisprudenza di merito, si evidenzia che l'effettivo contenuto del controllo sostanziale di legalità, riservato alla fase di omologazione notarile (quale naturalmente limitato ad un esame di carattere documentale e rigorosamente alieno da ogni sindacato di merito), deve svolgersi alla luce di più generali parametri di conformità dell'atto al modello legale di riferimento (Trib. Milano, 25 settembre 2015, in Soc., 2016, 43).

Né il notaio verbalizzante, né il tribunale investito del ricorso ex art. 2436, comma 3, possono rifiutare l'iscrizione di una delibera modificativa rilevando la carenza di legittimazione del socio maggioritario, qualora tale carenza possa solo eventualmente derivare dall'inefficacia della sottoscrizione del detto socio, oggetto di contenzioso, ma non ancora definitivamente accertata. Sia il notaio, sia il tribunale sono infatti chiamati ad espletare esclusivamente un controllo circa la conformità delle delibere alla legge sulla base degli elementi già emersi e non possono invece risolvere controversie insorte tra le parti, né riconoscere o attribuire diritti soggettivi ad alcuna di esse (Trib. Roma, 21 novembre 2012, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, 724).

Eventuali vizi idonei a determinare la annullabilità della delibera, esulano dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell'articolo 2436 c.c., atteso che la delibera annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare la azione di annullamento entro precisi limiti temporali. Nel caso di specie la verifica della concreta ricorrenza della fattispecie dell'abuso del diritto alla luce della complessità dell'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi può difficilmente conciliarsi con la sommarietà del procedimento del controllo di conformità previsto dall'art. 2436 c.c., da effettuare entro 30 giorni dalla verbalizzazione (Trib. Brescia, 12 febbraio 2021, in Riv. Not., 2022, 4, II, 607).

Se in una unica assemblea sono state deliberate più modifiche dello statuto che siano indipendenti tra loro, il notaio verbalizzante può procedere ad una iscrizione parziale, avente ad oggetto solo le modifiche per le quali egli ritenga realizzate le condizioni di legge (Chicco, 1606; Consigli notarili Triveneto, massima B.A.1).

Il controllo dell'Ufficio del registro.

Accertata la conformità della deliberazione al modello legale, il notaio deve procedere a depositare la deliberazione corredata delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge al registro delle imprese e di richiederne la relativa iscrizione. L'Ufficio deve, quindi, procedere ad una verifica della regolarità formale della documentazione ed all'iscrizione della deliberazione.

Si afferma, in giurisprudenza, che i poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese e del giudice del registro sono limitati al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta: controllo che attiene alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge, con esclusione dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità del contenuto dell'atto comprometta la sua riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, 5 ottobre 2009, in Giur. it., 2010, 612; Trib. Napoli, 27 giugno 2013, in Soc., 2013, 997; Trib. Catania, 31 marzo 2005, in Giur. comm., 2006, II, 483). Al conservatore del registro delle imprese (prima, e al giudice del registro, poi) compete solo la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, 16 febbraio 2007, in Soc., 2008, 327).

Contro il rifiuto di iscrizione opposto dall'Ufficio è possibile proporre reclamo dinnanzi al giudice del registro, il cui provvedimento, ove di ulteriore diniego, è reclamabile davanti al tribunale, senza che, però, né il giudice del registro né il tribunale possano estendere il proprio sindacato al contenuto dell'atto, dovendosi, invece, limitare a valutare unicamente le ragioni poste alla base del rifiuto di iscrizione (Notari, 2489).

L'omologazione del tribunale.

Qualora il controllo del notaio  si concluda con esito negativo, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva non oltre il termine di trenta giorni agli amministratori, ai quali è attribuita l'opzione tra una nuova convocazione dell'assemblea per l'adozione delle decisioni che, sulla scorta dei rilievi formulati dal notaio, consentano l'iscrizione della deliberazione, oppure il ricorso al tribunale affinché ordini l'iscrizione nel registro delle imprese, disattendendo in tal modo i rilievi notarili (Trib. Bologna, 2 marzo 2007, in Il merito, 2007, 9, 40).

Legittimati a chiedere l'intervento del tribunale sono soltanto gli amministratori (Benassi, 1465); il ricorso non può essere presentato né dai soci (i quali non possono neppure intervenire nel procedimento, potendo unicamente presentare esposti e denunce, Notari, 2491), né dal notaio (Chicco, 1610).

Quanto alla competenza territoriale, secondo l'orientamento consolidato, il tribunale competente ai fini del ricorso è quello del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto deve essere depositato e iscritto (Notari, 2491).

Il tribunale può negare l'iscrizione nel registro delle imprese, ma non può imporre la modificazione del contenuto della deliberazione, costituendo detta modifica una prerogativa dei soci i quali vi provvederanno solo se lo riterranno conforme al proprio interesse (Notari, 2489; Ferrara-Corsi, 626).

Il procedimento dinanzi al tribunale dà luogo ad un procedimento di volontaria giurisdizione che si conclude con l'emissione di un decreto che non è ricorribile per cassazione (Cass.S.U., n. 3073/2003; Cass. n. 9983/1993).

Gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il quinto comma dell'articolo in commento prevede espressamente che la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione: la disposizione si ricollega, peraltro, a quella contenuta nel precedente terzo comma, a mente del quale, ove l'iter non si concluda con l'iscrizione e trascorsi i termini ivi previsti, la deliberazione «è definitivamente inefficace».

La norma, dunque, ricollega all'iscrizione nel registro delle imprese effetti di pubblicità costitutiva (Marchetti, 1168; Angelici, 721; Salamone, 1287; Ferrone, Preite, 1767; Benassi, 1469). L'iscrizione funge non solo come momento a partire dal quale la deliberazione è opponibile ai terzi, ma anche come momento a partire dal quale essa ha effetto nei rapporti interni tra i soci (Petrazzini, 276; Rosapepe, 383).

Alcuni autori configurano l'adempimento pubblicitario come vera e propria condizione sospensiva legale (Guerrera, 1103; Notari, 2493 secondo il quale tale qualificazione trova conferma nel comma 3, ove si stabilisce che, ove gli amministratori non adottino alcun provvedimento a seguito del rifiuto del notaio, la deliberazione è «definitivamente inefficace» con la conseguenza che questa deve intendersi come improduttiva di effetti medio tempore, e nell'art. 223-bis disp. att., il quale attribuisce alle società costituite anteriormente alla 1° gennaio 2004 la possibilità di adottare clausole statutarie conformi alla riforma del diritto societario subordinandone però l'efficacia al momento in cui le stesse sono iscritte nel registro delle imprese).

Una parte minoritaria della dottrina, tuttavia, ritiene che ancor oggi l'iscrizione abbia natura meramente dichiarativa, producendo la deliberazione di modificazione dello statuto immediatamente effetti vincolanti per i soci, anche in assenza dell'iscrizione, rilevando questa solo per l'opponibilità dei terzi (Atlante, 847; Magliulo, 417; Arato, 1302). A tale dottrina, è stato peraltro replicato che, costituendo l'iscrizione il momento finale di un procedimento, non è impedita la rilevanza di singoli momenti di cui si compone (Angelici, 722) e, in particolare, che la delibera possa essere eseguita anche prima dell'iscrizione purché gli atti esecutivi siano sospensivamente condizionati all'iscrizione della deliberazione o risolutivamente condizionati alla mancata iscrizione (Benassi, 1470; Petrazzini, 278 il quale specifica che l'esecuzione della deliberazione prima dell'iscrizione deve essere sottoposta al duplice requisito che l'attuazione non incida su diritti di altrui e non confligga con la regola di cui all'art. 2436, comma 5, e che l'atto esecutivo sia posto in essere da un organo dotato delle relative competenze; sul punto, anche Marasà, 523).

In giurisprudenza, si è affermato che le delibere di modificazione dello statuto producono effetti solo dopo l'iscrizione presso il registro delle imprese e tale iscrizione rappresenta il momento iniziale di efficacia della delibera. Essa non produce i propri effetti nei confronti dei soci che ne siano a conoscenza anche prima dell'iscrizione del registro delle imprese, posto che tale deroga al principio generale suindicato non è espressamente prevista e non è desumibile dall'art. 2448 c.c., che si limita a disciplinare il diverso profilo della tutela dell'affidamento dei terzi in relazione ad una delibera conosciuta ancor prima del momento iniziale della sua efficacia (Trib. Verona, 8 aprile 2005, in Soc., 2006, 335).

Si segnala anche la massima n. 19 (10 marzo 2004) del Consiglio notarile di Milano, alla cui stregua il principio – stabilito nell'art. 2436 c.c. – secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo “dopo l'iscrizione” nel registro delle imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto. Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel registro, la modificazione statutaria ha assunto efficacia.

Contra, su tale ultimo punto, Massima H.F.2 del Comitato Triveneto, secondo la quale le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese. È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1357 c.c.: a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette «delibere a cascata»); b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta); c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta. In tutti questi casi gli atti ulteriori – connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci – sono, a loro volta, sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell'atto da cui traggono legittimazione.

Quorum rafforzati e modificazioni statutarie.

Ulteriore problematica riguarda le maggioranze con cui possono essere modificate le clausole dell'atto costitutivo che prevedono, per una determinata decisione, un quorum costitutivo o deliberativo rafforzato: in altre parole, si pone il problema di stabilire se la clausola statutaria che innalza il quorum costitutivo o deliberativo per la modificazione di una specifica previsione statutaria sia soggetta, in caso di sua eventuale modificazione, a quello stesso regime rafforzato oppure al generale regime vigente per le altre modificazioni.

Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la clausola statutaria di una società per azioni che richieda una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie è posta a tutela delle minoranze, ed è finalizzata a garantire alle stesse un potere di interdizione allo scopo di conservare i rapporti di forza esistenti all'interno della società. Pertanto, un'interpretazione di tale clausola che ne consenta la modifica con una maggioranza più limitata appare intrinsecamente contraddittoria, alla luce del criterio di buona fede e sulla base del rilievo della comune intenzione delle parti, conducendo all'annullamento della relativa delibera (Cass. n. 4967/2016).

Nella prassi notarile si afferma che qualora in uno statuto sociale vi sia una clausola che preveda un quorum deliberativo rinforzato per l'assunzione di una determinata deliberazione assembleare, tale clausola non possa essere modificata con il quorum previsto in generale per le deliberazioni modificative dello statuto sociale. Per la valida modifica di clausole che prevedono quorum deliberativi rinforzati occorrono i medesimi quorum rinforzati previsti da dette clausole. La regola esposta trova applicazione tutte le volte che nello statuto non sia contenuta una diversa previsione, anche in assenza di una espressa clausola di salvaguardia. Se, diversamente, fosse consentito alla medesima maggioranza cui è inibito di adottare determinate delibere di rimuovere il divieto alla loro adozione, si renderebbe priva di effetto la clausola che introduce i quorum rinforzati, in violazione della regola ermeneutica contenuta nell'art. 1367 c.c. (Consigli Notarili Triveneto, massima, H.F.4).

Bibliografia

Angelici, Note in tema di procedimento assembleare, in Riv. not. 2005, 705; Atlante, Gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 comma 5 c.c., in Riv. not. 2006, 839; Benassi, Commento all'art. 2436, in Il nuovo diritto delle società, Commento sistematico al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005; Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso, Torino, 2012; Carbonelli, Il controllo sulle delibere modificative ex art. 2436 c.c. Invalidità di precedenti aumenti di capitale e violazione della disciplina dei conferimenti: quali ripercussioni sulla successiva attività societaria?, in Banca borsa tit. cred. 2014, 728; Chicco, Art. 2436, in Abriani (a cura di), Codice delle società, Torino, 2016; Ferroni e Preite, L'efficacia costitutiva dell'iscrizione delle delibere di modifica dell'atto costitutivo, in Vita not. 2004, 1767; Fimmanò, Il simulacro dell'omologazione degli atti societari alle soglie del terzo millennio, in Riv. not. 1999, 317; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizionenel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011, 63; Guerrera, Sub arrt. 2436, in Commentario Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Laurini, Verbalizzazione e controllo notarile di legalità, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 2001; Macrì, Il recesso del socio nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata, in Soc. 2016, 98; Magliulo, Le modificazioni dell'atto costitutivo, in La riforma della società a responsabilità limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007; Marasà, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo, in Tr. Colombo-Portale, 6, Torino, 1993; Marchetti, Art. 2436, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso, in Commentario del codice civile, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2015; Materi, Le violazioni legge in ambito societario, in Not. 2018, 24; Montagnani, In attesa della riforma del diritto societario, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 2001; Morera, L'omologazione degli statuti di società, il controllo in sede di costituzione e modificazione, Milano, 1988; Notari, Art. 2436, in Abbadessa, Portale (a cura di), Le società per azioni, Milano, 2016; Petrazzini, Le modificazioni dello statuto in generale, in Tr. Res., 16, 4, Impresa e Lavoro, 3, Torino, 2012; Rosapepe, Modificazioni statutarie e recesso, in Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2004; Revigliono, Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali, in Riv. soc. 2001, II, 1143; Salafia, Oggetto e limiti del controllo notarile sulle delibere straordinarie, in Soc. 2016, 43; Salamone, Art. 2448, in Commentario, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Stabilini, Efficacia della dichiarazione di recesso e perdita della qualità di socio, in Soc. 2014, supplemento, 5; Trimarchi, Verbalizzazione assembleare, invalidità delle delibere e responsabilità del notaio, in Not. 2018, 39.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario