Codice Civile art. 2189 - Modalità dell'iscrizione (1).Modalità dell'iscrizione (1). [I]. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato [2190]. [II]. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. [III]. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192]. (1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27). InquadramentoLa norma detta le regole base del procedimento di iscrizione ed esse sono completate dal d.P.R. n. 581/1995. L'iscrizione nel registro delle imprese avviene su domanda del soggetto interessato. In caso di omissione da parte di tale soggetto, tuttavia, è previsto che provveda il giudice del registro ai sensi dell'art. 2190 (v.). Il procedimento si snoda in tre fasi: 1) la protocollazione della domanda; 2) l'iscrizione; 3) l'archiviazione degli atti e dei documenti (Luoni-Cavanna, 1031). Può proporre la domanda colui che vanti un interesse specifico all'iscrizione ovvero che sia a tanto obbligato, anche in via sostitutiva (Ferri, 15, Ragusa Maggiore, 85, Cavanna, 17; Luoni-Cavanna, ivi, i quali precisano che la richiesta non può essere surrogata da un ordine del giudice in quanto, in difetto di iniziativa dell'interessato, l'unica possibilità per attuare la pubblicità è l'iscrizione d'ufficio) (sul punto, v. infra). L'art. 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 prescrive che, prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda (art. 11, comma 8). Tuttavia, l'Ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione. Si rinvia anche infra, al commento dell'art. 20, comma 7-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91. La legittimazione a presentare domanda di iscrizione.Le domande di iscrizione nel Registro delle imprese possono essere presentate dai soggetti obbligati dalle norme a tale adempimento (i quali saranno responsabili e sottoposti a sanzione per l'omissione o il ritardo nell'esecuzione dell'adempimento), o dai soggetti ai quali le norme stesse attribuiscono tale facoltà (a volte in via suppletiva qualora il soggetto obbligato non vi adempia). In tal senso depongono proprio le varie disposizioni che puntualmente stabiliscono il titolo di legittimazione alla presentazione delle diverse domande. Non può, in tale impianto, considerarsi ed identificarsi l'«interessato», di cui all'art. 2189 c.c., con chiunque abbia un generico interesse all'iscrizione (contra, sembrerebbe, Luoni-Cavanna, 1031 che considerano legittimato «chiunque abbia un interesse specifico»): diversamente sarebbero tutti legittimati e non avrebbe ragione una specifica disposizione legislativa o regolamentare al riguardo, o l'attribuzione della facoltà di presentazione ad altri soggetti, determinati dalle norme, in caso di omissione da parte degli obbligati. I terzi (chiunque vi abbia interesse) potranno tutelare le proprie ragioni informando l'Ufficio del registro delle imprese della mancata iscrizione di un atto o di un fatto soggetto a registrazione ai fini dell'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 2190 c.c. Pur risultando evidenti le motivazioni di alcuni soggetti all'iscrizione nel registro di taluni atti o fatti – ad es., appare del tutto evidente l'interesse del liquidatore uscente all'iscrizione della propria sostituzione, in ragione della circostanza che da quella iscrizione deriva l'opponibilità ai terzi della vicenda sostitutiva; il medesimo discorso può farsi con riferimento ai casi di rinuncia all'incarico (o comunque della cessazione dall'ufficio) da parte di amministratori e sindaci, ovvero di recesso di soci di società di persone – gli stessi sono privi della necessaria legittimazione alla presentazione della relativa domanda. Così, ancorché gli stessi siano comunque interessati all'iscrizione nel registro delle imprese, non sono legittimati a presentarne la domanda, nemmeno in via sostitutiva in caso di inerzia dei soggetti obbligati. Ad essi, come già evidenziato, nel caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte dei soggetti obbligati nei termini previsti, non resta che segnalare l'evento per l'attivazione del procedimento di iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. (in questo senso, Giudice registro Roma, 13 marzo 2018, che ha considerato non legittimato a richiedere l'iscrizione concernente la propria sostituzione il liquidatore uscente di una s.r.l.). Il deposito.L'art. 14 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 disciplina il procedimento di deposito degli atti: esso consiste nell'archiviazione, secondo tecniche informatiche, dell'atto e di tutti i documenti allegati, nonché nella memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, ai fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito. Si osserva, in dottrina, che la distinzione tra iscrizione e deposito si ritrova, coerentemente, anche nelle numerose norme del codice che prescrivono la pubblicazione degli atti, in quanto, là dove è previsto il deposito, si precisa che esso deve farsi «presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre quando ci si riferisce all'iscrizione si utilizza la diversa espressione di, appunto, iscrizione nel registro delle imprese» (Finardi, 64 ss. il quale, nt. 6, menziona i casi degli artt. 2341-ter, comma 1, 2343-bis, comma 3, 2435, comma 1, in tema di semplice deposito, e degli artt. 2378, comma 6, 2383, comma 4, e 2436, comma 1, per l'iscrizione). Il deposito è concepito come mera consegna dei documenti all'ufficio con successiva memorizzazione nel registro del mero fatto dell'avvenuto deposito (Finardi, nt. 6). Il deposito ha, dunque, efficacia di mera pubblicità notizia. Il controllo dell'Ufficio del registro delle imprese.Il secondo comma dell'articolo in commento prevede che l'Ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. La dottrina e la giurisprudenza dei giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al conservatore del registro e (successivamente) al giudice del registro (sul punto, Luoni-Cavanna, 1031 ss.; Vanzelli, 105 ss.; Cavanna, 18 ss.). Secondo l'orientamento prevalente tra i giudici del registro (da ultimo, Trib. Roma, 17 aprile 2014; Trib. Roma, 15 aprile 2015 entrambi in Ilsocietario.it; Trib. Roma, 14 marzo 2018), il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere. In questa prospettiva, è pacifico che il conservatore prima ed il giudicedel registro poi debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione). Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del conservatore. Al conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il «concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione» (art. 2189, comma 2, c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio. Così, il conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il conservatore del registro delle imprese non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione) e salvo che l'illiceità dell'atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile. Al contrario, come detto, esula dai poteri del conservatore – e, quindi, anche del giudice del registro – il controllo sul merito della lite tra i soci; la deliberazione, ad es., deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale (Giudice del registro Milano, 4 febbraio 2019; Trib. Napoli, 27 giugno 2013, in Soc., 2013, 997; Trib. Taranto, 21 settembre 2009, in Riv. not., 2009, 1575; Trib. Verona, 28 settembre 2009, in Giur. it., 2010, 612; Trib. Catania, 9 aprile 2009, in Soc., 2010, 88; Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in Giur. it., 2004, 1191, secondo il quale il Conservatore del registro delle imprese, richiesto di iscrivere il trasferimento di quote di s.r.l. da un cittadino italiano a un trust da questi istituito in Italia (c.d. trust interno), ha solo l'obbligo di verificare che il trust presenti le caratteristiche specifiche dell'istituto e che esista la legge straniera alla quale il soggetto disponente lo ha sottoposto). Sempre in giurisprudenza, si è osservato che il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell'art. 2189 c.c., secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il «concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione». Ad opinare diversamente verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizioni tra loro incompatibili, con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. Inoltre, la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (così, Trib. Roma, 17 aprile 2014, cit.; Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016). In dottrina, si osserva che l'ufficio deve accertare la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: si tratta del c.d. controllo qualificatorio (Fimmanò-Ranucci, 481; Ibba-Marasà, 151). Quanto all'ambito del sindacato del giudice, una parte della dottrina ritiene che il conservatore dovrebbe verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato dal richiedente l'iscrizione (Ferri, 17) e, secondo taluni, la validità dell'atto (Pavone La Rosa, 2001, 49; Rordorf, 1250). Tale tesi muove dalla coincidenza tra i poteri di controllo del notaio (mutuati dai poteri del Tribunale in sede di omologa) e quelli spettanti al conservatore e dalla necessità di evitare l'iscrizione di atti nulli o contrari a norme imperative (amplius, Fimmanò, Ranucci, 482 ed ivi i riferimenti dottrinari e giurisprudenziali). L'orientamento prevalente, tuttavia, ritiene che la verifica della legittimità sostanziale o della validità di un atto competa esclusivamente al giudice in sede contenziosa così che i poteri di controllo del conservatore si arrestino alla verifica della legittimità formale (Fimmanò, Ranucci, 482, che giustificano una simile conclusione alla luce del carattere amministrativo dell'attività dell'ufficio, del breve termine concesso per procedere all'iscrizione incompatibile con una valutazione di legittimità sostanziale o di validità dell'atto e dell'esistenza di poteri istruttori finalizzati però all'emanazione di un atto amministrativo privo di discrezionalità; sul punto, anche Ibba, Marasà , 145). In definitiva, il controllo del conservatore ha carattere formale di esistenza, veridicità e tipicità dell'atto, ma non può sconfinare nella valutazione dei fatti e dei contegni presupposti né in valutazioni di merito dell'atto depositato potendo spingersi a valutare l'illiceità dell'atto solo quando questa comprometta la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile (così, Fimmanò, Ranucci, 483). In giurisprudenza, si evidenzia, altresì, che è, peraltro, dubbio se ed entro che limiti debba svolgersi il controllo qualificatorio cui si è detto e cioè se esso – ferma la verifica in ordine alla qualificazione dell'atto al modello giuridico – possa o meno spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto e la idoneità degli effetti che da quell'atto derivano. Ci si interroga soprattutto con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto, circa la possibilità per il conservatore del registro delle imprese di accertare, nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio, se l'atto presentato per l'iscrizione sia idoneo a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano. Pur non essendo possibile in questa sede dare conto di tutti gli indirizzi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza dei Giudici del registro delle imprese, va evidenziato che, sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l'ufficio e poi il giudice del registro valuti l'eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l'orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore – e, quindi, del giudice del registro – il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene l'annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di Giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009). In particolare, deve ritenersi che il controllo consista nella formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr. 16 febbraio 2007; Trib. Napoli, decr. 8 ottobre 1996). Peraltro, nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare, altresì, il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere, nella misura in cui il vizio di nullità, da cui l'atto sia affetto, sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge (Trib. Catania, decr. 26 novembre 2001). In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile (Trib. Verona, decr. 14 settembre 2009; Trib. Napoli, decr. 27 giugno 2013). È, peraltro, certo che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato (Trib. Catania, decr. 9 aprile 2009). Si è così correttamente affermato che la previsione ex art. 2485 c.c. di accertamento da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento di società disegna in capo all'organo gestorio una specifica ed esclusiva competenza dichiarativa in ordine a tale evento, non sindacabile nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio spettante al conservatore in sede d'iscrizione ex art. 2189 c.c., ma semmai solo controvertibile in sede contenziosa (Trib. Milano, decr. 29 febbraio 2016; Trib. Reggio Emilia, decr. 29 febbraio 2016). È stato ritenuto che non superi il controllo qualificatorio la «delibera» di revoca dell'amministratore unico di una s.r.l. e di nomina del nuovo contenuta non già in un atto della società, ma nell'ambito di un atto pubblico con il quale il socio unico donava l'intera propria partecipazione nella società, ad un soggetto terzo e nel quale l'acquirente, nuovo socio unico, provvedeva a deliberare (Giudice registro Roma, 12 gennaio 2018, in Ilsocietario.it). Per le medesime ragioni, è stata disposta la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese del trasferimento della partecipazione del socio receduto in favore degli altri soci operata direttamente dall'amministratore unico della società senza alcun coinvolgimento del socio receduto medesimo (Giudice registro Roma, 14 marzo 2018, in Ilsocietario.it). Nell'ambito del controllo qualificatorio, poi, rientra anche la verifica della complessiva «riconoscibilità» dell'operazione giuridica posta in essere. In particolare, è stata disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191, la cancellazione della trasformazione eterogenea regressiva da società a responsabilità limitata in liquidazione intrustliquidatorio (Giudice registro Roma, 20 luglio 2017, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1703, sulla base della considerazione che le ipotesi di trasformazione eterogenea previste e disciplinate dal legislatore costituiscano un numero chiuso e che non è predicabile la trasformazione di una società di capitali in liquidazione in trust liquidatorio). Il controllo sull'oggetto sociale delle start-up innovative.Recentemente, la giurisprudenza dei giudici del registro ha avuto modo di precisare i confini del controllo spettante all'Ufficio (e, dunque, anche al giudice del registro medesimo) in ordine all'oggetto sociale delle start-up innovative costituite ai sensi dell'art. 25, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (sul punto, Corsi, 64 ss.). Va premesso che, ai sensi del comma 9 della disposizione ora richiamata, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese. Ciò posto, il Giudice del registro di Torino ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione di una società start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la verifica di competenza dell'Ufficio del registro delle imprese verte sulla regolarità formale e sulla completezza della domanda e della documentazione allegata. L'autocertificazione di cui all'art. 25, comma 9, d.l. n. 179/2012 è condizione necessaria e in genere sufficiente per l'iscrizione della start-up innovativa nel registro delle imprese: tuttavia, in caso di totale scostamento del profilo formale, relativo alla dichiarazione di possesso dei requisiti (nella specie relativi all'oggetto sociale) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso di tali requisiti, desumibile per tabulas) prevale l'aspetto sostanziale su quello dichiarativo. L'Ufficio del registro delle imprese è legittimato a procedere, nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo «start-up innovativa» e il programma enunciato nell'oggetto sociale statutario. L'Ufficio del registro delle imprese, pertanto, non può rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad un'aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell'oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa (Giudice registro Torino, decr. 10 febbraio 2017, in Banca borsa tit. cred. 2018, 58). Secondo il Giudice del registro di Roma, in tema di start-up innovative, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale l'ufficio del registro delle imprese può valutare soltanto l'oggetto sociale come indicato nell'atto costitutivo della società (Giudice del registro di Roma, 5 aprile 2019. Nella specie, il giudice del registro delle imprese ha escluso che l'ufficio del registro delle imprese potesse disporre la cancellazione di una società dalla sezione speciale in ragione delle modalità di esecuzione di un aumento di capitale, ancorché da esse potessero derivare incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start-up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali). Secondo la giurisprudenza di legittimità, L'iscrizione di una società quale “start-up” innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di “start-up” innovativa (Cass., n. 21152/2022). Il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, prevedendo, all'art. 1, comma 2, che “l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD”, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto quella “esclusivamente informatica”, esclude, illegittimamente, in quanto in palese contrasto con l'art. 4, comma 10-bis d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, l'altra delle due modalità alternative che il legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di start-up innovative, vale a dire quella basata sulla redazione “per atto pubblico” (Cons. stato, n. 2643/2021). Conseguentemente, la start-up innovativa in forma di s.r.l., costituita con atto digitale e cancellata d'ufficio dalla sezione speciale per perdita dei requisiti di innovatività, non può mantenere l'iscrizione nella sezione ordinaria, a meno che possieda i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l. Il ricorso al giudice del registro.Il terzo comma dell'articolo in commento prevede che avverso al rifiuto dell'iscrizione, che va comunicato con raccomandata, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro. Il ricorso può essere presentato da tutti i soggetti che, per legge, sarebbero legittimati a presentare l'istanza di iscrizione (Cavanna, 27). Sebbene la norma faccia riferimento esclusivamente al rifiuto dell'iscrizione, si ritiene che il ricorso possa essere presentato anche contro il rifiuto, opposto dall'ufficio, di procedere alla cancellazione di precedenti iscrizioni (Cavanna, 27). Si ritiene che il potere di controllo del giudice del registro sia di uguale contenuto rispetto a quello del conservatore (Ibba, Marasà, 177; contra,Rordorf, 1250). BibliografiaBocchini, Registro delle imprese, in Enc. dir., Milano, 1988, 515; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa, Torino, 2009; Carraro, Registro delle imprese e tutela della riservatezza, in Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione, a cura di Ibba, Demuro, Torino, 2017; Cavanna, Sub artt. 2188-2194, Dell'impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso e Vallebona, in Commentario del codice civile, diretto da E. 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