Codice Civile art. 2190 - Iscrizione d'ufficio (1).Iscrizione d'ufficio (1). [I]. Se una iscrizione obbligatoria [2194, 2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto. (1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27). InquadramentoLa norma di cui all'articolo in commento è finalizzata a garantire l'efficacia della pubblicità assicurata dal registro delle imprese. Infatti, quando una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'Ufficio, qualora sia venuto a conoscenza del fatto che giustifica, imponendola, quella iscrizione, invita l'interessato a richiederla in un termine, decorso il quale all'iscrizione provvedere il giudice del registro con decreto. Completa la disciplina l'art. 16 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale prevede, da una parte, la motivazione del decreto emesso dal giudice del registro (comma 2) e, dall'altra, che, avverso detto provvedimento, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale (comma 3). Qualora il decreto del giudice del registro non sia gravato di ricorso nel termine, questo è comunicato all'Ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione. Il ricorso al tribunale può essere proposto nel caso in cui: a) l'iscrizione è avvenuta quando il fatto non è suscettibile di iscrizione, b) l'iscrizione non è obbligatoria; c) il fatto non esiste o ha una diversa consistenza; d) non è stato osservato il procedimento fissato nell'articolo in esame (Bocchini, 1988, 515 ss; Ragusa Maggiore, 109). Il procedimento.Il procedimento di iscrizione d'ufficio si articola in due fasi (Cavanna, 28), una prima, volta al coinvolgimento, da parte dell'Ufficio, dell'interessato al quale deve essere rivolto l'invito a procedere (si precisa che destinatari dell'invito sono coloro astrattamente legittimati a chiedere l'iscrizione, Ibba, Marasà, 194) ed una seconda avente ad oggetto le valutazioni del giudice il quale, dopo aver accertato la sussistenza della fattispecie soggetta ad iscrizione, può ordinare d'ufficio l'iscrizione. Il giudice può andare di contrario avviso rispetto all'Ufficio e non ordinare l'iscrizione richiesta (Cavanna, 28; Ibba-Marasà, 192 secondo i quali non sussiste coincidenza fra i presupposti necessari per l'apertura del procedimento d'iscrizione d'ufficio e quelli richiesti per il suo perfezionamento). Nella maggioranza dei casi, il potere del giudice sarà sollecitato dall'Ufficio del registro, ma non è escluso che il giudice acquisisca direttamente, eventualmente su istanza di terzi, la notizia in ordine all'iscrizione omessa (Cavanna, 28). La funzione unitaria del registro delle imprese, che ne determina la esplicita unitarietà della struttura, impone di ritenere che anche per le sezioni speciali del registro sia applicabile il procedimento di iscrizione d'ufficio (Trib. Perugia, 9 marzo 1998, in Soc., 1998, 963; Trib. Taranto, 23 marzo 1998, in Vita not., 1998, 1653). Soltanto il giudice del registro ha il potere, con decreto motivato reclamabile al tribunale, di disporre l'iscrizione d'ufficio, previa verifica delle condizioni di legge; ne consegue che l'iscrizione d'ufficio effettuata dal conservatore con provvedimento autonomo, non essendo avvenuta nel rispetto delle condizioni di legge, deve essere cancellata con decreto del giudice del registro (Trib. Perugia, 9 marzo 1998, in Soc., 1998, 963). Quanto ai poteri di indagine del giudice si esclude che possano essere riconosciuti generali poteri di tipo investigativo (Ibba-Marasà, 191 ss.; Cavanna, 32). BibliografiaBocchini, Registro delle imprese, in Enc. dir., Milano, 1988, 515; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 1. 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S.B., Bologna-Roma, 1972; Fimmanò, Ranucci, La pubblicità commerciale e il sindacato del Conservatore del registro delle imprese, in Not. 2014, 479; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011, 63; Ibba, Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di S.r.l. e principio di completezza delle iscrizioni, in Soc. 2014, 1062; Ibba, Iscrizione nel registro delle imprese e difformità fra situazione iscritta e situazione reale, in Riv. soc. 2013, 873; Ibba, La pubblicità delle imprese, Padova, 2012; Ibba, Marasà, Il registro delle imprese, Torino, 1997; Luoni, Cavanna, Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale, in Giur. it. 2015, 1016; Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Impresa 1996; Nazzicone, Registro delle imprese e diritto alla riservatezza, in Il libro dell'anno del diritto, Treccani, Roma, 2018; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, in Tr. BU., Torino, 2001; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954; Ragusa Maggiore, Il registro delle imprese, in Comm. S., Milano, 2002; Rescio, Gli effetti dell'iscrizione, in Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione, a cura di Ibba, Demuro, Torino, 2017; Restino, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Riv. dir. comm. 1998, I, 397; Rordorf, Il giudice del registro delle imprese, in Riv. soc. 1996, II, 1249; Ruggeri, L'irreversibilità della fusione societaria, Padova, 2012; Selmin, Camere di commercio, Napoli, 2002; Speranzin, L'efficacia probatoria degli atti iscritti, in Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione, a cura di Ibba, Demuro, Torino, 2017; Vanzelli, I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese, in Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione, a cura di Ibba, Demuro, Torino, 2017. |