Decreto Legge - 24/06/2014 - n. 91 art. 20 - (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

Guido Romano

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

ART. 20

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita la seguente: "w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.";

b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies"; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: "non hanno effetto" sono inserite le seguenti: ", le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e"; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies"1.

c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.";

d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal seguente:"/. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.";

e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu' elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile"2

f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127- quinquies.";

g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"; al comma 3, lettera b), dell'articolo 106 le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-ter"3;

h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole: "l'acquisto di partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "o la maggiorazione dei diritti di voto,";

i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole: "al cinque per cento" sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,";

1) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente: "3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle MI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";

m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita dalla seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo;";

n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate nell'articolo 106.";

o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma 1" sono aggiunte le seguenti: " , primo periodo,";

[p) all'articolo 113-ter, comma 3, e all'articolo 114, comma 1, le parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono soppresse;]4

q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto."5 (4);

r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al cinque per cento.";

s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di voto;";

t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate.";

u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due per cento del capitale" sono sostituite dalle seguenti:"in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2";

[v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti: "b) pubblicati per estratto sul sito Internet della societa' con azioni quotate; d) comunicati anche per estratto alla societa' con azioni quotate; "]6;

[z) all'articolo 125-bis, comma I, le parole: "ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani" sono soppresse;]7

aa) dopo l'articolo 127 -quater e' inserito il seguente:

"Art. 127-quinquies.

Maggiorazione del voto.

1. [In deroga all'articolo 2351, quarto C0171172a, del codice civile,] gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato8.

2. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo II, sezione IL Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche' in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile9.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui statuto prevede la maggiorazione del voto puo' prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo' prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti10.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. ";

aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente:

"Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa' possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.

4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e' esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo"11.

bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.

1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da societa' aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea12.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 6, le parole: "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

"ART 9-bis.

(Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita')

1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri, quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (L4SB), con l 'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull 'attivita' svolta.

ART 9-ter

(Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita')

1. Al finanziamento dell 'Organismo italiano di contabilita', fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. 11 Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International Accounting Standards Board (L4SB) e all 'European Financial Reporting Advisor3) Group (EFRAG).

3. 11 Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.";

c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola: "esclusivo" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma."13.

4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa'", sono aggiunte le seguenti: "ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma"; al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le parole "dell'esperto designato dal tribunale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter".

5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa' risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.".

6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, e' sostituito dal seguente:

"L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta".

7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: "centoventimila" e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilita' delle vicende relative all'attivita' dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle societa' per azioni14(A).

8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e' abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e' soppressa e nel sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse. Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca15.

8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un massimo di tre voti"16.

8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:

"Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa' iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea" 17.

8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 201418.

8-quinquies. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 19.

------------------

(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 19 settembre 2014, n. 3673/C.

[1] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[3] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[4] Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[5] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[6] Così rettificato con Comunicato 1° luglio 2014 (in Gazz. Uff., 1° luglio 2014, n. 150) e successivamente soppresso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116.

[7] Lettera soppressa dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[8] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[9] Capoverso sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[10] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[11] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[12] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[13] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[14] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[15] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[16] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[17] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[18] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

[19] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116, in sede di conversione.

Inquadramento

L'art. 20, comma 7-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 ha previsto che, al fine di facilitare e di accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, ma resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191.

La ratio dell'innovazione legislativa è spiegata nello stesso incipit della disposizione e consiste nella volontà di facilitare e di accelerare le procedure di avvio delle attività economiche e di iscrizione nel registro delle imprese.

È, peraltro, espressamente stabilita l'esclusione delle società per azioni dal campo di applicazione della norma. 

Iscrizioni e depositi nel registro delle imprese.

La norma si riferisce esplicitamente alle sole iscrizioni in senso stretto e tecnico e, dunque, non sembra applicabile anche alle domande aventi ad oggetto «depositi» (Donativi, 284, sulla base della considerazione che iscrizioni e depositi sono species tra loro ben distintedel genus «pubblicità» e che, appena oltre, la norma ribadisce che l'ufficio procede «all'iscrizione immediata dell'atto», ripetendo una seconda volta l'espressione iscrizione in luogo di quella, più generale, di pubblicazione). Secondo altra ricostruzione, invece, la valorizzazione della locuzione «sulla base» dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata conduce ad applicare la norma anche ai depositi e alle iscrizioni di verbali ovvero di altri atti e documenti che sono redatti per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, pur non essendo richiesta per legge la forma notarile (Ranucci-Fimmanò, 214 che ritengono questa interpretazione preferibile poiché anche in linea con le intenzioni del legislatore di accelerare i tempi d'esecuzione dell'iscrizione e, dunque, di conoscibilità; Luoni-Cavanna, 1036).

I presupposti applicativi della norma.

Il presupposto per l'applicabilità della norma è costituito dalla circostanza che si tratti di iscrizione «richiesta sulla base» di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.

La norma, peraltro, non contiene deroghe ai criteri di legittimazione alla presentazione delle domande di iscrizione (Donativi, 287; Luoni-Cavanna, 1037) che, dunque, dovrà essere presentata dal soggetto cui quella legittimazione, eventualmente anche concorrente, è espressamente conferita da specifiche disposizione di legge.

La circostanza che la norma richieda che l'iscrizione debba intervenire «sulla base» di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata fa sorgere il dubbio se l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbano essere l'oggetto specifico dell'iscrizione medesima o se sia sufficiente che costituiscano una mera allegazione istruttoria o documentale di qualsiasi tipo (come nel caso di una istanza di iscrizione della nomina di amministratori che sia stata deliberata da un'assemblea il cui verbale, per scelta spontanea delle parti, sia stato redatto da un notaio). Una parte della dottrina che si è occupata della interpretazione della norma propende per la soluzione restrittiva evidenziando che l'espressione «sulla base» non sembra sacrificabile in termini di (mera) connessione, ma semmai darebbe corpo a una relazione di connessione «causale», atteso che la «base» dà l'idea del «fondamento» (Donativi, 290). Altro orientamento, invece, accede ad una ricostruzione estensiva della norma e finisce per ammettere l'esistenza di un doppio binario: da un lato, si conferma il controllo di legittimità sostanziale in sede di iscrizione ex art. 2436 c.c., dall'altro, per gli atti soggetti a deposito o comunque per i quali la legge non impone la forma notarile ad registrationem, il controllo dovrebbe limitarsi alla verifica degli elementi formali della deliberazione e del procedimento deliberativo, ossia il riscontro dell'esistenza, tipicità e veridicità dell'atto, sostituendosi il notaio, nei controlli, al Conservatore (Ranucci-Fimmanò, 214).

L'iscrizione «immediata»

La disposizione in commento prescrive che, in presenza dei presupposti applicativi descritti, l'ufficio proceda alla «iscrizione immediata» dell'atto. È stato correttamente osservato (Donativi, 292) come la immediatezza di cui parla la norma potrebbe essere intesa o in senso temporale-cronologico ovvero in senso istruttorio-procedimentale. Ove si seguisse la prima ipotesi si dovrebbe concludere che l'ufficio del registro delle imprese dovrebbe provvedere immediatamente e senza neanche la possibilità di utilizzare il termine di cinque giorni ad esso ordinariamente concesso a norma dell'art. 11, comma 8, d.P.R. n. 581/1995 derogando, eventualmente, alla necessità di evadere le istanze secondo l'ordine cronologico di ricezione o di protocollazione.

Contro una simile interpretazione, si osserva, peraltro, che: 1) non è ragionevole pensare che l'obiettivo della riforma fosse quello di ridurre da cinque a un giorno il tempo concesso agli uffici per procedere all'iscrizione; 2) già l'art. 11, comma 8, d.P.R. n. 581/1995 prescrive che «l'iscrizione è eseguita senza indugio» rappresentando i cinque giorni un termine massimo; 3) l'ufficio non potrebbe in ogni caso esimersi dal compiere una serie di controlli di valenza «procedimentale» (Donativi, 293).

Tali considerazioni impongono di interpretare la norma nel senso istruttorio-procedimentale essendo all'ufficio del registro preclusa la possibilità di adottare un provvedimento interlocutorio di richiesta di chiarimenti o integrazioni così come la possibilità di adottare un provvedimento di rifiuto: l'iscrizione sarebbe, dunque, «immediata» nel senso di dover essere adottata senz'altro senza alcuna possibilità di rifiuto (Donativi, ivi). Tale soluzione è, peraltro, confermata dallo stesso ulteriore disposto della norma che precisa, immediatamente dopo, che «l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto». Al contrario, ove si ritenesse che siano rimasti intatti, in relazione alle iscrizioni fondate su un atto pubblico o una scrittura privata, i poteri di controllo dell'ufficio, esclusivamente «accelerati» nei tempi necessari per l'esecuzione materiale dell'iscrizione, la «riserva» alla responsabilità del pubblico ufficiale dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione non avrebbe alcun senso logico.

In altre parole, il legislatore ha proseguito l'opera di spostamento del centro di controllo degli atti dal registro delle imprese al notaio (Ranucci-Fimmanò, 213; Luoni-Cavanna, 1036).

La dottrina, tuttavia, pur ritenendo che l'ufficio del registro abbia perduto i poteri di controllo di legalità sostanziale (l'accertamento del concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, per ripetere la dizione utilizzata dall'art. 2189), evidenzia come siano rimaste, in capo al conservatore, alcune attribuzioni, con la precisazione che la possibilità di farvi ricorso deve essere ricalibrata alla luce del ridotto ambito dei poteri di controllo così ridimensionati (Donativi, 294 e, spec., per una esemplificazione dei controlli che, in via di interpretazione sistematica, possono reputarsi riservati ancora oggi all'ufficio, 299 ss.). Spettano, quindi, tuttora, all'ufficio i poteri-doveri istruttori di ordine marcatamente «procedimentali».

L'«esclusiva responsabilità» del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.

La norma prosegue precisando che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto e che resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c.

Il termine «responsabilità» è inteso nell'accezione di competenza o funzione, esprimendo pertanto il concetto che il «potere-dovere» di controllo circa la sussistenza delle condizioni di iscrivibilità è appannaggio esclusivo del pubblico ufficiale rogante o autenticante. Inoltre, l'esclusività del controllo deve essere posta in relazione all'estraneità a tale controllo del registro delle imprese (Donativi, 295).

La circolare MISE n. 3673/C ha peraltro precisato che la «responsabilità» va intesa anche in senso letterale, essendo il pubblico ufficiale sottoposto a responsabilità civile e disciplinare per eventuali valutazioni contra legem compiute con riferimento alla iscrivibilità dell'atto.

Il riferimento all'art. 2191 c.c.

La norma, poi, precisando che «resta ferma la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile», fa salva l'applicazione che consente al giudice del registro delle imprese di disporre, sentito l'interessato, la cancellazione d'ufficio di iscrizioni eseguite in difetto delle condizioni richieste dalla legge.

In definitiva, come è stato correttamente osservato (Donativi, 297), nei casi previsti dalla nuova disciplina (iscrizioni da eseguire sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate in relazione a società diverse dalla società per azioni) il nuovo meccanismo di allocazione delle funzioni istruttorie tra ufficio del registro delle imprese e pubblico ufficiale rogante o autenticante non comporta un ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 2191 e, dunque, del giudice del registro delle imprese.

Se in passato non si dubitava dell'identità, per contenuto ed estensione, del controllo rispettivamente spettante all'ufficio del registro ed al giudice del registro, la disposizione in commento incrina questa perfetta simmetria restringendo l'operatività del controllo del primo, ma mantenendo intatto il controllo del giudice.

In definitiva, il registro delle imprese, ove nutra dubbi sulla ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, non può rifiutare l'iscrizione medesima che, dunque, va eseguita «senza indugio», ma può – si deve ritenere parimenti «senza indugio» – rimettere gli atti al Giudice del registro il quale potrà, ove condivida le osservazioni dell'ufficio, provvedere ad ordinare la cancellazione di quella medesima iscrizione così eseguita dal registro delle imprese.

Più problematica è la questione del riferimento all'art. 2191 c.c. nelle ipotesi in cui la iscrizione assuma valenza di pubblicità «costitutiva». Con riferimento a tale ipotesi si può porre il dubbio se la dizione in argomento debba essere interpretata nel senso che lo strumento di cui all'art. 2191 resta utilizzabile con la medesima portata e i medesimi limiti applicativi che ad esso sono sottesi in via ordinaria (con conseguente impossibilità di fare ricorso alla cancellazione d'ufficio a fronte di iscrizioni con efficacia costitutiva) ovvero se essa implichi una «riallocazione» del potere di rifiuto dell'iscrizione dal conservatore del registro al giudice del registro sotto forma, appunto, di cancellazione dell'iscrizione illegittimamente intervenuta (nel senso che la norma in commento si limiti a tenere «ferma» la cancellazione d'ufficio senza estenderne l'ambito applicativo rispetto a quello originario ed ordinario, Donativi, 298; in senso dubitativo, Giud. Registro Roma, 20 luglio 2017, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1697).

Peraltro, in giurisprudenza, si osserva che l'art. 20 non è ostativo alla cancellazione della iscrizione di una trasformazione eterogenea regressiva da s.r.l. intrustliquidatorio, non essendo, nel caso di specie, neppure «riconoscibile» dall'ordinamento giuridico l'operazione compiuta (Giudice Registro Roma, 20 luglio 2017, cit.).

Bibliografia

Donativi, Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014, in Giur. comm. 2015, I, 279; Fimmanò, Ranucci, Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del d.l. 91/2014, in Riv. not. 2016, 201; Luoni, M. Cavanna, Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale, in Giur. it. 2015, 1016.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario