Codice Civile art. 2357 - Acquisto delle proprie azioni (1).Acquisto delle proprie azioni (1). [I]. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. [II]. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. [III]. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (2). [IV]. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. [V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. (2) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33. Il testo precedente, recitava: «Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate». Precedentemente lo stesso comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del d.lg. 4 agosto 2008, n. 142. Il testo anteriore a questa modifica, recitava: «In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate». InquadramentoL'acquisto di azioni proprie è un'operazione potenzialmente lesiva per la stessa società acquirente; infatti, da questa operazione può derivare una lesione dell'integrità del capitale sociale mediante la violazione dell'obbligo di conferimento o la restituzione anticipata ai soci dei conferimenti eseguiti, cui segue inevitabilmente una riduzione del patrimonio netto, ovvero il rafforzamento dei gruppi di controllo attraverso mezzi finanziari della società (cfr. Bione, 350). Peraltro, l'acquisto di azioni proprie potrebbe essere il mezzo che consentirebbe agli amministratori di influire sulla formazione delle maggioranze assembleari ed escludere i soci a loro scomodi (Salafia, 829). Tuttavia, un acquisto di questo tipo non si risolve necessariamente in un'operazione dannosa per la società, ma può anche apportare benefici alla stessa, quali ad esempio la possibilità di sostenere il corso dei titoli, realizzare plusvalenze, reagire a scalate ostili (così Partesotti, 386). Le condizioni per l'acquistoL'acquisto può avvenire solo nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, il cui scopo è quello di tutelare l'integrità del capitale sociale nei confronti dei soci e dei terzi. A tal fine la norma impone che gli utili e le riserve utilizzabili risultino dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La regolarità del bilancio concerne tanto gli aspetti formali, quanto quelli sostanziali e deve essere verificata dagli amministratori prima di effettuare l'acquisto (Bernardi, 376; Bione, 359); da ciò discende che il bilancio deve rispondere al principio di verità e gli utili e le riserve disponibili devono essere esistenti al momento in cui la società delibera l'acquisto (Carbonetti, 84). Per utili distribuibili si devono intendere quelli non soggetti a vincoli di destinazione, mentre per riserve disponibili unicamente quelle distribuibili, ad esclusione della riserva legale e di quelle statutarie (Bione, 359; Partesotti, 398). Laddove lo statuto preveda la costituzione di una riserva destinata all'acquisto di azioni proprie, l'operazione deve essere comunque subordinata all'autorizzazione assembleare (sul punto Partesotti, 398 ss.). Ulteriore condizione prevista dalla norma è che le azioni siano interamente liberate. Secondo alcuni autori (cfr. Nobili, 768; Segrè, 134), tale previsione normativa si basa sull'esigenza di evitare che la società diventi debitrice di se stessa. Al contrario, altri (Partesotti, 404; Sabatelli, 288) affermano che la norma ha lo scopo di evitare che l'operazione avvantaggi i soci che vogliono liberarsi dell'obbligo di conferimento. Infine, un orientamento più recente (Bione, 359; Galgano, 137) sostiene che scopo della norma è quello di consentire che l'acquisto avvenga utilizzando utili distribuibili e riserve disponibili. L'autorizzazione dell'assembleaL'acquisto deve essere deciso dall'assemblea ordinaria, la quale deve indicare il numero delle azioni da acquistare, la durata dell'autorizzazione ed il corrispettivo minimo e massimo. Nonostante il legislatore subordini l'acquisto alla volontà sociale, questo resta comunque un'operazione di carattere gestorio la cui competenza è demandata all'organo amministrativo. Da ciò ne consegue che la delibera ha il solo scopo di autorizzare l'operazione, il compimento della quale spetta agli amministratori i quali devono valutare se procedere o meno all'acquisto (Sbisà, 377), tenendo in debita considerazione che possono incorrere in responsabilità nei confronti della società qualora non usino la diligenza richiesta. Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito, alla stregua della quale l'autorizzazione non si traduce in un obbligo per gli amministratori di concludere l'atto di acquisto, poiché la gestione dell'affare rimane pur sempre di loro esclusiva competenza (Trib. Trieste 3 luglio 1987, in Soc. 1987, 1174). Qualora gli amministratori procedano all'acquisto in assenza dell'autorizzazione assembleare, l'operazione può essere ratificata dall'assemblea (Trib. Milano 23 aprile 1990, in Giur. it., 1990, I, 2, 669). Il limite del quinto del capitale socialeIl legislatore ha previsto che il limite in esame si applica alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. L'innalzamento del limite previgente deriva essenzialmente dalla particolare situazione di crisi economico-finanziaria e dalla necessità di consentire alle società di difendersi da scalate indesiderate (cfr. Dentamaro, 213). Nel computo devono essere conteggiate anche le azioni detenute dalle società controllate e gli acquisti effettuati da queste ultime prima che fossero sottoposte al controllo (v. Cass. n. 3722/2003). Il divieto ha carattere inderogabile e non può essere superato neanche dalla volontà unanime dei soci; ciò in quanto scopo della norma è quello di evitare che possa verificarsi la cristallizzazione degli assetti proprietari (Bione, 362). L'assenza del limite quantitativo relativamente alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio favorisce il disinvestimento di partecipazioni prive di mercato e, allo stesso tempo, dilata l'applicabilità di altre fattispecie quali la riduzione reale del capitale, il recesso volontario e le clausole statutarie di riscatto (Dentamaro, 214; Zappalà, 1309). Peraltro, tale assenza induce a ritenere possibile che una società acquisti la totalità del proprio pacchetto azionario, dando così vita ad una società senza soci. Tuttavia, la situazione che si verrebbe a creare in tale ipotesi sarebbe destinata comunque a scomparire, dal momento che la sospensione del diritto di voto prevista dall'art. 2357-ter c.c. comporterebbe l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e, conseguentemente, determinerebbe lo scioglimento della società. La violazione dei limitiIl superamento dei limiti prefissati non incide sulla validità dell'acquisto, ma comporta per la società l'obbligo di alienazione delle azioni in eccedenza nel termine di un anno; tale obbligo cade se prima della scadenza del termine viene meno l'illegittimità dell'acquisto (Carbonetti, 115) o se la società, in base a quanto disposto dall'art. 2437-quater, comma 5, c.c., ha acquistato le azioni dai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso (Stella RichterJr, 302). Spetta all'assemblea ordinaria determinare le modalità dell'alienazione, tenendo conto dell'interesse economico della società. A tal fine l'assemblea può anche individuare preventivamente il soggetto o i soggetti ai quali cedere le azioni proprie. L'alienazione può essere effettuata attraverso qualsiasi negozio che produca la definitiva fuoriuscita delle azioni dalle società, quale la vendita delle stesse, la permuta, conferimenti in società o qualsivoglia altro negozio da cui derivi un vantaggio patrimoniale (Bione, 364; Carbonetti, 117). Qualora la società non provveda all'alienazione delle azioni illegittimamente acquistate, queste devono essere annullate e il capitale deve essere ridotto. Tale riduzione è di tipo nominale e si risolve in un'operazione contabile (cfr. Bione, 365). Gli acquisti indirettiL'ultimo comma prescrive che la disciplina dettata nei commi precedenti si applica anche agli acquisti indiretti. Per acquisto indiretto si intende quello effettuato da un soggetto per conto della società al fine di procedere al successivo trasferimento a quest'ultima (Trib. Milano 18 settembre 1992, in Giur. comm., 1993, II, 84). Scopo della norma è quello di evitare che la società possa in qualche modo aggirare i limiti posti all'acquisto di azioni proprie (Bernardi, 378). 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Diritto Commerciale, Padova, 1999; De Luca, Commento all'art. 2357, in Delle società. Dell'azienda. Della concorrenza, a cura di Santosuosso, in Commentario del codice civile, diretto da Gabrielli, Torino, 2014, 1062; Dentamaro, Le azioni, in Cottino, Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Bologna, 2009, 125; Dolmetta, Sulle conseguenze civilistiche dell'acquisto di azioni proprie compiuto in violazione dei divieti di legge, in Riv. soc. 1996, 338; Fanti, Nota a Cass. 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