Codice Civile art. 2464 - Conferimenti (1).Conferimenti (1). [I]. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. [II]. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. [III]. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. [IV]. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (2) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (2). Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione (3) bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione (3) con il versamento del corrispondente importo in danaro. [V]. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. [VI]. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. [VII]. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. (1) V. nota al Capo VII. (2) L'art. 9, comma 15 bis, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99, ha sostituito le parole: «presso una banca» con le parole «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo» e inserito le parole: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto». (3) V. Errata-corrige in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoLa riforma del diritto societario ha inteso predisporre una regolamentazione dei conferimenti nella s.r.l. autonoma rispetto alla disciplina della società per azioni. I principî ispiratori di tale disciplina si rinvengono nell'art. 3, secondo comma, lett. c) e d) della l. 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega) secondo il quale il legislatore delegato era vincolato a: 1) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; 2) consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali; 3) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi. Pur nella sua autonomia, la disciplina in esame riafferma le funzioni tradizionalmente riconosciute ai conferimenti nelle società (sulla problematica, in generale, Xerri, 138 ss.) e, in particolare: la funzione produttiva consistente nel garantire alla società ogni utilità per il perseguimento dello scopo sociale; la funzione garantista nei confronti dei terzi che, instaurando rapporti negoziali sulla società, possono fare affidamento esclusivamente sul capitale quale frazione del patrimonio sociale insuscettibile di essere restituita ai soci in loro pregiudizio; la funzione organizzativa consistente nella individuazione della misura dei diritti attribuibili a ciascun socio (per tutti, Zanarone, 2015, 200). Ferma, dunque, l'identità delle funzioni del capitale sociale in tutte le società capitalistiche, le scelte concrete operate dal legislatore si distinguono da quelle compiute in ambito di società per azioni. Infatti, nella società a responsabilità limitata: è consentita la sostituzione del versamento immediato con una polizza assicurativa o un fideiussione bancaria; i versamenti vanno eseguiti nelle mani degli amministratori e non presso una banca; è consentito il conferimento d'opera o di servizi espressamente escluso nelle società azionarie; la stima del conferimento di beni in natura o di crediti è rimessa ad un soggetto, particolarmente qualificato, scelto dal conferente e non già designato dal tribunale; è espressamente previsto che possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Ebbene, anche in questo ambito, gli elementi caratterizzanti i conferimenti e, dunque, il capitale sociale nella società a responsabilità limitata rispondono alla volontà legislativa di creare una società in cui assuma un ruolo preminente la considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali. Il principio di effettività del capitale sociale e gli elementi conferibili.Il primo comma esprime il principio fondamentale di effettività e di integrità del capitale sociale disponendo che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale. La norma tutela, dunque, gli interessi dei creditori sociali, mentre, all'interno della società, i soci potranno regolare i reciproci rapporti sulla base di scelte contrattuali e, in particolare, determinare la partecipazione al capitale sociale in modo asimmetrico o non proporzionale al conferimento (art. 2468 comma 2). Tuttavia, secondo parte della dottrina, non sembra ammissibile acquisire la qualità di socio senza eseguire alcun apporto grazie esclusivamente ai rapporti negoziali con gli altri soci che provvedano alla sottoscrizione dell'intero capitale (così, Zanarone, 2015, 214, Pasquariello, 27). Si rinvia, per gli approfondimenti, al commento dell'art. 2468. Il secondo comma dell'articolo in commento prevede, nell'ottica di un contemperamento degli interessi dei soci e dei terzi (Zanarone, 2015, 215), che possono essere oggetto di conferimento «tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica» (Romano, 152 ss.). Il riferimento agli elementi dell'attivo consente che i conferimenti abbiano ad oggetto, oltre al denaro, i beni in natura ed i crediti, anche tutte quelle situazioni da cui derivi una situazione positiva (reale, personale, materiale o immateriale) per il patrimonio della società sotto forma di incremento dell'attivo ovvero anche di riduzione del passivo (conferimenti c.d. indiretti) (Zanarone, 2015, 215 che evidenzia come potrebbero essere oggetto di conferimento la remissione del debito della società verso il conferente o il pagamento del debito della società verso un terzo, Miola, 667, Masi, 1428 che evidenzia la non corrispondenza biunivoca tra conferibilità ed iscrivibilità a bilancio, Pasquariello, 21 secondo la quale l'iscrizione a bilancio è la conseguenza dell'apporto non il presupposto del conferimento). Infatti, la necessaria idoneità del conferimento a formare l'attivo di bilancio non significa che l'iscrivibilità costituisca un presupposto necessario e sufficiente di conferibilità quasi che le regole di formazione del bilancio divengano un criterio di selezione delle entità conferibili (Miola, 666 il quale evidenzia come esistono entità iscrivibili in bilancio ma non conferibili quali, ad es., le concessioni amministrative e le spese di impianto e di avviamento). In questa prospettiva, deve ritenersi consentito il conferimento di ogni entità che, se pure non idonea a fornire una garanzia diretta ai creditori, si presenti come utile al proficuo svolgimento dell'attività sociale (Miola, 667). L'oggetto del conferimento deve essere poi suscettibile di valutazione economica: tale formula deve essere intesa come idoneità a rappresentare sia per i soci che per i terzi un valore misurabile secondo parametri il più possibile oggettivi (Zanarone, 2015, 217; Avagliano, 81; Romano, 154). Secondo un primo orientamento, vi sarebbe coincidenza tra valutazione economica ed espropriabilità dei beni conferibili, dovendosi considerare valutabile economicamente solo ciò che possa essere oggetto di esecuzione forzata (in senso critico, Romano, 154 il quale evidenzia che tale ricostruzione è sbilanciata sulla funzione di garanzia del capitale secondo la quale assume rilevanza esclusivamente che i beni possano soddisfare i creditori sociali). L'orientamento, assai risalente, sembra essere superato dallo stesso articolo in commento laddove si ammette la conferibilità di opere e servizi. In questa prospettiva, superato il riferimento all'espropriabilità, secondo parte della dottrina, deve farsi riferimento al concetto di alienabilità ovvero di realizzabilità e, cioè, come possibilità che il bene conferito venga convertito, non solo mediante processo esecutivo, ma anche attraverso l'attività della società, in denaro da destinare al soddisfacimento dei creditori (Zanarone, 2015, 218; Zanarone, 2010, 289). È stato, così, affermato (Pasquariello, 21) che rientra nell'ambito del conferibile ogni entità negoziabile, ossia suscettibile di formare oggetto di scambio, là dove tale suscettibilità deve essere intesa in senso oggettivo, non potendo dipendere dal contingente accordo delle parti. A volere provare a fornire una elencazione delle utilità conferibili, potrebbero menzionarsi: il denaro, i beni mobili o immobili in natura, conferibili sia in proprietà che in godimento, i crediti, i beni ed i diritti oggetto di privativa industriale (know how), i beni generici (che, però, secondo taluni dovrebbero essere individuati al momento del conferimento), valori mobiliari e strumenti finanziari, l'azienda, prestazioni di facere, posizioni contrattuali (per i necessari approfondimenti, Romano, 157 ss.). Deve ritenersi ammissibile il conferimento attuato attraverso rinunce o compensazioni con crediti vantati verso la società, circostanza questa ipotizzabile in sede di aumento di capitale ovvero di conferimento di azienda alla quale ineriscano debiti così ceduti alla società (Pasquariello, 25). Discusse, invece, le ipotesi di prestazioni a contenuto negativo (vedi infra). I conferimenti in denaro.Qualora non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, il conferimento deve essere effettuato in denaro. Inoltre, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (e non più presso una banca) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo. Qualora però la società sia costituita con atto unilaterale, il socio fondatore è tenuto a versare l'intero ammontare del capitale sociale, versamento integrale del conferimento che si pone come condizione per la costituzione della società (Zanarone, 2015, 220, nt. 47). Peraltro, la disciplina della unipersonalità della società è completata dal comma 7 della disposizione in commento che dispone che, qualora venga meno, durante la vita della società, la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. Parimenti, l'intero capitale sociale dovrà essere versato al momento della costituzione della società in caso di s.r.l. con capitale inferiore ad € 10.000,00 ovvero di società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis). La ragione della disciplina dei versamenti in danaro, da considerarsi inderogabile, va rintracciata nell'esigenza di evitare che il patrimonio della società sia costituito fin dall'inizio unicamente da crediti verso il socio (Zanarone, 2015, 222) ed è, dunque, diretta a tutelare i creditori sociali che possono contare sulla sola garanzia costituita dal patrimonio sociale. Si osserva che il versamento del 25% non è soggetto al principio di proporzionalità tra i soci: è, dunque, sufficiente che sia effettivamente versato un valore pari al 25% dell'importo complessivo dei conferimenti in denaro (Tassinari, 78). Nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti a carico delle società, il co. 4 della disposizione in commento è stato, poi, modificato dall'art. 9 comma 15-bis, d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 99) prevedendosi che il versamento del 25% avvenga direttamente all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo in luogo della banca e con indicazione nell'atto dei mezzi di pagamento. È stato correttamente osservato (Consigli Notarili Triveneto, massima I.A.14) che la disposizione contenuta nell'art. 2464, comma 4, c.c., che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell'eventuale sovrapprezzo) all'organo amministrativo all'atto della costituzione della società, deve essere interpretata in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applicazione, posto che: a) in sede di costituzione non esiste l'organo amministrativo, il quale si costituirà solo con l'iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi componenti abbiano accettato l'incarico; b) gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di propria personalità o soggettività per cui non sono capaci di essere depositari di somme né di rilasciare quietanze. Il versamento deve, dunque, essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito. Per tale motivo si ritiene che il disposto dell'art. 2464, comma 4 (come del resto accadeva anche con il previgente obbligo del versamento dei decimi presso una banca) imponga unicamente di attestare nell'atto costitutivo l'avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell'impegno assunto dai soci di liberare il capitale di rischio, e non anche l'intervento in atto dell'«organo amministrativo» (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze. È senz'altro possibile che l'avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l'effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci. Rispettano tale requisito i depositi costituiti: 1) a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori; 2) a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all'art. 6 della l. n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l'incarico; 3) presso una banca, vincolato a favore della società. L'espressione «organo amministrativo» è stata interpretata estensivamente, riferita, da un lato, a tutti coloro che sono investiti della carica amministrativa ancorché sprovvisti del potere rappresentativo e, sotto altro profilo, ad ognuno dei soggetti che tale organo compongono (Zanarone, 2015, 220, nt. 49). Sebbene, in via ordinaria, il versamento è eseguito dal socio, nulla esclude che possa essere eseguito, per suo conto, da un terzo. In giurisprudenza, infatti, è stato affermato che la riferibilità unicamente al socio dell'obbligo di versamento della quota di capitale sociale da lui sottoscritta non esclude che la relativa obbligazione possa essere adempiuta, con effetto solutorio, da un terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., salva restando l'eventuale rivalsa del solvens nei riguardi dell'effettivo obbligato; tuttavia, perché l'effetto solutorio si verifichi, è necessario che la prestazione sia effettuata dal terzo in modo conforme all'obbligazione del debitore. Ne consegue che, in presenza di un obbligo conseguente alla sottoscrizione di una quota di aumento del capitale sociale, da attuarsi mediante versamento in denaro, una diversa prestazione del terzo – quale, nella specie, la consegna di beni in natura o la compensazione con crediti di regresso derivanti dall'estinzione di debiti della società verso terzi – non produce alcun effetto liberatorio nei confronti del socio obbligato, essendo del tutto differenti la tipologia e la disciplina dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o di crediti rispetto all'aumento di capitale con conferimento di denaro (Cass. n. 3577/2005). Per come stabilito dal comma 4 della disposizione in esame, il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La sostituzione può riguardare anche il sopraprezzo, del quale l'articolo in commento impone l'integrale versamento (Miola, 694). Inoltre, a tale tecnica può farsi ricorso anche nel caso di s.r.l. unipersonale e, quindi, la sostituzione può riguardare anche l'intero ammontare del capitale sociale e del sovrapprezzo (Miola, ivi). Si tratta di una vera e propria facoltàex legedel conferente nel senso che questi è autorizzato a prestare la garanzia in luogo del versamento dei centesimi indipendentemente da eventuali previsioni dell'atto costitutivo (Zanarone, 2015, 223, nt. 55). È oggetto di discussione la natura giuridica della stipula della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria prestata in sostituzione del versamento. Secondo una prima ricostruzione, il conferimento sarebbe comunque costituito dal denaro e non già direttamente dalla polizza, la cui dazione ha natura giuridica di modalità alternativa di assolvimento dell'obbligo di versamento e funzione di garanzia: in altre parole, la polizza assicurativa o la fideiussione assumerebbero una mera funzione di garanzia, come dimostrato dalla relazione alla riforma del diritto societario ove si evidenzia come la polizza o la fideiussione abbiano la funzione di garantire l'esecuzione del conferimento (Zanarone, 223, nt. 56; Salvatore, 244, Tassinari, 83, Olivieri, 369 secondo il quale quello che la società potrà e dovrà iscrivere nel proprio bilancio è il credito verso il socio per l'intero ammontare dei versamenti ancora dovuti; la circostanza che il credito sia assistito da una garanzia riguarda esclusivamente il valore di presumibile realizzo di esso, ma non muta la sua qualificazione giuridica). Che la prestazione della polizza non assuma direttamente carattere solutorio è, infatti, dimostrato sia dal fatto che il socio è considerato inadempiente agli obblighi relativi al conferimento in caso di sopravvenuta inefficacia o scadenza della polizza sia dal fatto che il socio, ai sensi del quarto comma, può sempre sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro (Pasquariello, 32; Zanarone, ivi; Olivieri, 369). Secondo diverso orientamento, che muove dal dato testuale della norma ove viene detto che l'immediato versamento del conferimento in denaro può essere «sostituito» dalla stipula della garanzia, conclude che tale stipula ha una vera e propria funzione solutoria, costituendo una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo di versamento immediato. In questa prospettiva, una volta stipulata la polizza o la fideiussione, il socio avrebbe assolto l'obbligo del versamento e la quota dovrebbe intendersi, almeno parzialmente, liberata (Cincotti, 99; Miola, 695). L'adesione all'uno o all'atro orientamento ha, peraltro, importanti ricadute pratiche. Ad es., aderendo alla prima ricostruzione, l'aumento di capitale non potrebbe essere deliberato in pendenza della garanzia a ciò ostandovi il disposto di cui all'art. 2481 comma 2 (il quale vieta di deliberare l'aumento fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti). La possibilità di consegnare una polizza assicurativa non lede il principio di effettività e di integrità del capitale sociale, in quanto il socio si impegna a liberare la quota sottoscritta mediante conferimento in denaro e garantisce immediatamente tale impegno attraverso la dazione della polizza o della garanzia (Salvatore, ibidem, nt. 15) rilasciata da un soggetto particolarmente qualificato e certamente solvibile. Peraltro, in dottrina, si evidenzia come il rischio di eccezioni e contestazioni dovrebbero imporre che l'emanando modello ministeriale di garanzia debba essere assistito dalle clausole «a prima richiesta» e «senza eccezioni» (Bertolotti, 27). Deve escludersi che la polizza e la fideiussione possano essere escusse dal creditore sociale, in caso di insufficienza del patrimonio della società, per il proprio diretto soddisfacimento e non in via meramente surrogatoria dell'azione spettante alla società (Miola, 713). La polizza potrà coprire non solo il 25%, ma anche l'intero importo del conferimento. Il conferimento di beni in natura e di crediti.Il quinto comma della disposizione in commento disciplina l'ipotesi di conferimento di beni in natura e di crediti prescrivendo, da una parte, l'applicabilità degli articoli 2254 e 2255 c.c. e, dall'altra, che le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Sulla base del richiamo all'art. 2254, allorquando siano conferiti beni in proprietà, la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Con particolare riferimento al passaggio del rischio, dovrà farsi riferimento al momento del passaggio della proprietà la quale viene trasferita sulla base del solo consenso in caso di cose determinate ovvero al momento della specificazione o della consegna se si tratta di cose individuate solo nel genere. Conseguentemente, se il bene perisce dopo il trasferimento della proprietà in favore della società, il rischio è a carico di quest'ultima ed il socio non subirà alcun effetto, mantenendo inalterata la propria partecipazione. Nel caso di conferimento di cose in godimento, il rischio rimane a carico del socio che esegue il conferimento e la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art. 2254 comma 2). Infine, se il vengono conferiti crediti, il socio conferente risponde della insolvenza del debitore (art. 2255) fino alla concorrenza del valore del conferimento. È stato osservato (Salvatore, 245) che il legislatore non disciplina gli effetti dell'evizione, dell'esistenza dei vizi, dell'inesistenza del credito o dell'insolvenza del debitore ceduto sul rapporto sociale: in linea generale, si ritiene versarsi in una ipotesi di mancata esecuzione del conferimento che dà luogo applicazione della procedura di cui all'art. 2466. Il conferente sarà poi tenuto al risarcimento del danno subito dalla società, per come previsto nelle norme richiamate. Come sopra evidenziato, la norma dispone che i conferimenti di beni in natura o di crediti siano immediatamente liberati. Tale norma deve, però, essere letta nel contesto complessivo dell'articolo in commento con particolare riferimento al disposto di cui al comma 2 secondo il quale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed a quello del comma 6 che autorizza il conferimento d'opera o di servizi. Secondo una tesi più restrittiva (Olivieri, 370) l'obbligo di immediata liberazione dei conferimenti in natura comporterebbe, di per sé, l'esclusione dei conferimenti di beni non immediatamente acquisibili dalla società e cioè di tutte quelle ipotesi nelle quale residuino, dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo, ulteriori obblighi a carico del socio. Tale tesi, tuttavia, si scontra con il principio generale, sopra richiamato, della generale acquisibilità di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica (Salvatore, 246, nt. 19, Zanarone, 2015, 227) e, in particolare, sulla circostanza che il co. 6, nel momento in cui autorizza la conferibilità di opere e di servizi, supera certamente il principio di acquisibilità uno actu alla società. In questa prospettiva, la regola della immediata liberazione non appare rivolta a selezionare le entità conferibili, ma opera esclusivamente sul piano delle modalità attraverso le quali tali entità devono essere conferite (Barenghi, 175). Altra parte della dottrina ritiene, al fine del soddisfacimento delle condizioni poste dalla norma, sufficiente l'espletamento, al momento della sottoscrizione, di tutti gli adempimenti necessari per mettere il bene nella disponibilità, giuridica e materiale, della società al fine di poterlo utilizzare nello svolgimento dell'attività sociale (Zanarone, 2015, 228). Così, la regola di immediata liberazione non richiede l'acquisizione del valore reale del conferimento integralmente e definitivamente al momento della sottoscrizione o il conferimento uno actu e cioè l'esaurimento della prestazione e l'estinzione delle correlative posizioni di obbligo al momento del conferimento medesimo (Barenghi, 176 che, tuttavia, esclude la possibilità di quei conferimenti che richiedono un comportamento obbligatorio del conferente successivo alla sottoscrizione per consentire l'acquisto da parte della società come nel caso di vendita di beni futuri). La dottrina, poi, si è interrogata sulla conferibilità di apporti in talune fattispecie particolari. In particolare, vengono in rilievo le ipotesi in cui non solo non è possibile espletare tutti gli obblighi connessi al conferimento, ma neanche mettere a disposizione della società il bene (ad es., vendita di beni futuri o altrui, conferimento di prestazioni di un contratto di somministrazioneex art. 1559): tale ipotesi si verifica quando l'apporto implica una esecuzione periodica o continuata o differita nel tempo come nel caso di conferimenti di beni futuri o altrui, ove le utilità non sono acquisibili dalla società uno actu. Secondo una parte della dottrina, si potrebbe applicare, in via analogica o in via di interpretazione estensiva, il co. 6 dell'art. in commento: questi apporti sarebbero, dunque, ammissibili allorquando il conferente procuri una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria idonea a garantire le prestazioni promesse per l'intero valore ad esse assegnate (così, Zanarone, 2015, 230; Avagliano, 157; Cincotti, 105 che però propende per una interpretazione estensiva e, dunque, diretta e non già analogica del sesto comma). Altra parte della dottrina che muove dalla eccezionalità della norma di cui al co. 6 conclude necessariamente per la non conferibilità degli apporti in tali situazioni (Miola, 713). In senso contrario a tale ultima ricostruzione e, in particolare, all'eccezionalità della norma di cui al co. 6, si osserva, però, che l'art. 3 lett. c) della legge delega autorizza il conferimento di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale (Zanarone, 2015, 230, nt. 69). Si ritengono conferibili l'azienda, i segni distintivi, le invenzioni brevettate, i brevetti per modelli di utilità e modelli e disegni di utilità, le opere di ingegno, il know how (Bertolotti, 35 ss.; Romano, 157 ss.); si tende ad escludere la conferibilità dell'avviamento (Bertolotti, 38). Il rispetto del principio di immediata liberazione dei conferimenti è condizione per la costituzione della società e, come tale, soggetto al controllo notarile da eseguirsi prima del deposito dell'atto costitutivo (Barenghi, 177). Ove l'inadempimento all'obbligo non sia stato rilevato in sede di costituzione, esso comporta la responsabilità in capo al socio ed eventualmente agli amministratori, ma resta esclusa la nullità della società Zanarone, 2010, 328 ss.) o l'invalidità della singola sottoscrizione (Barenghi, 177). I conferimenti di opere e servizi.Il sesto comma dell'articolo in commento, innovando rispetto al passato, prevede espressamente che possa conferirsi alla società un'opera o un servizio, così accentuando la diversità del tipo societario rispetto alla società per azioni laddove tale possibilità è espressamente esclusa (art. 2342, comma 5, c.c.). Il conferimento d'opera e di servizi è, però, subordinato alla presentazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal socio conferente: la prestazione della garanzia, infatti, concilia i due principî espressi nella legge delega costituiti, da una parte, dalla possibilità di acquisire al capitale sociale ogni elemento utile per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e, dall'altra, dalla necessità di garantire l'effettività della formazione del capitale medesimo che potrebbe essere messo a rischio dalla prestazione di una attività che non si esaurisce al momento della costituzione della società. L'art. 2463, comma 3, rende applicabile gli artt. 2329 e 2330: in sede di costituzione della società, dunque, il notaio deve verificare l'esistenza della garanzia o della polizza assicurativa che rappresenta una condizione necessaria per la costituzione della società (Morini, 186). Anche con riferimento alla norma in commento, si ripropone il dubbio se oggetto del conferimento sia la prestazione di opera o di servizio e, dunque, l'obbligazione di eseguire una opera o un servizio rispetto alle quali la polizza o la fideiussione si limiterebbero a fungere da garanzia esterna (così, Zanarone, 2015, 231, Cincotti, 102; Avagliano, 183; Pasquariello, 43; Salvatore, 247; Morini, 184) ovvero direttamente la prestazione della garanzia (Giannelli, 256; Pinnarò, 203). È pacifico che può essere conferita ogni attività di facere; secondo una parte della dottrina, sono conferibili, sulla base del comma in commento, anche le prestazioni negative (ad es., l'assunzione di un obbligo di non concorrenza) che potrebbero rientrare, se non nella nozione di «opera», in una nozione ampia di «servizi» intesi come aspetto della collaborazione personale di un soggetto nei confronti di altro soggetto e presentare, così, una utilità per il funzionamento della società (Zanarone, 2015, 234). In senso contrario si osserva che il conferimento di una prestazione negativa, che pure potrebbe essere dotata di patrimonialità e negoziabilità, si pone in contrasto con il principio di integrità ed effettività del capitale (Pasquariello, 24 che considera ammissibile il conferimento di prestazione negativa esclusivamente quale e nei limiti di un conferimento atipico; Miola, 713). È, invece, dubbio se il conferimento in argomento sia sottoposto al regime dell'art. 2465 e, dunque, se debba essere oggetto di una stima da parte dell'esperto previsto da detta norma: in senso favorevole si evidenzia che l'oggetto del conferimento è costituito non già dalla polizza o dalla garanzia, ma direttamente dall'opera o dal servizio e, dunque, un bene diverso dal danaro (Pasquariello, 45; Morini, 185). Anche per tale tipologia di apporti si ripropone la questione relativa alla immediata liberazione dei conferimenti di beni in natura e di crediti. Sul punto, è stato osservato che il conferimento di opera o di servizi per definizione implica che la prestazione venga eseguita nel tempo successivo alla costituzione della società: pertanto, all'apporto di obbligazioni di facere non sarebbe neppure applicabile il principio della immediata liberazione (Pasquariello, 47). Sotto altro profilo, in tal caso, l'apporto dovrebbe considerarsi immediatamente liberato con l'acquisizione, in capo alla società, del diritto conferito non essendo, viceversa, a tal fine necessario che il socio conferente ottemperi ed esegua l'opera o il servizio promesso (Olivieri, 361). Sulla base della considerazione che il socio ha l'obbligo di prestare non già una qualsivoglia garanzia, ma una precisa garanzia individuata dal legislatore (polizza assicurativa o fideiussione bancaria per l'intero valore assegnato ai conferimenti in argomento), si auspica che il legislatore nel d.P.C.M. richiamato dall'art. 2464 recepisca modelli contrattuali che escludano la possibilità per l'impresa di opporre alla società le eccezione relative ai rapporti sottostanti (Zanarone, 2015, 235; Avagliano, 141). In ragione dei connotati soggettivi ed oggettivi delle polizze e delle fideiussioni si conclude che queste non ammettono equipollenti (Zanarone, 2015, 235 che esclude che, anche con l'accordo di tutti i soci, possano essere sostituite con altre forme di garanzie). La garanzia deve coprire, sotto il profilo della sua durata, l'intero arco temporale necessario all'esecuzione da parte del socio del conferimento dell'opera o del servizio (Morini, 186). È dubbio il regime di circolazione della quota sottoscritta dal socio che si è obbligato al conferimento di opera o di servizi (sulla problematica, in generale, Morini, 189 ss.). Secondo una parte della dottrina, tali partecipazioni, in mancanza di clausole limitative, sarebbero liberamente trasferibili secondo il disposto dell'art. 2469 la cui operatività viene facilitata dal meccanismo della polizza e della fideiussione (Miola, 718 che fonda una simile conclusione sulla idoneità della polizza o della fideiussione a rendere integralmente liberati tali conferimenti); secondo altri, ferma restando la libera trasferibilità della partecipazione, l'obbligo di eseguire il conferimento continua a gravare in solido su alienante ed acquirente secondo il principio generale di cui all'art. 2472 almeno ogni qual volta si tratti di prestazioni fungibili (Olivieri, 363 il quale precisa che se così non fosse, la società non potrebbe che rivolgersi all'alienante ovvero, in difetto, escutere la garanzia). Le prestazioni accessorie.La riforma del diritto societario non ha riprodotto il contenuto del previgente art. 2478 che disciplinava le prestazioni accessorie ai conferimenti. Tuttavia, la dottrina ritiene ammissibile che, al momento della costituzione della società, il socio si impegni a compiere in favore della società, oltre al conferimento, altre prestazioni (Salvatore, 248; Tassinari, 155, Cagnasso, 93) che verranno appostate al di fuori del capitale sociale, alla stregua di meri conferimenti di patrimonio. Tali prestazioni possono consistere sia in apporti beni materiali (ad esclusione del denaro), quanto in prestazioni professionali o personali e trovano la loro causa direttamente nel contratto di società (Salvatore, 249). BibliografiaBarenghi, Conferimenti in natura e immediata liberazione delle quote, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011; Cincotti, I conferimenti, in La nuova S.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di Farina, Ibba, Racugno, Serra, Milano, 2004; Bertolotti, La disciplina dei conferimenti nella s.r.l., in Le nuove s.r.l., a cura di Sarale, Bologna, 2008; Giannelli, Le operazioni sul capitale nella società a responsabilità limitata, in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, a cura di Santoro, Milano, 2003; Masi, Sub art. 2464, in Società di capitali: Commentario, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, 3, Napoli, 2004; Miola, Capitale sociale e conferimenti nella «nuova» società a responsabilità limitata, in Soc. 2004, 657; Morini, Conferimenti d'opera e servizi, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011; Olivieri, Conferimenti «assicurativi» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006; Pasquariello, I conferimenti, in Aa.Vv., La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Guidotti, Pederzini, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgan, Padova, 2012; Pinnarò, Sub art. 2482, in La riforma delle società. Commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, 3, Torino, 2003; Romano, Le entità conferibili, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011; Salvatore, Sub art. 2464, in Della società a responsabilità limitata, in Comm. S.B., Bologna, 2014; Salafia, Conferimenti di beni in natura e crediti di valore superiore a quello nominale della quota di capitale sottoscritta, in Soc. 2007, 129; Spolidoro, Conferimenti in natura nelle società di capitali: appunti, in Il nuovo diritto delle società. 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