Codice Civile art. 2465 - Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (1).

Guido Romano

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (1).

[I]. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro (2). La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

[II]. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

[III]. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

(1) V. nota al Capo VII.

(2) Le parole «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono state sostituite dalle parole «di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro» dall'art. 37, comma 25, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Inquadramento

La norma in commento completa la disciplina dei conferimenti di cui all'articolo precedente dettando, per la società a responsabilità limitata, un regime autonomo e differenziato rispetto alla società per azioni, regime che è ispirato, per come stabilito nella legge delega, dalla esigenza di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti. In particolare, non è più previsto che l'esperto incaricato di redigere la stima del conferimento sia nominato dal tribunale, essendo detta nomina rimessa al conferente; inoltre, non è (almeno espressamente) previsto il controllo degli amministratori in ordine al valore risultante dalla perizia e, dunque, la possibilità di revisione della stima.

Si evidenzia in dottrina che l'imperatività del principio di effettività del capitale sociale comporta l'inderogabilità del procedimento di stima (Miola, 193).

La stima dei conferimenti.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Sebbene la norma richiami espressamente soltanto in conferimenti di beni in natura o di crediti, la dottrina maggioritaria ritiene che tale disposizione si applichi anche per i conferimenti d'opera o di servizi sulla base della eadem ratio tra le due ipotesi (Pasquariello, 37; Olivieri, 359 il quale evidenzia che la lacuna normativa risulta anche aggravata dal fatto che la indicazione dell'opera o del servizio non sembrerebbe richiesta neppure come contenuto necessario dell'atto costitutivo con la conseguenza, definita dall'A. paradossale, che la società potrebbe costituirsi non solo senza sottoporre a controllo esterno, ma addirittura senza specificare oggetto e valore dei conferimenti: tali inconvenienti, secondo l'A., convincono dell'esigenza di sottoporre in ogni caso tali apporti alla valutazione del terzo indipendente).

D'altra parte, come osservato nella prassi notarile (Consiglio notarile Milano, massima n. 9), la locuzione «beni in natura o crediti» di cui all'art. 2465, comma 1, va intesa in senso ampio, comprendente tutti i conferimenti diversi dal denaro, nei cui confronti sussiste infatti la medesima esigenza di assicurare la copertura del capitale sociale, mediante l'attestazione che «il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo». Pertanto, sembra in ogni caso necessario che alle prestazioni d'opera o di servizi oggetto di conferimento venga attribuito un valore complessivo, rapportato all'intera prestazione, il che implica, a sua volta, la necessità che (i) la prestazione sia per sua natura circoscritta (come avviene ad es. negli obblighi aventi ad oggetto l'esecuzione di una determinata opera) oppure che (ii) venga stabilito un termine di durata dell'obbligazione del socio conferente, essendo altrimenti impossibile attribuire un valore complessivo – potrebbe dirsi «capitalizzato» – dell'intera prestazione dovuta dal socio.

Si deve, peraltro, dar conto dell'orientamento opposto che esclude per i conferimenti d'opera o di servizi la necessità della relazione giurata sulla base della duplice considerazione del tenore letterale della norma e della previsione, per tale ultima tipologia di conferimenti, della necessaria presentazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal socio conferente (Salvatore, 255).

Al fine di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti, non è più previsto che il soggetto che esegue la stima debba essere nominato dal tribunale (come invece avviene nella società per azioni, cfr., art. 2343). La minore autonomia del soggetto chiamato a svolgere la valutazione è, però, compensata, per un verso, dalla professionalità del soggetto (revisore legale o società di revisione iscritta nell'apposito registro) e, per altro, dalla responsabilità verso la società, i soci ed i terzi che egli assume (art. 2343 comma 2 richiamato dall'art. 2465 comma 3; su tale ultimo punto, Miola, 195). La previsione di particolari qualità professionali dell'esperto non elimina l'esigenza di rispettare l'ulteriore requisito dell'indipendenza e della imparzialità (Miola, 196 secondo il quale l'esperto non deve essere stato revisore della società conferitaria né avere intrattenuti pregressi incarichi di collaborazione o di consulenza con la società medesima; Bertolotti, 49).

La responsabilità dell'esperto verso colui che ha effettuato il conferimento in natura sorge sia nel caso di sottovalutazione che in caso di sopravvalutazione della stima (Miola, 197).

Con riferimento al contenuto della relazione di stima, essa, come avviene anche nella società per azioni, deve precisare, in primo luogo, la descrizione dei beni o crediti conferiti e, quindi, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo. Non è, invece, obbligatoriamente richiesto che la stima attesti «il valore effettivo di quanto conferito» (Consiglio notarile Triveneto, massima I.A.1; Miola, 198 che evidenzia come in tal modo si esoneri l'esperto dall'indicare precisamente il valore di quei conferimenti di più incerta valutazione, quali i beni immateriali). La perizia deve essere allegata all'atto costitutivo, al fine di essere resa conoscibile ai terzi.

Quanto ai controlli sulla stima operata dal soggetto incaricato, si evidenzia, in primo luogo, che il controllo preventivo di legalità spetta, in via esclusiva, al notaio in ragione della circostanza che il rispetto delle previsioni in materia di stima rientra tra le condizioni per la costituzione della società ex art. 2329 n. 2 (Zanarone, 2015, 238; Zanarone, 2010, 358; Miola, 203; Bertolotti, 53; Pasquariello, 36, il quale precisa che il notaio dovrà verificare non solo l'esistenza della stima, ma anche delle condizioni minime per l'assolvimento della sua funzione tipica, pur senza potere sindacare il merito della stima stessa; Miola, 204 secondo il quale il notaio potrà sindacare l'incompletezza della stima, l'«intrinseca razionalità» e la «formale logicità e coerenza» della motivazione attraverso cui i criteri di valutazione sono stati scelti, con esclusione di ogni valutazione in ordine alla congruità della valutazione). Si esclude, peraltro, che l'omissione della stima conduca alla nullità del relativo conferimento, rilevando detta omissione sul piano della responsabilità degli amministratori e dei sindaci (Miola, 200)

Maggiormente problematico è il tema del controllo di merito sulla relazione.

La norma in argomento non richiama l'art. 2343 commi 3 e 4 che, da un lato, assegnano agli amministratori il compito, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, di controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e procedere, in caso di fondati motivi, alla revisione di essa e, dall'altro, ove il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, dispongono che la società debba proporzionalmente ridurre il capitale sociale ovvero che il socio possa versare la differenza in danaro o recedere dalla società.

La dottrina maggioritaria ritiene non percorribile la via dell'applicazione analogica di dette norme alla società a responsabilità limitata attesa la diversificazione, sul punto, dei due regimi e la duplice circostanza, da un lato, che il mancato richiamo sarebbe il frutto della volontà (espressa anche nella legge delega) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura e, dall'altro, che la certezza del valore conferito sarebbe garantito dall'attestazione giurata di un soggetto iscritto in appositi albi (Tassinari, 102; Salvatore, 257, contra,Salafia, 129; Zanarone, 2015, 241, il quale evidenzia come il richiamo all'esigenza di semplificazione non appare decisivo in quanto essa è prospettata dalla legge delega anche in materia di s.p.a., in termini del tutto analoghi). In questa prospettiva, non sussisterebbe più l'obbligo, per gli amministratori, nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società, di controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, di procedere alla revisione della stima. Non risultando applicabile l'art. 2343 comma 4, non sono previsti rimedi specifici per il caso in cui il valore imputato a capitale sia «gonfiato» rispetto a quello effettivo, ipotesi questa che lede tanto gli interessi dei creditori in quanto porta allo svuotamento della garanzia patrimoniale quanto quelli dei soci relativamente ad inique ripartizioni delle quote sociali (in questo senso, Pasquariello, 40).

Le conclusioni ora evidenziate hanno lasciato insoddisfatta parte della dottrina. Secondo alcuni autori, in particolare, la mancata riproduzione (o richiamo) nella disciplina della s.r.l. dei commi 3 e 4 dell'art. 2343 costituirebbe una vera e propria lacuna dell'ordinamento che dovrebbe essere colmata attraverso l'applicazione analogica di dette disposizioni, in ragione della non eccezionalità dei rimedi e dell'eadem ratio che giustifica l'estensione del principio. Pertanto, anche nella società a responsabilità limitata, in caso di emersione della minusvalenza dell'apporto, la società dovrebbe ridurre proporzionalmente il capitale sociale, variando la partecipazione del conferente e salva la possibilità di questi di versare la differenza in denaro o recedere dalla società (Cagnasso, 96; Zanarone, 2015, 242; Salafia, 129). Altri autori, invece, muovono dalla operatività del meccanismo di responsabilità per la gestione di cui all'art. 2476: il generale dovere di diligenza implica, in questa prospettiva, l'esistenza di un obbligo, gravante sull'organo gestorio, di verificare la corretta formazione del capitale. Gli amministratori, verificata l'insufficienza del conferimento rispetto al valore imputato al capitale, dovrebbero ingiungere al socio di provvedere all'integrazione, pena l'applicazione della disciplina dell'art. 266 (Pasquariello, 40; Miola, 206).

Gli acquisti pericolosi.

Anche i c.d. acquisti pericolosi trovano, nel secondo comma dell'articolo in commento, una disciplina specifica e differenziata, oltre che semplificata, rispetto a quella della società per azioni.

Per tali acquisti è prevista la redazione di una perizia di stima da parte di un soggetto designato non dall'autorità giudiziaria, ma dall'alienante; inoltre, l'acquisto deve essere autorizzato dai soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Tale ultima possibilità è stata spiegata in dottrina in conseguenza dell'inesistenza, nella società a responsabilità limitata, di una rigida ripartizione delle competenze tra soci ed amministratori (Zanarone, 2015, 243).

Peraltro, gli acquisti eseguiti in difetto dei presupposti richiamati o per effetto di una perizia di stima non aderente al reale valore del bene sono comunque validi ed efficaci (Salvatore, 257; Pasquariello, 38), operando la tutela della società, dei soci e dei terzi soltanto sul versante risarcitorio (attraverso il richiamo, contenuto nell'u.c. dell'articolo in commento, all'art. 2343-bis, comma 5).

Bibliografia

Bertolotti, La disciplina dei conferimenti nella s.r.l., in Le nuove s.r.l., a cura di Sarale, Bologna, 2008;

Cagnasso, in La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, V, I, Padova, 2007; Guidotti, Pederzini, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 2012; Miola, Stima dei conferimenti in natura e di crediti, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011; Olivieri, Conferimenti «assicurativi» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006; Pasquariello, I conferimenti, in Aa.Vv., La nuova società a responsabilità limitata, a cura di Bione, Padova, 2012; Salafia, Conferimenti di beni in natura e crediti di valore superiore a quello nominale della quota di capitale sottoscritta, in Soc. 2007, 129; Salvatore, Sub art. 2465, Della società a responsabilità limitata, in Comm. S.B., Bologna, 2014; Tassinari, I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale, in La riforma della società a responsabilità limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007; Zanarone, Sub artt. 2464-2465, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Milano 2015; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile commentato, fondato da Schlesinger e continuato da Busnelli, Milano, 2010.

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