Sulla perentorietà del termine di 180 giorni di cui all’art. 29 del Regolamento unico dell’Autorità 26 febbraio 2014

Redazione Scientifica
04 Ottobre 2018

In aderenza al principio generale dettato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura perentoria il termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio di cui al...

In aderenza al principio generale dettato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura perentoria il termine massimo di durata del procedimento sanzionatorio di cui al Regolamento unico ANAC 26 febbraio 2014, emanato in attuazione dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis); entro tale termine deve essere provveduto anche alla comunicazione della determinazione adottata, atteso che il rispetto del termine medesimo si pone in stretta connessione con una adeguata ed effettiva tutela del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, che non sarebbe pienamente assicurata se si consentisse all'Amministrazione di ritardare indebitamente la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.