Trasferimento del domiciliatario e comunicazione a mezzo PEC dell'avviso di fissazione dell'udienza

Redazione scientifica
09 Ottobre 2018

Nell'ipotesi di trasferimento del domiciliatario non comunicato alla cancelleria della Cassazione, l'avviso di fissazione dell'udienza va comunicato al difensore della parte, in via prioritaria, a mezzo PEC.

Il fatto. In seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Cassazione nei confronti di un ricorso proposto per la liquidazione dell'onorario di un avvocato difensore, è stata proposta istanza di revocazione della sentenza. In tale sede il ricorrente ha lamentato che sia stata erroneamente presupposta l'avvenuta comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, invece illegittima poiché non effettuata a mezzo telefax ovvero a mezzo PEC, pur avendo il ricorrente fornito numero e indirizzo.

Esclusività della modalità telematica nella notifica delle comunicazioni a cura della cancelleria. Nell'analizzare la questione, la Corte ribadisce la disciplina dettata dall'art. 16 d. l. n. 179/2012 (conv. l. n. 221/2012), ai sensi del quale nei procedimenti civili di Cassazione le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC indicato dai pubblici registri, rimanendo salva la possibilità di eseguirle mediante deposito in cancelleria qualora non sia possibile ricorrere alla PEC per cause imputabili al destinatario.
Nel caso di specie i Giudici, riprendendo precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 21892/2015; Cass. n. 6752/2013), specificano che nell'ipotesi di trasferimento del domiciliatario non comunicato alla cancelleria della Cassazione, l'avviso di fissazione dell'udienza va comunicato al difensore della parte, in via prioritaria, a mezzo PEC e, qualora ciò non sia possibile, mediante telefax (essendo sufficiente a far considerare avvenuta la comunicazione l'attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso al numero di fax corrispondente a quello del destinatario), potendosi ricorrere alla comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria soltanto quando le comunicazioni a mezzo PEC o fax non siano andate a buon fine.
Alla luce di quanto detto la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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