Il diritto dei nonni è sempre subordinato a quello del minore

Sabina Anna Rita Galluzzo
09 Ottobre 2018

Il provvedimento affronta due rilevanti questioni. In primis la Corte si sofferma sulla vexata questio relativa alla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal tribunale per i minorenni, ai quali sono assimilati ex art. 317-bis c.c. i provvedimenti relativi al diritto degli ascendenti di frequentare i minori. La seconda, nel merito, riguarda i limiti che il diritto dei nonni di costruire e mantenere rapporti con i nipoti incontra rispetto al superiore interesse dei minori.
Massima

Il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti del terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo.

Il caso

La vicenda ha per protagonista un nonno cui veniva impedito di frequentare i nipoti nati dai tre figli. L'uomo si rivolgeva innanzitutto al Tribunale per i minorenni territorialmente competente chiedendo che fosse riconosciuto e regolato il suo diritto di allacciare e mantenere rapporti significativi con i minori, così come previsto dall'art. 317-bis c.c.. Il Tribunale per i minorenni rigettava il ricorso e lo stesso avveniva successivamente di fronte alla Corte d'appello sulla base della considerazione secondo cui non appariva conforme all'interesse dei minori la frequentazione con il nonno. L'uomo presentava allora ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 317-bis c.c.. La Corte, con la sentenza in esame, respinge tale istanza.

La questione

Il provvedimento affronta due rilevanti questioni. In primis la Corte si sofferma sulla vexata questio relativa alla ricorribilità per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal tribunale per i minorenni, ai quali sono assimilati ex art. 317-bis c.c. i provvedimenti relativi al diritto degli ascendenti di frequentare i minori. La seconda, nel merito, riguarda il diritto dei nonni di costruire e mantenere rapporti con i nipoti e i limiti che tale diritto incontra rispetto al superiore interesse dei minori.

Le soluzioni giuridiche

Controversa è la questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. proposto avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo ex art. 739 c.c. nei confronti del decreto reso dal tribunale per i minorenni ex art. 336 c.c., disposizione applicabile per espresso richiamo dell'art. 317-bis c.c. alle fattispecie relative agli ascendenti.

In materia l'orientamento giurisprudenziale, più che consolidato fino a qualche anno fa, riteneva che i provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale, resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

La giurisprudenza motivava tale assunto sulla base della considerazione secondo cui i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la responsabilità dei genitori (artt. 330 ss. c.c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio. Si tratta pertanto, si sottolineava, di provvedimenti privi dei requisiti della decisorietà e della definitività, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti.

Da alcuni anni peraltro la giurisprudenza, sulla scorta delle istanze della dottrina, ha aperto la strada alla ricorribilità per violazione di legge dei provvedimenti de potestate, in un primo momento limitatamente a quelli pronunciati dal tribunale ordinario in materia di separazione ossia nei casi in cui a questo giudice veniva attratta la competenza de potestate (Cass. n. 11412/2014) e in seguito anche a quelli pronunciati dal T.M. (Cass. n. 23633/2016; Cass. n. 1743/2016; Cass. n. 1746/2016).

In questo contesto si inserisce il provvedimento in esame che, con un'articolata motivazione, ripresa integralmente da Cass. n. 19780/2018, stabilisce la ricorribilità dei provvedimenti de potestate emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., nonché dei provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare e mantenere rapporti significativi con i minori (ex art. 317-bis c.c.).

La Corte fonda tale principio su alcune considerazioni.

Gli ermellini sottolineano innanzitutto, richiamando vari precedenti di legittimità, che il minore, nei giudizi che lo riguardano, assume la qualità di parte e devono pertanto essere assicurati nei suoi confronti la difesa tecnica, il diritto all'audizione ed all'ascolto (Cass. n. 5097/2014; Cass., S.U., n. 22238/2009). Ciò consente di considerare tali giudizi, anche se non contenziosi, procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse.

Fondamentale è inoltre l'assunto secondo cui tali provvedimenti incidono su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, e sono adottati all'esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro. Conseguentemente sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. n. 15238/2018; Cass. n. 23633/2016). In altri termini sono revocabili o modificabili solamente nel caso in cui vi siano mutamenti nella situazione di fatto e non per la mera rivalutazione di circostanze già esaminate. L'acquisita stabilità del provvedimento, cd. giudicato rebus sic stantibus, può così essere posta in discussione, precisa la Cassazione, esclusivamente tramite il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost..

Quest'interpretazione inoltre, prosegue la sentenza in commento, consente di attribuire maggiore stabilità a provvedimenti particolarmente delicati, propri di una materia nella quale l'esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone in modo intenso. Permette inoltre di non sottrarre tali atti a un più immediato controllo garantistico della Suprema Corte.

La Cassazione inoltre, a fondamento della sua decisione, ricorda che la giurisprudenza riconosce attitudine al giudicato rebus sic stantibus ai provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale attribuiti al giudice ordinario quando è già pendente una causa tra i genitori del minore (Cass. n. 23633/2016). Pertanto, precisano i giudici di legittimità, sarebbe iniquo attribuire un trattamento diverso ai provvedimenti che incidono sulla responsabilità dei genitori solo perché pronunciati dal tribunale ordinario o dal tribunale per i minorenni. La speciale competenza propria del tribunale per i minorenni non può giustificare una differenziazione del regime di impugnazione dei provvedimenti, a fronte di situazioni sostanzialmente identiche, in una materia in aggiunta, connotata da una particolare delicatezza.

Risolta, sulla base di tali motivazioni la questione dell'ammissibilità del ricorso la Corte di cassazione affronta il tema del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti, diritto espressamente introdotto dalla cd. riforma sulla filiazione (l. n. 219/2012; d.lgs. n. 154/2013) e tutelato dall'art. 317-bis c.c.. In precedenza la giurisprudenza maggioritaria sottolineava come, in assenza di una specifica disposizione legislativa detto diritto era riconosciuto solo in capo ai minori e non anche in capo agli avi, ai quali restava un interesse protetto, limitatamente al caso in cui la sua tutela coincidesse con quella del diritto del minore ad avere soddisfacenti rapporti con i nonni. La riforma invece, oltre a tutelare espressamente il rapporto nonni – nipoti, sia in generale che nel caso di rottura della coppia genitoriale (art. 315-bis e 337-ter c.c.), attribuisce agli ascendenti un vero e proprio diritto che si realizza nella possibilità di ricorrere al giudice (che ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., è il tribunale per i minorenni del luogo dove è residente il minore) qualora sia loro impedito di frequentare i minori, al fine di chiedere che siano adottati provvedimenti opportuni (art. 336 c.c.).

In questo contesto si inserisce la sentenza in esame che, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che il diritto dei nonni a costruire e mantenere rapporti significativi con i minori è un diritto soggettivo autonomo, ma è recessivo nei confronti del superiore interesse del minore, che deve essere considerato preminente in ogni atto relativo allo stesso, come stabilito dall'art. 24 della Carta di Nizza (Cass. n. 15238/2018). Si tratta pertanto affermano i giudici, nel caso in esame, di un diritto pieno nei confronti dei terzi, ma non nei confronti dei minori.

Nella giurisprudenza italiana la contrarietà dei rapporti con i nonni all'interesse dei minori è stata molteplici volte ravvisata soprattutto in casi di accesa conflittualità fra parenti. In presenza infatti di rapporti eccessivamente litigiosi tra il genitore dei minori e i nonni, al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità del bambino, l'autorità giudiziaria ha in più occasioni ritenuto opportuno vietare ogni contatto tra il minore e gli avi.

Nella specie in particolare, sottolinea la Cassazione, non esiste alcuna relazione da proteggere perché non c'è stata frequentazione tra l'avo e i suoi nipoti. Gli stessi minori inoltre, opportunamente ascoltati, hanno dichiarato di non voler avere contatti con il nonno, e non sono state portate prove a favore dei benefici che avrebbero i bambini nel frequentare il nonno tra l'altro accusato di condotte violente sia verbali che fisiche.

Osservazioni

L'importanza di tutelare il rapporto nonni nipoti è stata più volte affermata anche dalla giurisprudenza europea, che ha in particolare stabilito che la nozione di “diritto di visita” prevista nel regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale deve essere interpretata nel senso di includere tra i beneficiari del diritto non solo coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ma anche i nonni (Corte di giustizia UE 31 maggio 2018, n. C-335/17). Si sostiene inoltre che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, assicurato dall'art. 8 CEDU, include anche il diritto dei nonni ad avere una relazione stabile con i nipoti (tra le altre Corte EDU 20 gennaio 2015 n. 107/10).