Legge - 5/08/1981 - n. 416 art. 1 - Titolarità delle imprese.Titolarità delle imprese. L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime1. Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 2. Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci . c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma 3 4. Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a societa' fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa' fiduciaria e' tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 5. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'art. 10, per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11: a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonchè i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive; b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula; c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa 6; d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonchè il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite 7. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici8. In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata. Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci 9. [ Le società per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. ] 10 Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonchè quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società. A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali 11. [1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 7 marzo 2001, n. 62 . [2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 7 marzo 2001, n. 62 e, successivamente, modificato dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14. [3] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 30 aprile 1983, n. 137. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 . [5] Comma sostituito dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, modificato dall'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14. [6] Lettera sostituita dall'articolo 1 della Legge 10 gennaio 1985, n. 1. [7] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 . [8] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 . [9] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, della Legge 30 aprile 1983, n. 137. [10] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, della Legge 30 aprile 1983, n. 137. [11] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 7 marzo 2001, n. 62 . InquadramentoLe imprese editrici sono disciplinate dalla l. 5 agosto 1981, n. 416 e ricomprendono al loro interno tre distinte categorie, quali le imprese editrici di quotidiani (art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 416), quelle editrici di giornali periodici e riviste, nonché le agenzie di stampa, purché aventi, queste ultime due, i requisiti posti dagli artt. 18 e 27 della richiamata legge. A loro volta, le tre menzionate sotto-categorie possono assumere esclusivamente la forma prevista dal legislatore, che consente l'esercizio dell'impresa editoriale soltanto a un numerus clausus di soggetti, sottoposti a una specifica disciplina. In via preliminare, occorre rilevare come la regolamentazione delle imprese editoriali e, al suo interno, quella della società editrice, si inserisce nel contesto di un più ampio intervento legislativo in materia di stampa (risalente al 1981), con il quale, a fronte dei problemi posti, nell'esperienza storica italiana, dalla dialettica fra logica del mercato e libertà di manifestazione del pensiero, il legislatore intese porre un freno, con la predisposizione di una specifica disciplina antitrust (che esula dalla presente trattazione), all'intensificarsi dei processi di concentrazione delle testate; perseguire la riduzione della pesantezza e della gravità dell'indebitamento delle imprese editoriali, anche attraverso una razionalizzazione delle misure di sostegno; disciplinare l'organizzazione dell'impresa editoriale, anche sotto il profilo del conflitto tra il corpo redazionale, direzione del giornale e proprietà (Cerrai, 352 ss., per un più ampio e approfondito inquadramento storico). Con la legge del 1981, e con le sue successive modifiche e integrazioni, il legislatore, nel perseguire le finalità sopra evidenziate, non ha disciplinato una forma speciale di impresa (Santonastaso, 92), appunto, editrice, ma ha inciso in senso derogativo rispetto al generale sistema del contratto e della concorrenza (Zeno-Zencovich, 421), «piegando» la disciplina generale esistente al perseguimento di finalità di trasparenza (proprietaria, finanziaria e informativa) idonee a soddisfare, da un lato, il precetto costituzionale dell'art. 21, comma 5, Cost., secondo cui la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica (Minervini, 354) e, dall'altro lato, a consentire l'individuazione della proprietà e delle forme di finanziamento delle imprese editrici, onde garantire il controllo dell'opinione pubblica sull'attendibilità delle informazioni diffuse (Cerrai, 390). Quanto precede, anche nella prospettiva del controllo e della razionalizzazione dell’accesso delle società editrici alle misure di sostegno economico. Si segnala per completezza, a tale proposito, che la materia è stata profondamente incisa, negli ultimi anni, da numerosi interventi legislativi, a partire dalla l. 26 ottobre 2016, n. 198 e dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70, attraverso una drastica limitazione all’accesso al finanziamento diretto, a fronte di una dettagliata regolamentazione dell’accesso al finanziamento indiretto, costituito da agevolazioni fiscali, relative al prezzo della carta, etc. (cfr., per un excursus storico, nonché per un’analisi della disciplina vigente, anche a seguito dell’emergenza Covid, Albanesi, Valastro, Zaccaria, 434 ss.). Sul piano definitorio, per individuare le tre «sottocategorie» di imprese sopra richiamate, occorre fare riferimento all’art. 2 dell’allegato A alla delibera dell'AGCOM n. 666/08/CONS, relativa al Registro degli operatori della comunicazione (sul quale, v. infra) la quale individua negli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1 della l. n. 416/1981 (sul cui oggetto sociale, v. infra), e quelli equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della medesima legge, che pubblicano più di dodici numeri l'anno, nonché gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità e, nelle agenzie di stampa a carattere nazionale, quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana, distinguendole dalle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della l. n. 62/2001 (che, a sua volta, definisce il prodotto editoriale come «il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici»). L'oggetto sociale dell'impresa editrice di quotidiani.Le particolari esigenze alla base della disciplina sull'impresa editoriale si sono tradotte nella previsione – almeno per le imprese che pubblicano quotidiani – di un oggetto sociale che potrebbe definirsi «parzialmente» esclusivo, stante l'ampiezza della formulazione legislativa, tanto nel testo originario, così come in quello successivamente modificato. Con riferimento al primo, l'art. 1, comma 1, della l. n. 416/1981 riservava l'esercizio dell'impresa editrice di giornali alle persone fisiche e alle società (con i limiti e le modalità che si vedranno infra) che non avessero per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o comunque attinente all'informazione. Siffatta formulazione induceva taluni a discorrere della possibilità di costituzione di vere e proprie «conglomerate dell'informazione», abilitate allo svolgimento, anche contemporaneo, di attività giornalistica, televisiva, tipografica, di agenzia di stampa e di concessionaria di pubblicità (Cerrai, 389), criticando una soluzione ritenuta contraria a un'esigenza di purezza dell'editore, che avrebbe – se correttamente perseguita – evitato che un giornale potesse impropriamente divenire strumento di pressione politica, o elemento di una più ampia strategia operativa di imprese industriali, commerciali o finanziarie. La norma era comunque interpretata in maniera rigida tanto dalla giurisprudenza in sede di omologazione (Trib. Napoli, 27 ottobre 1994, in Soc., 1995, 668, secondo cui «l'oggetto sociale delle imprese editrici di giornali quotidiani deve essere esclusivamente indirizzato alla stampa di giornali quotidiani o al conseguimento di scopi a quella strettamente connessi»), che dall'Autorità di settore, la quale negava l'iscrizione nel Registro nazionale della stampa alle società non aventi oggetto sociale esclusivo (Ghionni). A partire dalla l. n. 62/2001, l'edizione di quotidiani è viceversa riservata a persone fisiche e società il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico (e si segnala come, con la recente l. 26 ottobre 2016, n. 198, sia stata data la definizione di quotidiano on line, attraverso l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 1, l. n. 62/2001, nei seguenti termini: «per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie»), In base alla lettera i) del richiamato allegato A alla delbera 666/08/CONS, sono soggetti esercenti l'editoria elettronica coloro i quali pubblichino in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblichino più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006), l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. L'utilizzo del verbo «comprendere» (nel senso di «composto esclusivamente da») anziché «ricomprendere», ha indotto una parte degli interpreti a opinare che l'esclusività – pur nei già ampi termini imposti dal legislatore del 1981 – non sia venuta meno e che sia pertanto inibito alla società editrice di quotidiani lo svolgimento di attività diverse da quella editoriale o a questa connesse (Testa, 271). La trasparenza proprietariaLa trasparenza proprietaria perseguita dalla legge del 1981 si risolverebbe nel risultato di poter pervenire in ogni caso all'identificazione delle persone fisiche che, attraverso gli schemi previsti dal legislatore, esercitano l'attività imprenditoriale editoriale (Minervini, 355), al fine di assolvere tanto una funzione conoscitiva (consentendo che il lettore, potendo conoscere il vero proprietario del mezzo di informazione, sia posto nella condizione di valutare l'attendibilità delle notizie diffuse) quanto di agevolazione della tempestiva adozione di misure antitrust (Cerrai, 392). Tale trasparenza, secondo una diffusa chiave di lettura, è conseguita a più livelli. Al primo, mediante il ricorso a società di persone necessariamente partecipate da persone fisiche. È noto, a tale proposito, che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, detta disposizione sollevò fra gli interpreti un dibattito intorno alla sua portata precettiva e in particolare intorno al quesito se, fermo restando il divieto di partecipazione di società di capitali a società in nome collettivo (previsto in via generale ante riforma del 2003, e oggi superato dall'art. 2361 c.c.), il divieto previsto per le società di capitali di partecipare alla società in accomandita semplice esercente attività editoriale (a tutt'oggi previsto dal comma 2 dell'art. 1, l. n. 416/1981) dovesse ritenersi di portata generale, e dunque espressione di un principio immanente al sistema, ovvero solo settoriale, e dunque esclusivamente riferito alle imprese editoriali. Al primo dei due corni dell'alternativa aderirono le Sezioni unite (Cass. S.U., n. 5636/1988), con soluzione criticata da più parti in dottrina (Santonastaso, 93, nt. 106); al secondo, aderì e aderisce la maggioranza degli interpreti, fra i quali vi è oggi chi sostiene (Testa, 268) che, con la riscrittura dell'art. 2361 c.c., il divieto in questione previsto per le società in accomandita semplice, dovrebbe oggi estendersi anche alle società in nome collettivo (per le quali, come detto, il legislatore del 1981 nulla ha previsto, stante il previgente e generale divieto di partecipazione in capo alle società di capitali). Inteso come esercizio diretto ad opera di persone fisiche, il primo livello di trasparenza contraddistingue anche le società cooperative che possono esercitare direttamente l'impresa editoriale (rispetto alle quali la maggioranza degli interpreti ha ritenuto che la legge non richiamerebbe le cooperative in generale, ma solo quelle previste dall'art. 6, comma 1, della l. n. 416/1981, ossia le società cooperative composte da giornalisti, costituite ai sensi del codice civile, iscritte nell'apposito registro prefettizio, nonché i consorzi costituiti tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa: Cerrai, 398, ove ulteriori e più ampi riferimenti dottrinali), nel contesto di una normativa di favore, intesa a incentivare la diretta partecipazione dei giornalisti alla gestione delle imprese editoriali, ritenuta come garanzia contro il pericolo di condizionamenti esterni (Albanesi, Valastro, Zaccaria, 344, i quali richiamano, altresì, l'art. 195 ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, in materia di acquisto di testate giornalistiche cessate, anche in caso di fallimento dell'editore e l'art. 96, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione all'accesso ai contributi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 70/2017). Al secondo livello, la trasparenza deve consentire l'identificazione delle persone fisiche che, attraverso vari enti, partecipano a società di capitali esercenti l'attività editoriale: in tale ottica, il comma 3 dell'art. 1 dispone che quando l'impresa (esercente attività editoriale) è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. Molto ha fatto discutere, invece, l'originaria formulazione del quarto comma dell'art. 1 che, a tale proposito, consentiva altresì la partecipazione al primo livello in società editrici di società di capitali (rispetto alle quali, l'omissione delle società cooperative è apparsa come il frutto di una mera svista del legislatore: Marchetti, 471), a condizione che la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto di queste ultime fosse di proprietà di persone fisiche (Cerrai, 409: che ne sottolineava, da un lato, il carattere contemporaneamente troppo permissivo – nella parte in cui escludeva il controllo minoritario da parte di un'altra società, pur in presenza di una proprietà del capitale per la maggior parte riconducibile a persone fisiche – e troppo rigoroso, nella parte in cui imponeva il requisito della maggioranza del capitale intestato a persone fisiche, e non già, ad esempio, ad enti quali associazioni o fondazioni). Con la l. n. 62/2001 e, quindi, con l'art. 41-bis, comma 2, d.l. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, l'articolo è stato ulteriormente riscritto in parte qua, consentendo l'intestazione di azioni o quote delle società editrici a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, con partecipazione di controllo intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Tale ultima modifica è stata aspramente criticata dalla stessa AGCOM, che con segnalazione al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1, l. 249/1997 (consultabile al sito istituzionale della Autorità), ha fatto presente come con la previsione secondo cui la partecipazione di controllo può essere intestata a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche, si consentirebbero partecipazioni di controllo indiretto mediate anche ad libitum, introducendo così un serio ostacolo all'individuazione della persona fisica che eserciti effettivamente il controllo sulle imprese editoriali. Non mancano, in ogni caso, ulteriori deroghe, che possono, a loro volta, essere suddivise in due gruppi: quelle giustificate dalla specifica disciplina dei soggetti coinvolti, e quelle che, viceversa, andavano, al momento dell'entrata in vigore della legge, o a breve tempo dalla sua pubblicazione, a preservare, o quanto meno a prendere atto, di uno status quo anteriore alla stessa (da qui, l'espressione ironica: «norme fotografia di famiglia», in Minervini, 356). Con riguardo alle prime, il riferimento è alle società quotate: all'originaria formulazione dell'art. 3 della l. n. 416/1981, che consentiva alle società quotate la partecipazione alle società editoriali, il legislatore del 1985 (l. 10 gennaio 1985, n. 1), ha infatti sostituito l'attuale scrittura, che consente l'esercizio dell'impresa editoriale in via diretta anche alla società quotata. Si tratta di una novella logicamente giustificabile con la constatazione per cui la disciplina che impone la trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate (di cui al Testo unico della finanza, d.lgs. n. 58/1998) appare in linea con le medesime esigenze perseguite dalla legge editoriale (Santonastaso, 96). Sempre con riguardo alle prime, va ricordata, ancora, l'equiparazione all'intestazione alle persone fisiche, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 sopra richiamati, dell'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt. 14 ss. c.c. (associazioni e fondazioni) di azioni e quote di società editoriali. Con riguardo alle seconde, si allude alla previsione della legittimità della partecipazione alle società di capitali editrici, di enti pubblici (soggetti, viceversa, che, a partire dall'entrata in vigore della legge, non possono acquisire, così come le società a partecipazione statale, nuove partecipazioni che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società: ciò sul presupposto che il divieto non è imposto da ragioni di trasparenza – essendo il soggetto pubblico trasparente «per definizione» – ma dalla preoccupazione di evitare l'uso strumentale di risorse della collettività, da parte del ceto politico, al fine di influenzare, mediante la stampa, l'opinione pubblica: Cerrai, 404), e, dall'altro lato, alla disposizione avente natura transitoria e residuale (Ghionni) secondo cui possono essere soci delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata soggetti diversi da quelli contemplati dal comma 1, purché sia assicurata a livelli ulteriori l'identificazione delle persone fisiche (cfr. art. 1, comma 5, l. n. 416/1981: «Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 c.c., possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che: a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà diretta o indiretta di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che direttamente o indirettamente ne detengono la proprietà o il controllo; b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci; c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma»). Occorre infine dar conto di come alcune disposizioni «rigide», originariamente previste dalla legge del 1981, sotto il profilo della limitazione soggettiva all'esercizio, diretto o indiretto, ovvero alla titolarità, dell'impresa editoriale, siano venute meno grazie a successivi interventi del legislatore, non senza, talvolta, sollevare critiche fra gli operatori della materia. Si allude, in primis, ai limiti soggettivi relativi alla nazionalità: rispetto alle previsioni originarie della legge n. 416 (fortemente criticate in dottrina: Cerrai, 412, ove ulteriori riferimenti), la l. n. 62/2001, in linea con i principî comunitari e di diritto internazionale, ha abolito il divieto di intestare a società estere la maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di quotidiani, subordinando, tuttavia, l'esercizio dell'attività in questione, per le società che non abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o per le persone fisiche che non vi risiedano, alla condizione di reciprocità (Albanesi, Valastro, Zaccaria, 437). Con riferimento alla titolarità, l'originaria disposizione relativa alle intestazioni fiduciarie (che vietava l'intestazione a società fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'art. 2359 c.c.) è stata sostituita dal già richiamato art. 41-bis del d.l. n. 207/2008, il quale ha riscritto il comma 6 prevedendo che, qualora la partecipazione di controllo dell'impresa editoriale sia intestata a società fiduciarie (ora, pertanto, possibile), il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime, specificando che, in tal caso, la società fiduciaria è tenuta a comunicare i nominativi dei fiducianti all'AGCOM. La trasparenza informativaPrendendo a prestito categorie proprie del diritto bancario, si deve poi dare atto dell'esistenza di una trasparenza di tipo informativo: i soggetti esercenti imprese editoriali sono infatti tenuti a iscriversi al R.O.C. (Registro degli operatori della comunicazione, istituito con l'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, l. 31 luglio 1997, n. 249, in sostituzione del Registro nazionale della stampa previsto dalla legge n. 416/1981), quale condizione, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 62/2001, per l'inizio delle pubblicazioni, e a comunicare, con cadenza annuale, le notizie prese a riferimento dall'art. 11 della delibera dell'AGCOM 668/08/CONS, modificativa della delibera 236/01/CONS (Albanesi, Valastro, Zaccaria, 436). Quanto alle circostanze che devono essere comunicate, vanno distinte quelle attinenti al controllo (ex art. 8 della delibera, da comunicare entro trenta giorni, sia dall'acquisizione del controllo ex art. 2359 c.c., sia dalla stipulazione degli accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa) da quelle relative al trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale (ex art. 9), e ciò anche nella prospettiva della disposizione contenuta all'art. 2 della l. n. 416/1981, che sanziona con la nullità il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 1, nonché il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma dell'art. 1 (v. supra). Prima che il legislatore del 2003, e prima ancora quello del 1998, intervenisse sulla materia dei patti parasociali (si allude, rispettivamente, agli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. e agli artt. 122 ss., d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la previsione dell'art 2 della l. n. 416/1981 (secondo cui nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Autorità di settore) ne costituiva un'episodica regolamentazione, che la giurisprudenza, tuttavia, non riteneva indice di una riconosciuta legittimità degli accordi in questione (in passato, come noto, esclusa da una consistente parte degli interpreti): Trib. Milano, 28 marzo 1990, in Giur. Comm., 1990, II, 786, con nota critica di Farenga. Ancora, sul piano della trasparenza informativa, va rammentato come la legge del 1981 prevedesse, prima della riscrittura dell'art. 2359 c.c. con la riforma del 2003, un'inedita disciplina del controllo «orizzontale», sulla quale, in passato, molto si è discusso, convergendo la dottrina verso la conclusione che la norma de qua, nella parte in cui stabilisce, all'art. 1, che si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 c.c. quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono, tra l'altro, l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute (ma v., oggi, l'art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., che considera controllate le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa), non potesse essere interpretata come argomento per sostenere all'interno del nostro ordinamento la legittimità dei c.d. accordi di dominazione (Abbadessa, 548), essendo piuttosto il frutto del riconoscimento, da parte del legislatore di settore, della rilevanza di un rapporto di controllo sulla base della sola effettività, a prescindere dalla validità del suo atto genetico. La trasparenza finanziariaNell'impianto originario, la trasparenza era perseguita anche dal punto di vista finanziario, attraverso la previsione di una specifica disciplina del bilancio delle imprese editoriali: a partire, infatti, dall'art. 8, comma 2, lett. d), l. n. 172/1975, recante «Provvidenze per l'editoria», si subordinava la concessione delle provvidenze alla pubblicazione nel Registro nazionale della stampa dei bilanci «di testata», nonché sul giornale, redatti secondo il modello che avrebbe dovuto essere stabilito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Quattrocchio, passim). La l. n. 416/1981 ha poi introdotto uno specifico regime relativo alla predisposizione dei bilanci, in seguito abrogato dal comma 46, lett. a), dell'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. con modificazioni nella l. n. 650 del 23 dicembre 1996: la medesima legge ha quindi sottoposto la redazione dei bilanci alle disposizioni del codice civile e ha introdotto, al comma 33, nuovi obblighi (ad avviso della dottrina «molto meno stringenti»), in base ai quali le imprese editrici di quotidiani e di periodici con più di cinque dipendenti devono pubblicare su tutte le testate edite, entro il 31 agosto dell'esercizio successivo, il bilancio di esercizio, corredandolo di dati extracontabili determinati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Ghionni). Accanto a siffatto obbligo è poi previsto quello della comunicazione all'AGCOM dei dati attinenti alla c.d. informativa economica di sistema, disciplinata dalla delibera 397/13/CONS, e successive modifiche e integrazioni, mediante l'obbligo di una dichiarazione annuale a cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media, riguardante i dati anagrafici ed economici sull'attività svolta dagli operatori interessati, al fine di consentire all'AGCOM la raccolta degli elementi necessari per adempiere ai propri obblighi di legge. Le società nel settore radiotelevisivo (cenni)Nell'ambito radiotelevisivo (recte, dei servizi di media audiovisivi, ossia dei prodotti editoriali che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche), la cui disciplina è oggi contenuta nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (che sostituisce il precedente d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) non esistono previsioni organiche, assimilabili a quelle di cui alla l. n. 416/1981, applicabili a tutte le società operanti nel settore. Piuttosto, in relazione alle diverse categorie di soggetti interessati – dovendosi a tale riguardo distinguere il fornitore di servizi di media, ossia “la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi” (ad esempio, RAI S.p.A., R.T.I. S.p.A., Sky Italia S.r.l.), l'operatore di rete, ossia “il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti” (ad esempio, Rai Way S.p.A. ed Elettronica Industriale S.p.A.) e il fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ossia “il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati” (ad esempio, Mediaset Premium S.p.A. o Sky Italia S.r.l.) – sono previsti obblighi e limiti, dettati essenzialmente da esigenze di trasparenza, che possono incidere sulla disciplina societaria (ad esempio, l'obbligo di separazione societaria per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ex art. 5, comma 1, lett. e), n. 5.2, d.lgs. n. 208/2021, ovvero di oggetto sociale specifico per i soggetti in forma di società di capitali o cooperativa che intendano ottenere l'autorizzazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 208/2021). Trattandosi di un tema che, per la sua vastità e complessità, può essere nella presente sede solo accennato (dovendosi altresì tener conto della specifica regolamentazione prevista per la RAI S.p.A., alla quale l'art. 63 del d.lgs. n. 208/2021 dichiara applicabile, per quanto non diversamente previsto da tale decreto, la disciplina generale delle società per azioni, “anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione”), si rinvia alle trattazioni specialistiche sul punto (per un esaustivo inquadramento della materia, sebbene in prospettiva generale, cfr., tra i tanti, Albanesi, Valastro, Zaccaria, 171 e ss. e Sica, Zeno-Zencovich, 103 e ss.). BibliografiaAbbadessa, Rapporto di dominio ed autonomia privata nel diritto societario italiano, in Banca, borsa, tit. cred. 1999, 545; Albanesi, Valastro, Zaccaria, Diritto dell'informazione e della comunicazione, Padova, 2016, 420; Cerrai, Le imprese editoriali, in Società di diritto speciale, in Tr. Colombo-Portale, VIII, 1992, 344; Ghionni, La disciplina dell'impresa editoriale, in editoria.tv, 19 dicembre 2013; Marchetti, Commento all'art. 1 della legge n. 416, in Nuove leggi civ. comm. 1982, 468; Minervini, La trasparenza della titolarità e delle fonti di finanziamento nelle società editrici, in Giur. comm. 1985, I, 353; Quattrocchio, Bilancio delle imprese editoriali, in Dig. comm., 2000, 126; Santonastaso, Le società di diritto speciale, Torino, 2009; Testa, Gli oggetti sociali degli atti delle società, Torino, 2016; Zeno-Zencovich, Informazione (profili civilistici), in Dig. civ., IX, Torino, 1993, 420. |