Codice Civile art. 2631 - Omessa convocazione dell'assemblea (1).

Rosa Pezzullo

Omessa convocazione dell'assemblea (1).

[I]. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

[II]. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

(1) V. nota al Titolo XI.

Inquadramento

La riforma del diritto penale societario, operata dal d.lgs. n. 61/2002, ha sostituito i reati di omessa convocazione dell'assemblea commessi dagli amministratori e dai sindaci – previsti rispettivamente dagli abrogati artt. 2630, comma 2, n. 2 (che puniva gli amministratori che «omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446» con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000) e 2632, comma 1, n. 2, c.c. (che puniva i sindaci che «omettono di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408 c.c.» con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000) – con l'attuale illecito amministrativo di cui all'articolo in commento. Rispetto alle previgenti disposizioni, l'art. 2631 c.c. aggiunge alle previsioni legali – che impongono agli amministratori e sindaci la convocazione dell'assemblea – lo statuto tra le fonti dell'obbligo, stabilendo nel contempo un termine generale, ma sussidiario, entro il quale convocare l'assemblea nei casi in cui la legge o lo statuto non ne prevedano espressamente uno.

La fattispecie in esame, in particolare, configura un illecito omissivo proprio, che si perfeziona nel momento in cui viene a scadere il termine utile per la convocazione dell'assemblea. Tra le novità introdotte con la norma in esame vi è, inoltre, l'eliminazione della distinzione tra i diversi tipi di società cui appartengono gli amministratori, o i sindaci, ai quali l'omissione sia imputata (Morone, 2977).

Sul punto, anche la S.C. – dopo aver premesso che la nuova formulazione dell'art. 2631 c.c., introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in sostituzione dell'art. 2630, comma secondo, n. 2, c.c., ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo – ha evidenziato come la nuova e più favorevole disciplina non ponga alcuna distinzione con riferimento al tipo di società cui appartengono gli amministratori o i sindaci ai quali l'omissione sia imputata e deve, pertanto, trovare immediata applicazione anche nell'ipotesi di sindaci di società cooperativa che abbiano omesso di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto (Cass. pen. V, n. 36343/2002).

Una parte della dottrina ha accolto positivamente le scelte del legislatore di ricondurre ad illecito amministrativo, riconoscendo alla nuova norma – maggiormente rispettosa del principio di determinatezza – il merito di aver sostituito la previgente disciplina, lacunosa e disarmonica (Foffani, 506). Un diverso orientamento ne ha, invece, rilevato le criticità: la sostituzione delle figure delittuose con la violazione amministrativa è stata, infatti, criticata da quanti ritengono che la tutela dei soci di minoranza, o l'informazione tempestiva sulla integrità patrimoniale (che rappresentano le rationes della norma de qua), avrebbero richiesto il mantenimento di una più alta soglia di deterrenza, anche sul piano della qualificazione formale del fatto illecito (Musco, 2014, 305).

Il bene giuridico tutelato

L'oggetto di tutela dell'illecito in esame va individuato nel generico interesse dei soci ad evitare che gli amministratori commettano abusi di gestione della società, in presenza di situazioni espressamente tipizzate, eccedendo i limiti dei poteri a loro riconosciuti (Musco, 2007, 312). La ratio della norma, infatti, è da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento degli organi sociali ed, in particolare, la funzionalità dell'assemblea nella sua fase di impulso.

Per le due ipotesi aggravate previste dal secondo comma dell'art. 2631 emergono, poi, esigenze di tutela più specifiche e segnatamente la protezione dell'interesse dei soci di minoranza alla verificabilità di situazioni attinenti alla gestione sociale – anche contro la volontà della maggioranza – e la corretta informazione sull'integrità patrimoniale della società Musco, 2007, 312).

I soggetti attivi

La norma in esame disciplina un'ipotesi di illecito proprio degli amministratori e dei sindaci della società che omettano di convocare l'assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

Quanto alla possibilità di estendere l'illecito de quo anche agli amministratori di fatto, ovvero ai soggetti incaricati di funzioni amministrative dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza, non vi è uniformità di vedute. La dottrina, infatti, è divisa tra chi ritiene che la clausola di equiparazione generale prevista dall'art. 2639 c.c. sia applicabile anche agli illeciti amministrativi, e coloro che, al contrario, limitano l'ambito di operatività di tale disposizione alle sole fattispecie di reato (Sciumbata, 103).

La condotta punibile

La condotta sanzionata dall'illecito amministrativo consiste nell'omettere di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Le previsioni delittuose previgenti limitavano la configurazione dei reati ad ipotesi specifiche di omessa convocazione dell'assemblea dei soci, laddove l'attuale illecito amministrativo reprime la condotta dell'omessa convocazione ogniqualvolta questa sia imposta dalla legge o dallo statuto (Ardia, 362). Tale scelta di non ancorare l'illecito ad ipotesi peculiari di convocazione dell'assemblea è stata guardata con favore da chi non ha mancato di segnalare come essa tuteli maggiormente il diritto dei soci (Messina-Grisandi, 601).

In via esemplificativa le ipotesi in cui gli amministratori sono obbligati normativamente a convocare l'assemblea e per i quali diviene rilevante l'omissione possono ricondursi ai casi di cui agli artt. 2357, comma 4, c.c., 2364, comma 2, c.c., 2364-bis, 2367 c.c., 2376 c.c., 2386 c.c., 2409, comma 6 c.c., 2446 c.c., 2447 c.c., 2451 c.c., 2482-bis c.c., 2482-ter c.c., 2487 c.c. (Messina-Grisandi, 601).

Quanto al contenuto dell'obbligo di convocazione, è stato evidenziato che esso non deve essere interpretato in maniera troppo rigida: al soggetto gravato va, infatti, riconosciuto un margine discrezionale con il quale valutare la sussistenza dei presupposti normativi che legittimano la convocazione (Ardia, 373).

In ordine alla determinazione del dies a quo rilevante per l'omissione, la norma stabilisce che, in assenza di termini esplicitamente previsti dalla legge, o dallo statuto, la convocazione dell'assemblea deve avvenire nel termine di trenta giorni da quando gli amministratori e i sindaci siano venuti a conoscenza delle circostanze che li obbligano alla convocazione. Con la previsione di tale termine suppletivo, è stato evidenziato (Messina-Grisandi, 601) che il legislatore ha inteso prevedere, comunque, un termine certo, anche nell'eventualità in cui le previsioni legislative o statutarie nulla avessero disposto in merito, prendendo spunto dallo sviluppo giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni sul termine per proporre la querela. La normativa previgente in relazione ai termini «senza indugio», ovvero «senza ritardo», non consentiva l'individuazione precisa del momento consumativo del reato.

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'abrogato art. 2630, secondo comma, n. 2, c.c., aveva ritenuto che in tema di reati societari, la violazione di cui all'art. 2630 secondo comma n. 2 c.c. (omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso, di cui alla fattispecie, di riduzione del capitale per perdita ex art. 2446 c.c.) avesse natura permanente, in quanto il dovere degli amministratori persiste, permanendo la necessità di sottoporre all'assemblea dei soci la riduzione del capitale per perdita, sino a quando l'assemblea non venga convocata, o comunque venga meno l'obbligo di adempiere in capo al soggetto qualificato (Cass. pen. V, n. 5596/2000). Inoltre, la S.C. ha ritenuto ritardo rilevante ai fini della integrazione del reato suddetto quello dovuto al superamento del tempo occorrente alla verifica delle condizioni di ammissibilità della richiesta dettata dall'art. 2367 c.c. ed all'adempimento delle formalità occorrenti per la convocazione (Cass. pen. V, n. 11887/2000).

Con riguardo al nuovo illecito amministrativo di cui all'art. 2631 c.c., la S.C. ha evidenziato che risponde di tale violazione, l'amministratore che viola l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ove la prima convocazione vada deserta e non provveda, ai sensi degli artt. 2364 e 2369 c.c., a far svolgere effettivamente l'assemblea in seconda convocazione entro trenta giorni decorrenti dalla precedente adunanza, non potendo ritenersi adempiuta la prescrizione normativa con la mera fissazione di un'ulteriore convocazione (Cass. II, n. 28035/2011).

L'elemento soggettivo.

In ossequio a quanto stabilito per gli illeciti amministrativi dall'art. 3, comma 1, della l. n. 689/1981, l'elemento soggettivo richiesto ai fini della integrazione dell'illecito di omessa convocazione dell'assemblea, è indifferentemente individuabile nella colpa o nel dolo.

Una parte della dottrina ritiene configurabile l'illecito de quo anche nel caso in cui i soggetti attivi non abbiano convocato l'assemblea perché, per colpa, non erano a conoscenza del presupposto generatore dell'obbligo. Tuttavia, è stato osservato come il termine generale di convocazione, di cui al presente articolo, inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva del presupposto, e non già dalla conoscibilità con l'ordinaria diligenza (di Giuseppe, 215).

Bibliografia

Ardia, La tutela penale dell'assemblea, in Reati societari, a cura di Rossi, Torino, 2005; di Giuseppe, L'omessa convocazione dell'assemblea, tra illecito penale ed illecito amministrativo, in Diritto penale dell'economia, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Milano, 2017; Foffani, Violazione di obblighi concernenti le funzioni di amministrazione attive nelle società di capitali e cooperative, in Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky, Torino, 1990; Messina, Grisandi, Omessa convocazione dell'assemblea, in Diritto penale delle società, Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, a cura di Canzio, Cerqua, Luparìa, Milano, 2016; Morone, Sub art. 2631, in Bonilini, Confortini, Codice delle società, a cura di Abriani, Torino, 2016; Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2007; Musco, I nuovi reati societari, con la collaborazione di Masullo, Milano, 2004; Sciumbata, I reati societari, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2008.

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