Unioni civili: per la Consulta è legittima la disciplina del cognome comune
10 Ottobre 2018
La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità della disciplina delle unioni civili per quanto attiene al «cognome comune» scelto dagli uniti.
La Consulta rileva che la funzione del «cognome comune» (come cognome d'uso senza valenza anagrafica) non determina alcuna violazione del diritto al nome, all'identità e alla dignità personale e da ciò consegue la legittimità dell'art. 3 d.lgs. n. 5/2017 nella parte in cui prevede che la scelta del «cognome comune» non modifica la scheda anagrafica individuale nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell'unione. La scelta effettuata viene, invece, iscritta negli atti dello stato civile ex art. 63, comma 1, lett. g-sexies, d.P.R. n. 396/2000.
Deve, pertanto, considerarsi legittimo l'annullamento delle modifiche anagrafiche intervenute prima dell'adozione del d.lgs. n. 5/2017: la dichiarata transitorietà del d.P.C.M. n. 44/2016 e la «brevità del suo orizzonte temporale» portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato l'emersione e il consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. |