Codice Civile art. 2949 - Prescrizione in materia di società.Prescrizione in materia di società. [I]. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese [2200]. [II]. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394]. InquadramentoLa disposizione in commento disciplina, nell’ordine: A) la prescrizione dei diritti che traggono origine dai rapporti istituiti in virtù del contratto sociale o di deliberazioni sociali (comma 1); B) la prescrizione dell’azione di responsabilità che la legge attribuisce ai creditori sociali nei confronti degli amministratori della società (comma 2). Per entrambe le ipotesi, il legislatore stabilisce un termine breve di 5 anni. Regime giuridico e casistica.Secondo la costante opinione della giurisprudenza, il primo comma dell'art. 2949 è volto a regolare esclusivamente la prescrizione di quei diritti che nascono tra i soggetti dell'organizzazione sociale in forza del contratto di società o di deliberazioni sociali, mentre ne restano fuori i diritti che derivano dai rapporti giuridici che la società instaura con i terzi quando agisce al pari di ogni altro soggetto (Cass. n. 3628/2021; Cass. n. 13084/2015; Cass. n. 21903/2013; Cass. n. 6107/1993; Cass. n. 1475/1982; Cass. n. 5489/1978; App. Bari, II, 23 settembre 2022, n. 1412). In linea con la suddetta impostazione, si ritengono soggetti alla prescrizione breve quinquennale: 1) i diritti spettanti ai soci verso la società per il conseguimento di utili, rimborsi, etc. (Cass. n. 5288/2005); 2) le azioni spettanti alla società nei confronti dei soci per l'adempimento degli obblighi da questi assunti (Cass. n. 21903/2013; nonché Cass. n. 4455/2003, in tema di obbligazioni previste dall'atto costitutivo di una cooperativa di produzione a carico del socio inadempiente all'obbligo di conferire i prodotti, e di penali deliberate dall'organo amministrativo a carico del socio); 3) il diritto al compenso dell'amministratore, dei sindaci e dei liquidatori della società (Cass. n. 13686/2016; Trib. Roma, 7 luglio 2010, in Giur. comm. 2012, II, 194; Trib. Milano, 31 marzo 2004, in Dir. e prat. soc. 2005, 11, 76); 4) le azioni spettanti alla società nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni (Cass. n. 24715/2015); 5) il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, comma 1, c.c., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius (Cass. n. 22574/2014); 6) il diritto del socio escluso ad ottenere la liquidazione della partecipazione sociale (Trib. Catania, 7 aprile 2006, in Vita not. 2007, 233); 7) la domanda proposta nei confronti della società per denunciare l'illegittimità di una annotazione nel libro dei soci, proposta da parte di coloro che risultino indicati quali cedente e cessionario pur in assenza del sottostante rapporto di cessione (Cass. n. 11973/1992); 8) l'azione che il curatore di una società dichiarata fallita esercita quale avente causa della stessa per ottenere la restituzione dai soci usciti di attività loro attribuite, previa declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio con distribuzione di utili ai soci e degli atti di cessione delle quote di alcuni soci ad altri mediante trasferimento ai cedenti di diritti di credito della società verso terzi (Cass. n. 1475/1982); 9) i crediti che la società consortile, anche se in fallimento, vanta nei confronti dei propri soci in virtù della clausola di responsabilità illimitata secondo cui i soci sarebbero tenuti a garantire, pro quota, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società medesima (Trib. Catania, 20 luglio 2006, in Vita not., 2007, 774); 10) l'obbligo di pagamento dei contributi che l'associato si è impegnato a versare nei confronti di una mutua assicuratrice (Giudice pace Milano, 5 maggio 1997, in Giudice pace, 1997, 281); 11) i diritti nascenti dal lodo arbitrale irrituale che definisca in via transattiva le ragioni di credito nascenti da un pregresso rapporto societario, giacché esso costituirebbe una mera novazione del titolo di per sé non idonea a determinare la sostituzione del termine decennale dell'actio iudicati a quello più breve previsto per il rapporto dedotto in giudizio (Cass. n. 13670/2007); 12) L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall. (Cass. n. 3552/2023); 13) L'esclusione deliberata dalla maggioranza dei soci ai sensi dell'art. 2287 c.c. (Corte App. Trento, sez. impresa, 8 febbraio 2022). La Corte di cassazione ha inoltre precisato che non esclude l'applicazione del termine quinquennale la circostanza che i diritti oggetto della prescrizione derivino da un ulteriore contratto, ove questo sia stato stipulato in attuazione di una previsione statutaria: cfr. Cass. n. 12957/2004, in tema di diritti economici spettanti una cooperativa di credito in virtù di una clausola statutaria che attribuisce al socio la possibilità di conseguire finanziamenti sia in via diretta dalla stessa cooperativa, sia in via mediata, tramite stipula di un contratto bancario garantito con fideiussione prestata dalla cooperativa (cfr. anche App. Torino, 21 novembre 1992, in Giur. it. 1994, I, 2, 502). Si è invece ritenuto che non rientrino nella portata della disposizione: 1) i diritti che derivano dai patti parasociali e in generale i diritti derivanti dai patti in cui una delle parti non rivesta la qualità di socio (Cass. n. 14094/2004; Trib. Milano, 6 giugno 2013, in Soc. 2014, 167); 2) l'azione di regresso del socio volta a ottenere da un altro socio il rimborso pro quota di finanziamenti erogati alla società e di pagamenti di debiti sociali eseguiti per conto della stessa, salvo non risulti accertato che il rapporto costituitosi fra i soci trovi la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società e che i mezzi per la sua attuazione presentino un vincolo di conseguenzialità genetica con i rapporti e l'ordinamento della società (Cass. n. 6561/2017; Cass. n. 6107/1993); 3) la domanda con la quale una società chieda dichiararsi che una cessione di quote del proprio capitale, stipulata tra il socio e un terzo, sia inefficace nei confronti della società per mancanza del consenso degli altri soci previsto dallo statuto sociale, costituendo questa un'azione di accertamento negativo collegata a un'autonoma potestà della società attrice e non un diritto nascente da rapporti sociali (Cass. n. 10570/1994); 4) l'azione degli eredi del socio defunto diretta a ottenere l'iscrizione nel libro dei soci (App. Milano, 17 febbraio 1989, in Soc. 1989, 503); 5) l'azione di responsabilità proposta dai commissari liquidatori di una società revisionata nei confronti della società di revisione mediante cui viene prospettato l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi assunti, mancando nella società di revisione la qualità di organo della società certificata (App. Milano, 27 marzo 2001, in Banca, borsa, tit. cred. 2003, II, 319); 6) il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato, salvo non se ne rinvenga la fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale (Cass. n. 7471/2017, che affronta il caso di una delibera assembleare che renda indisponibile il finanziamento erogato dal socio in favore della società sino a una certa data, con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, stante la sussistenza di un accordo unanime dei soci idoneo a ricondurre la fattispecie nella portata dell'art. 2949, comma 1, c.c.; Cass. n. 13084/2015); 7) i debiti che residuino dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass. n. 5113/2003; App. Milano, 2 dicembre 2003, in Giur. it. 2004, 1213; Trib. Gorizia, 31 maggio 2006, in Dir. fall. 2008, II, 215). Sul problema della prescrittibilità del diritto degli azionisti a conseguire titoli di nuova emissione o l'aumento del valore nominale di quelli in circolazione a seguito di un'operazione di aumento gratuito del capitale sociale cfr. Grande Stevens, il quale considera imprescrittibile il diritto del socio solo nell'ipotesi in cui l'operazione debba essere eseguita mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione (contra, Chiomenti, ad avviso del quale il dirtto del socio non è soggetto a prescrizione in ambedue le ipotesi). La disposizione subordina l'operatività della prescrizione breve alla condizione che la società sia «iscritta nel registro delle imprese»: ne discende, ad avviso della giurisprudenza, l'applicabilità del termine breve a tutti i soggetti per i quali sia prevista l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese – società commerciali, consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. e società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c. – dovendosi invece escludere che l'introduzione delle sezioni speciali del registro per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici abbia esteso anche a questi la portata della disposizione (Cass. n. 2180/2016; Cass. n. 2286/2012; Cass. n. 17587/2005). Il termine breve non si applica invece alle società di fatto e alle società irregolari, stante la mancanza del requisito della iscrizione nel registro delle imprese (Cass. n. 5288/2005). Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. App. Milano 24 gennaio 2017, in Foro pad. 2017, 1, 253, in tema di diritto alla liquidazione della quota di s.n.c spettante agli eredi del socio defunto). In tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall., la Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale «decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo asoddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. » (Cass. n. 3552/2023). Ancora, in materia di liquidazione della quota del socio uscente, si è ritenuto che, stante il disposto dell'art. 2289 c.c. il quale, a beneficio del debitore, prevede che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, il termine di prescrizione quinquennale del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale (Cass. n. 1200/2022). Il secondo comma dell'articolo in commento disciplina la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge. Anche per tali fattispecie il legislatore stabilisce un termine breve di cinque anni, che secondo costante giurisprudenza decorre non dal momento della commissione dei fatti, ma da quello in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (Cass. n. 24715/2015; Cass. n. 9619/2009; Cass. n. 941/2005; Cass. n. 20637/2004; Cass. n. 10937/1997; Cass. n. 5241/1981). Ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c., la portata della disposizione deve essere estesa anche all'azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci. Nel caso specifico del mancato pagamento di imposte dirette dovute da società tassabile in base a bilancio, si ritiene che la responsabilità del liquidatore o dell'amministratore-liquidatore di fatto contemplata dagli artt. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, integri un debito proprio per inosservanza di uno specifico obbligo di legge e pertanto possa essere invocata dall'amministrazione finanziaria nell'ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo equiparabile alla responsabilità verso i creditori di cui agli artt. 2394 e 2456 c.c., né qualificabile come coobbligazione nel debito tributario (Cass. n. 4765/1989; Cass. n. 3617/1989). È stato opportunamente precisato che «nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere » (Cass. n. 21662/2018). Per ulteriori indicazioni, si rinvia alle specifiche trattazioni, nei commenti agli articoli menzionati. BibliografiaBessone, Istituzioni di diritto privato, Torino, 2013; Chiarelli, L'applicabilità della prescrizione presuntiva all'esercizio della professione intellettuale in forma societaria, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 82; Chiomenti, È prescrittibile il diritto del socio alla distribuzione di azioni emesse mediante aumento gratuito del capitale?, in Riv. dir. comm. 1984, 1, 269; De Vitis, La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di spa e di srl, in Riv. dir. soc. 2015, 802; Finardi, Prescrizione dell'azioneex art. 2456 c.c.: estensione dei rapporti sociali o tutela del credito?, in Soc. 2003, 975; Gambino, La prescrizione, in Comm. S., Milano, 1999, 206; Ferrari, Prescrizioneex art. 2949 c.c. e finanziamenti alla società, in Soc. 2014, 167; Grande Stevens, Prescrittibilità del diritto del socio alle azioni c.d. gratuite emesse in occasione di aumento di capitale, in Soc. 1982, 1165; Rainelli, Note in tema di versamenti del socio alla società e di prescrizione abbreviata, in Giur. it. 2003, 970; Ricciardiello, La prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare verso gli amministratori di società di capitali, in Giur. comm. 2009, II, 312; Rinaldi, Societa di fatto e prescrizione dei diritto del socio, in Soc. 2006, 205; Rivaro, La prescrizione del diritto alla retribuzione dei sindaci di società di capitali, in Giur. comm. 2012, II, 194; Rivaro, La prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, in Giur. it. 2022, V, 1153; Piselli, Sindaci "colpevoli" se non hanno operato per evitare l'illecito, in Guida dir., 2018, 40, 44. |