Reato estinto ed effetto del decorso inattivo del tempo

Simone Abrate
10 Ottobre 2018

L'impresa concorrente in una gara non è obbligata a dichiarare la precedente sentenza di patteggiamento e l'estinzione del relativo reato in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c.p.p., in quanto in tal caso l'estinzione opera in via automatica e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione.

Il caso. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, lamentando la mancata esclusione dell'aggiudicataria dalla gara, per non aver l'impresa ausiliaria di quest'ultima dichiarato un precedente penale, a carico del vicepresidente, di condanna ex art. 444, c.p.p., divenuta irrevocabile da oltre dieci anni.

La soluzione del Tar Puglia. Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, rilevando dapprima la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema degli effetti dell'estinzione del reato sull'onere dichiarativo concernente precedenti condanne definitive.

Nello specifico:

- secondo un primo orientamento, il precedente penale va sempre dichiarato, anche se trattasi di reato estinto per effetto del decorso inattivo del tempo. Ciò al fine sia di snellire l'attività della stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, e sia di consentire a quest'ultima una verifica in concreto in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del reato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092; Cons. St., 7 agosto 2015, n. 3884);

- secondo altro orientamento, invece, l'effetto estintivo si verifica ex lege, per effetto della mancata reiterazione del reato nel termine previsto dalla legge, con la conseguenza che non sussiste obbligo di dichiarazione da parte dell'impresa partecipante alla gara, e un eventuale provvedimento giurisdizionale avrebbe valenza unicamente dichiarativa di effetto oramai consolidatosi con il decorso inattivo del tempo.

Il Tar Puglia, pur dando atto di aver aderito in precedenza al primo orientamento, ritiene oggi preferibile il secondo, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Cons, St., sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704), secondo la quale “Posto che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c.p.p., opera in via automatica e non richiede una formale pronuncia esplicita di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, l'impresa concorrente in una gara non è obbligata a dichiarare detta estinzione, equiparabile ad una riabilitazione”.

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