Tribunale di Palermo, il regime delle incompatibilità di amministratori e curatori

11 Ottobre 2018

Il Tribunale di Palermo, con la circolare del 19 giugno 2018, chiarisce il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.

Tribunale di Palermo

Sez. IV Civile - Fallimentare

Il Presidente

Al Presidente della Corte di Appello

Al Presidente del Tribunale

Ai Giudici della sezione fallimentare

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale

Al Dirigente della Cancelleria Fallimentare

Ai Curatori Fallimentari

Ai Coadiutori

Oggetto: Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54 - Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Indicazioni operative e chiarimenti.

Come è noto, col decreto legislativo specificato in oggetto sono state dettate stringenti regole in materia di incompatibilità, riguardanti:

Si tratta di norme che entreranno in vigore il 25 giugno 2018.

L'art. 35, comma 4-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nel testo introdotto dall'art. 1 d.lgs. cit.), prevede che non possano assumere incarichi coloro i quali siano legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali abbiano con tali magistrati un rapporto di "assidua frequentazione", così intendendosi quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

La disposizione citata, come è evidente, circoscrive l'incompatibilità a coloro i quali si trovino in una delle predette condizioni con magistrati del medesimo ufficio giudiziario, ovverosia del Tribunale (civile e penale); l'art. 35.1, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, aggiunge, tuttavia, che il professionista nominato debba comunque indicare, l'esistenza dei citati rapporti con tutti i magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Tanto, al fine di consentire al Presidente della Corte di Appello di esercitare efficacemente la vigilanza attribuitagli dall'art. 35.2, in coerenza col potere di sorveglianza di cui al R.D. 31 maggio 1946, n. 511.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il professionista nominato (eccezion fatta per il coadiutore) deve depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, in mancanza della quale il Tribunale deve provvedere d'urgenza alla sua sostituzione.

Il coadiutore deve invece consegnare la dichiarazione al curatore o al commissario, entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. Ed in questo caso spetterà al curatore o al commissario depositare la dichiarazione, in cancelleria, entro i due giorni successivi. In mancanza della prescritta dichiarazione, o allorquando emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

L'eventuale non corrispondenza al vero delle dichiarazioni de quibus obbliga il Tribunale a segnalare il professionista al competente organo o collegio professionale, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al Presidente della Corte di Appello per la diffusione della notizia a tutti i magistrati del distretto.

La locuzione «non possono assumere l'ufficio ....», utilizzata dal Legislatore, induce ragionevolmente a ritenere che il novellato regime di incompatibilità riguardi le nomine successive al 25 giugno 2018, e non è necessario, pertanto, che vengano integrate le dichiarazioni di incompatibilità relative ai fallimenti endenti.

Ai fini del miglior esercizio della vigilanza del Presidente della Corte di Appello, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che prevede la possibilità di estrarre anche in forma massiva, dalle dichiarazioni di cui all'art. 35.1, dati fondamentali quali il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza; il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli; la data di conferimento dell'incarico; il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'art. 35.1, comma 2, e la natura di tale rapporto), sembra utile, ed opportuno, predisporre un modulo uniforme, che verrà pubblicato sul sito web del Tribunale e comunque posto dalla Cancelleria a disposizione degli interessati, che dovrà essere utilizzato dai tutti i professionisti nominati dalla sezione fallimentare a far data dal 25 giugno 2018.

Il dirigente della Cancelleria provvederà a custodire ordinatamente tutte le dichiarazioni in parola, a disposizione del Presidente della Corte di Appello, in armonia con le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla dirigenza amministrativa, nonché dal dirigente dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, per il controllo e l'estrazione anche massiva dei dati comunicati dai professionisti.

Il medesimo dirigente curerà, inoltre, l'immediata trasmissione, al giudice delegato, delle dichiarazioni positive, per l'attivazione delle procedure di sostituzione del professionista che versi in condizione di

incompatibilità.

Dispone che la presente nota, debitamente protocollata, venga pubblicata sul sito web del Tribunale di Palermo (box "Aste Giudiziarie", sezione "Circolari e Direttive"), e trasmessa ai professionisti inseriti nella mailing Iist della sezione fallimentare.

Palermo, 19 giugno 2018

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