Il concorso formale e materiale nei reati di bancarotta

La Redazione
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11 Ottobre 2018

Tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile un concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell'imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell'accusa di bancarotta fraudolenta.

Tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile un concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell'imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell'accusa di bancarotta fraudolenta.

Il caso. La Corte d'appello assolveva l'imputato dai fatti di bancarotta documentale e confermava la responsabilità penale dello stesso – quale extraneus, in concorso con l'amministratore di una S.r.l. - in relazione ai reati di bancarotta per distrazione e per aver cagionato il fallimento della stessa società mediante operazioni dolose, con l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, l.fall.. Avverso tale provvedimento l'imputato proponeva ricorso in Cassazione.

Il concorso materiale nella bancarotta. Le operazioni dolose, quali fattori causativi del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma 2, l.fall., devono consistere in fatti diversi da quelli contestati nell'imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi. I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e quello di bancarotta impropria hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; l'altro concerne – invece – condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. In relazione a tali reati, mentre è da escludere il concorso formale, è invece possibile il concorso materiale qualora – oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema dell'art. 216 l.fall. -, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società, siano stati causa del fallimento.