La modifica del contributo per il figlio maggiorenne
12 Ottobre 2018
Sussiste la competenza del Tribunale in composizione collegiale in merito al ricorso instaurato ex art. 337-quinquies c.c. per la revisione del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni relativo unicamente al mantenimento, una volta che il figlio sia divenuto maggiorenne? Qualora il figlio dovesse risiedere ancora con la madre, devono considerarsi legittimati passivi entrambi?
La competenza a modificare il contributo al mantenimento del figlio “non matrimoniale” divenuto nel frattempo maggiorenne è indubitalmente del Tribunale in composizione monocratica. L'art. 337-quinquies c.c. (nella parte in cui prevede la modificabilità in ogni tempo dei provvedimenti che regolano il mantenimento del figlio) è norma sostanziale. Le modalità con cui la revisione può essere chiesta possono invece essere desunte dai principi dell'ordinamento processuale; la domanda dunque è soggetta, in assenza di riti speciali, al rito ordinario: atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e seguenti oppure, ove ne sussistano i presupposti, rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.. In nessun caso può essere richiamato l'art. 38 disp. att. c.c. che prevede la forma del procedimento in camera di consiglio (ricorso e competenza collegiale) ma solo con riferimento ai provvedimenti che riguardano i figli minori. Legittimata passiva dell'azione è la madre; nell'ipotesi in cui però si chieda di versare l'assegno (o parte di esso) al figlio maggiorenne è preferibile citare anche lui in giudizio. |