La modifica del contributo per il figlio maggiorenne

12 Ottobre 2018

Sussiste la competenza del Tribunale in composizione collegiale in merito al ricorso instaurato ex art. 337-quinquies c.c. per la revisione del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni relativo unicamente al mantenimento, una volta che il figlio sia divenuto maggiorenne? Qualora il figlio dovesse risiedere ancora con la madre, devono considerarsi legittimati passivi entrambi?

Sussiste la competenza del Tribunale in composizione collegiale in merito al ricorso instaurato ex art. 337-quinquies c.c. per la revisione del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni relativo unicamente al mantenimento, una volta che il figlio sia divenuto maggiorenne? Qualora il figlio dovesse risiedere ancora con la madre, devono considerarsi legittimati passivi entrambi?

La competenza a modificare il contributo al mantenimento del figlio “non matrimoniale” divenuto nel frattempo maggiorenne è indubitalmente del Tribunale in composizione monocratica. L'art. 337-quinquies c.c. (nella parte in cui prevede la modificabilità in ogni tempo dei provvedimenti che regolano il mantenimento del figlio) è norma sostanziale. Le modalità con cui la revisione può essere chiesta possono invece essere desunte dai principi dell'ordinamento processuale; la domanda dunque è soggetta, in assenza di riti speciali, al rito ordinario: atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e seguenti oppure, ove ne sussistano i presupposti, rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.. In nessun caso può essere richiamato l'art. 38 disp. att. c.c. che prevede la forma del procedimento in camera di consiglio (ricorso e competenza collegiale) ma solo con riferimento ai provvedimenti che riguardano i figli minori.

Legittimata passiva dell'azione è la madre; nell'ipotesi in cui però si chieda di versare l'assegno (o parte di esso) al figlio maggiorenne è preferibile citare anche lui in giudizio.

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