La Corte torna nuovamente sulla questione della mancanza dell’attestazione di conformità

Redazione scientifica
12 Ottobre 2018

Con una serie di recenti pronunce la Corte si esprime nuovamente sulle conseguenze derivanti dalla mancanza di attestazione di conformità del documento analogico a quello digitale.

Con alcune recenti pronunce la Corte di Cassazione si esprime nuovamente sulle conseguenze derivanti dalla mancanza di attestazione di conformità del documento analogico al digitale.

- Nella pronuncia n. 22757 dello scorso 25 settembre 2018, la Corte dichiara improcedibile il ricorso avverso una sentenza notificata telematicamente, redatto con modalità analogica e notificato a mezzo PEC (art. 3-bis, l. n. 53/1994), essendo l'atto mancante dell'attestazione di conformità sia sulla copia della sentenza notificata telematicamente sia sulla copia del ricorso notificato via PEC. Infatti, ricordano i Giudici, la mancanza delle suddette attestazioni comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio ex art. 369 c.p.c..
La Cassazione, con sentenza in analisi, ricorda che, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente destinatario della notifica deve estrarre copia cartacea del messaggio PEC pervenutogli e dei suoi allegati, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, senza necessità di depositare la copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.

- Anche con la sentenza n. 22578 del 25 settembre 2018 la Cassazione si pronuncia nel senso dell'improcedibilità del ricorso proposto tardivamente, essendosi la notifica perfezionata con modalità telematiche ed essendo decorso il termine breve per impugnare.
Nel caso in esame, i Giudici osservano che i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della l. n. 53/1994 riconoscono all'avvocato il potere di attestare la conformità della notifica, indicando le operazioni da svolgere a tal fine. Tale disposizione ha carattere speciale e riguarda le situazioni in cui, come nel giudizio di cassazione, non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche.
L'avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, ha potere di attestare la conformità agli originali delle copie del messaggio PEC inviato all'avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati tra cui la relazione di notifica.
Nel caso di specie così ha proceduto il legale di parte e, dunque, la notifica della sentenza impugnata si è ritualmente perfezionata, determinando la decorrenza del termine di 60 gg per impugnare.

- Nella decisione n. 23086 del 26 settembre 2018 la Suprema Corte si pronuncia riguardo ad un ricorso notificato telematicamente in cui il ricorrente ha depositato nella Cancelleria della Corte copia analogica cartacea della notifica telematica, non essendo stato esteso al giudizio di cassazione il processo telematico. La Corte qui, dopo aver richiamato l'art. 9 l. n. 53/1994 al comma 2-ter e 1-bis e l'art. 23 comma 1 d.lgs. n. 82/2005 afferma che «la prova documentale della notifica telematica sia vincolata all'attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all'atto originale; con la conseguenza che, ove tale attestazione di conformità manchi, non è raggiunta la prova della avvenuta notifica telematica» poiché «non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte». Nel caso in esame i Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

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