Il conflitto di interessi (anche solo potenziale) comporta l'automatica esclusione dalla gara

12 Ottobre 2018

Qualora sussista una (anche solo potenziale) situazione di conflitto di interessi il concorrente deve essere inevitabilmente escluso.

Dopo aver richiamato il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui «l'esclusione di un offerente in situazione di conflitto di interessi è indispensabile qualora non esista un rimedio più adeguato per evitare una qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza» (T.A.R. Brescia sez. II 04 aprile 2016 n. 485), il T.A.R Piemonte ha giudicato con la sentenza in esame che sussiste un ipotesi di conflitto di interessi nel caso in cui il legale rappresentate di un offerente, poi risultato aggiudicatario, sia anche Consigliere Comunale dello stesso Comune che ha bandito la procedura di gara.

In tale evenienza, come precisa il Collegio, l'esclusione deve essere disposta automaticamente e, quindi, anche qualora non sia emerso «alcun comportamento (…) volto a falsare l'esito della procedura o anche solo ad attribuire un indebito vantaggio concorrenziale alla società [che si trovava nella situazione di conflitto di interessi]». Del resto, come precisa l'art. 6 bis della L. 241/90 è da considerarsi rilevante qualsivoglia situazione di conflitto di interessi «anche solo potenziale».

Pertanto, anche il mero rischio che possa essere stato accordato un trattamento di favore ad un concorrente giustifica, in ossequio al principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., l'esclusione del concorrente stesso.

Per tali salienti ragioni, come si precisa testualmente nella sentenza in commento, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che, successivamente all'aggiudicazione, sia venuta meno la condizione di conflitto di interessi, dovendo essa «essere risolta prima della gara, e non dopo [la stessa]»,

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