Detenuto in regime di 41-bis. Cade il divieto di cuocere i cibi in cella
15 Ottobre 2018
La Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), l. 354/1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f) n. 3 l. 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, limitatamente alle parole «cuocere i cibi».
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto (ord. 10 maggio 2017, n. 120), il quale evidenziava una disparità di trattamento rispetto ai detenuti “comuni” non giustificata dalle finalità perseguite dal regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Tale regime dovrebbe tollerare unicamente quelle limitazioni necessarie a garantire le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e quelle finalizzate a impedire i collegamenti del detenuto con l'associazione criminale di riferimento. I giudici delle leggi hanno ritenuto la questione di legittimità costituzionale fondata, rilevando un contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. La ratio del regime differenziato, infatti, è quella di impedire agli esponenti delle organizzazioni criminali in stato di detenzione di continuare – sfruttando il regime penitenziario “normale” – a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà e quindi mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione. La Corte costituzionale ha però più volte chiarito che non possono essere adottate misure che risultino «palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto in regime differenziato: mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva, non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale». Il divieto di cuocere i cibi risulta privo di ragionevole giustificazione. Anzitutto in quanto previsto in via generale e astratta in riferimento ai detenuti soggetti al regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. Inoltre, risulta incongruo e inutile rispetto agli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, configurandosi appunto come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. Conclude, dunque, la Corte costituzionale che «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella […]: si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale». |