Revoca dell’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico: il privato deve proporre domanda di risarcimento per equivalente o domanda annullatoria?

Redazione Scientifica
15 Ottobre 2018

Richiamato l'art. 30, co. 3 c.p.a., la sentenza respinge la domanda del privato (che si era visto revocare l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico) volta a conseguire il mero ristoro del danno per equivalente...

Richiamato l'art. 30, co. 3 c.p.a. (a tenore del quale «Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti»), la sentenza respinge la domanda del privato (che si era visto revocare l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico) volta a conseguire il mero ristoro del danno per equivalente, richiamando l'art. 1227 c.c. e sottolineando che il ricorrente ben avrebbe potuto, onde evitare danni, promuovere tempestivamente la domanda annullatoria, con annessa tutela cautelare, anche monocratica, allo scopo di impedire – se del caso – l'interruzione del servizio, dallo stesso già in corso di espletamento. Di contro, la scelta di rimanere inerte e di attendere, dopo quasi quattro mesi dal provvedimento asseritamente lesivo, l'attivazione della tutela risarcitoria, non risulta rispettosa delle ordinarie regole di diligenza.

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