L’interpretazione restrittiva dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
18 Ottobre 2018

Il tenore testuale dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che fa riferimento alle esclusioni o alle ammissioni alla gara “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”...

Il tenore testuale dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che fa riferimento alle esclusioni o alle ammissioni alla gara “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” comporta, anche per le gravose conseguenze che ne derivano in danno dei concorrenti, una stretta interpretazione la quale esclude che possa trovare applicazione al di fuori della contestazione dei requisiti soggettivi di partecipazione (in particolare, oltre a quelli di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica finanziaria, le capacità tecnico professionale) non involgendo invece le caratteristiche dell'offerta, a prescindere dalla specificità del caso all'esame in cui la pretesa non conformità dell'offerta alla legge di gara è emersa già prima del provvedimento finale di aggiudicazione (T.A.R. Lazio, sez. III, 30 aprile 2018 n. 4734).

In tale ultima ipotesi, infatti, a prescindere dal tema dell'effettiva conoscenza di tali cause di esclusione, l'interesse a contestare l'ammissione dei terzi concorrenti e il conseguente onere della impugnazione immediata con il cd. rito super accelerato nasce unicamente al momento dell'aggiudicazione, poiché solo con l'affidamento del contratto pubblico al terzo concorrente che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere escluso, deriva una lesione al concorrente non aggiudicatario (T.A.R. Toscana, sez. II 14 febbraio 2017 n. 243; T.A.R. Lazio, Latina, 23 febbraio 2018 n. 91).

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