Misure cautelari reali. La mancata richiesta di riesame non ostacola la disapplicazione in assenza dei presupposti
17 Ottobre 2018
Le Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa «se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura» (Cass. pen., Sez. III, ord. 11935/2018, v. CRUDO, Sulla preclusione processuale in materia di misure cautelari reali. Sussistono limiti funzionali all'istanza di revoca?), hanno affermato il seguente principio di diritto: «la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti» (sent. n. 46201, dep. 11 ottobre 2018). |