La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella distinzione tra varianti e mere migliorie

Redazione Scientifica
05 Settembre 2018

Le proposte migliorative sono tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione...

Le proposte migliorative sono tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste; la distinzione tra varianti e miglioramenti riposa in definitiva sull'intensità e sul grado delle modifiche introdotte rispetto al progetto posto a base della gara e si tratta di mere migliorie solo quando non si traducono in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto. Nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, che rimane fuori dal sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 134 c.p.a., tranne nei casi di manifesta irragionevolezza della scelta tecnica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.