La commissione giudicatrice gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella distinzione tra varianti e mere migliorie
05 Settembre 2018
Le proposte migliorative sono tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste; la distinzione tra varianti e miglioramenti riposa in definitiva sull'intensità e sul grado delle modifiche introdotte rispetto al progetto posto a base della gara e si tratta di mere migliorie solo quando non si traducono in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto. Nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, che rimane fuori dal sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 134 c.p.a., tranne nei casi di manifesta irragionevolezza della scelta tecnica.
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