Pubblichiamo la bussola aggiornata alla recente riforma recata dalla legge 25 novembre 2024 n. 177.
Inquadramento
L'assunzione di alcool, anche a modeste concentrazioni ematiche, prima di mettersi alla guida di un veicolo compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.
L'art. 186 C.d.S. pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 l. 30 marzo 2001 n. 125, recante Legge quadro in materia di alcool e problemi alcolcorrelati, una bevanda si definisce “alcolica” quando contiene alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool. La gradazione alcolica si esprime in percentuale volume, cioè il numero di volumi di alcool contenuti in cento volumi di liquido misurati a 20° C.
Il livello di tolleranza all'alcool varia su base individuale a seconda della quantità di alcool assorbita nel sangue, che è direttamente proporzionale alla concentrazione contenuta nell'aria espirata.
La capacità di assorbimento dipende da variabili di tipo soggettivo:
peso; età; sesso; quantità di cibo assunta; tempo intercorso dall'assunzione; stato di salute generale; affaticamento e stress; associazione con psicofarmaci e sostanze psicoattive; abitudine alcolica.
Gli effetti sul sistema nervoso centrale dell'individuo non sono determinati dalla quantità di alcool ingerita (depressore non selettivo), ma da quella che viene assorbita nel sangue.
Dalle analisi di campioni si evince che un tasso di mg/ml produce i seguenti effetti:
da 0,2 a 0,5
tendenza a guidare in modo rischioso e lieve alterazione psicomotoria e psicosensoriale: disturbo dei riflessi, riduzione delle cautele, manovra di frenata più brusca, alterazione della funzione visiva e della percezione dei segnali stradali;
da 0,6 a 0,9
compaiono errori di guida, dilatazione dei tempi medi di reazione, riduzione della capacità di adattamento al buio, di regolare la velocità, di valutare le distanze e le manovre di guida;
da 1,0 a 1,5
netto peggioramento dei tempi di reazione e della capacità di attenzione; inabilità a valutare le distanze e i tempi;
da 1,5 a 2
sonnolenza, attimi di assenza dall'attenzione alla guida;
da 2 a 3
incapacità di avviare e guidare veicoli;
da 3 a 4
incoordinazione motoria;
oltre 4
perdita di coscienza.
Il reato di cui al comma 2
Si tratta di un illecito comune di pericolo presunto - che prescinde dall'indagine sull'effettiva pericolosità della condotta - teso a salvaguardare i beni della vita e dell'integrità personale (cfr. Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681), che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo usato. Risulta così ravvisabile la guida in stato di ebbrezza anche nei confronti del conducente di un velocipede (cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2015, n. 4893) o di un veicolo a trazione animale.
Oggetto di tutela è la sicurezza stradale, consistente nell'evitare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada.
Lo statuto di dosimetria punitiva recato dal comma 2, prevede un doppio livello sanzionatorio, amministrativo e penale, che si articola in 3 gradi di intensità di ebbrezza, gradualmente afflittivi, in ragione del valore-soglia del tasso alcolemico accertato:
a) lieve - da 0,51 a 0,8 g/l - punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543,00 a 2.170,00 euro (con pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 543);
b) intermedia - da 0,81 a 1,5 g/l - punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 800 a 3.200 euro;
c) grave - oltre 1,51 g/l - punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Le varie ipotesi di guida in stato di ebbrezza, integrano tre autonome e distinte fattispecie, correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate, invece, da reciproca alternatività.
Casi e modalità di accertamento
Il comma 3 consente la possibilità di effettuare controlli randomici e di massa su strada (come richiesto dalla raccomandazione CE).
Gli organi di polizia stradale possono, infatti, imporre al conducente di sottoporsi ad una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di uso di sostanze alcoliche, mediante “accertamenti qualitativi non invasivi” o “prove”, anche attraverso apparecchi hand pocket, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno.
Si tratta di uno screening propedeutico di primo livello che consente di individuare, in caso di esito positivo della prova, i soggetti da sottoporre a ulteriori controlli.
Tre sono le modalità di accertamento del reato.
a) L'accertamento strumentale, che può essere posto in essere dagli organi di polizia (che ne hanno quindi “facoltà” e non obbligo) a seguito dell'esito positivo della prova preliminare, “in ogni caso d'incidente” o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza. Il test viene effettuato mediante un apparecchio denominato “etilometro” che utilizza un criterio matematico-quantitativo-oggettivo.
La prova potrà essere effettuata, non solo sul luogo del controllo, ma anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando di polizia.
L'etilometro visualizza i risultati dei controlli, e fornisce la corrispondente “prova documentale”. Così, è considerato iuris et de iure in stato di ebbrezza il conducente che presenti, dall'analisi dell'aria alveolare espirata (emuntore principale), una concentrazione alcolemica, automaticamente convertita in valore di alcool nel sangue, superiore a 0,5 grammi per litro, risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo (minimo) di tempo di 5 minuti.
b) L'accertamento con indagine semeiotica
Nel caso di impossibilità di eseguire l'accertamento (carenza strumentale, incapacità all'insufflazione) o di rifiuto del conducente di sottoporsi al test, lo stato di alterazione può essere accertato anche ictu oculi attraverso la descrizione degli indici sintomatici sensorialmente apprezzabili, relativi al comportamento o allo stato del soggetto, sul verbale redatto dal pubblico ufficiale.
Tali indici, pur nel silenzio normativo in ordine alla loro codificazione, possono attenere:
allo stato del soggetto - quali: alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio, tono di voce immotivatamente alto, eccessiva loquacità, forte euforia, stato confusionale, eccessiva sudorazione, andatura barcollante, respirazione affannosa;
o alla condotta di guida - quali: andatura a zigzag, ingiustificati e improvvisi scarti laterali, utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità, imprudenze varie anche con tono di sfida verso gli agenti del traffico, reazioni inconsulte e scoordinate all'intimazione dell'alt, ecc.
Infatti, il giudice può desumere lo stato di alterazione da elementi sintomatici che, alla stregua di indizi, assurgono a prova del fatto, quando divengano gravi, precisi e concordanti. Di ciò il giudicante dovrà dare adeguato conto nella motivazione, ricostruendo scrupolosamente il percorso logico-conoscitivo della sua valutazione.
Conseguentemente, da un lato, il giudice deve ravvisare l'ipotesi più lieve in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità (Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24698); dall'altro, nulla vieta che il giudice, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori (Cass. pen., n. 27940/2012).
c) L'accertamento a mezzo di certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie
Il comma 5, si occupa della problematica procedurale connessa agli incidenti stradali a seguito dei quali il conducente, ferito, sia sottoposto a cure mediche.
In tali ipotesi, è legittimata la richiesta degli organi di polizia, di accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie, di base o equiparate, subordinata dalla legge all'esistenza di entrambi i presupposti previsti, “soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche” (cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2024, n. 30811). Diviene quindi obbligatorio il rilascio all'organo di polizia della relativa certificazione medica, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della privacy.
Aspetti processuali
Secondo la giurisprudenza il c.d. alcooltest costituisce accertamento di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi, in quanto l'ebbrezza è stato ontologicamente transeunte. Tale accertamento potrà essere utilizzato nel giudizio, in quanto acquisibile al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431 comma 1 lett. b) c.p.p. Ne deriva che, sotto il profilo delle garanzie difensive, gli ufficiali o gli agenti (ex art. 113 disp. att. c.p.p.) di P.G. che vi procedono, dovranno avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la persona da sottoporre alla prova, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - mentre non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio - l'arrivo del quale non deve essere, tuttavia, necessariamente atteso, salvo il caso del suo immediato sopraggiungere.
La violazione del citato art. 114 disp. att. c.p.p. integra una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma 1 lett. c) c.p.p. (nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti «l'assistenza [...] dell'imputato»), non rientrando in alcuno dei casi considerati dall'art. 179 c.p.p.
Con sentenza 5 febbraio 2015 n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182 comma 2, II periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.
In virtù dell'art. 356 c.p.p., infatti, il difensore può intervenire durante l'accertamento, senza che abbia diritto al preventivo avviso e, per effetto dell'art. 366 c.p.p., il relativo verbale - al quale devono essere allegati i tagliandi stampati dall'etilometro - va depositato entro 3 gg. nella segreteria del pubblico ministero, per consentire al difensore di estrarne copia nei 5 gg. successivi previo avviso del deposito.
Inizialmente, in caso di omesso deposito del verbale, la giurisprudenza ha ritenuto integrata un'ipotesi di nullità relativa della prova, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero, se non determinante un'effettiva deminutio della possibilità di difesa e la sua conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione del processo.
Successivamente, la Suprema Corte ribalta le conclusioni cui era pervenuta la precedente giurisprudenza, dichiarando che il mancato rispetto del relativo termine di deposito, non configura alcuna nullità. «Infatti, laddove l'interessato, avvertito della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia non abbia proceduto a tale nomina, la nullità è da escludere per mancanza del soggetto al quale depositare l'atto, non essendo prevista, per il caso di cui si tratta, la nomina di un difensore di ufficio. Laddove, invece, l'interessato abbia nominato un difensore, il mancato tempestivo deposito nella segreteria del pubblico ministero non determina alcuna nullità, in ossequio al principio di tassatività delle stesse, perché questa sanzione non è espressamente prevista dalla norma; né, a tal fine, potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 178 lett. c) c.p.p., perché il deposito è una formalità che attiene ad un momento successivo al compimento dell'atto e il suo eventuale ritardo non concerne l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nel momento del compimento dell'atto di polizia giudiziaria. In tale evenienza, piuttosto, il ritardato deposito può procrastinare solo il termine per il compimento di ulteriori attività defensionali e eventuali atti di impugnazione previsti dalla legge» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2004 n. 31333 e, più di recente, Cass. pen., sez. IV, 18 agosto 2016, n. 34976).
Le circostanze aggravanti
Il comma 2-bis reca un'aggravante, a effetto speciale - suscettibile di poter essere giudicata equivalente alle attenuanti generiche (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2013, n. 30820) - secondo la quale se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale “le sanzioni ... sono raddoppiate”.
Nella nozione di “incidente stradale” rientra non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2016, n. 34837), in quanto situazione che esorbita dalla normale marcia del veicolo in un'area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l‘incolumità altrui e dello stesso conducente (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2014, n. 15050).
Si reputa che tale previsione debba ritenersi implicitamente riferibile esclusivamente al caso di incidente stradale con soli danni a cose, o con lesioni personali stradali lievissime o lievi (fino a 40 giorni, ex art. 590 c.p.); diversamente, infatti, si applicherà l'algoritmo sanzionatorio previsto dai nuovi artt. 589-bise 590-bis c.p.
Il comma 2-sexies, prevede un'ulteriore ipotesi di aggravante, a effetto speciale, c.d. privilegiata, che comporta un aumento della (sola) pena dell'ammenda da un terzo alla metà, quando la guida in stato di ebbrezza, con qualsiasi livello di alcolemia, sia commessa in notturna: tra le ore 22.00,01 e le ore 6.59,59.
Le sanzioni accessorie
a) Sospensione della patente
All'accertamento dell'illecito consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che raddoppia a ogni fascia di intensità:
lett. a): da 3 a 6 mesi, per l'ipotesi di ebbrezza lieve;
lett. b): da 6 mesi a 1 anno, per l'ipotesi di ebbrezza intermedia;
lett. c): da 1 a 2 anni, per l'ipotesi di ebbrezza grave; se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, di talché non è possibile disporne la confisca, «la durata della sospensione della patente è raddoppiata».
La graduazione del periodo di sospensione ha carattere discrezionale da parte del Prefetto che può determinarne la durata in relazione al caso concreto, tenendo conto di fattori esterni che possano diversificare l'esame delle violazioni commesse, di cui dovrà essere data opportuna indicazione nel provvedimento.
Il comma 2-quater fa salva l'applicazione dell'apparato amministrativo sanzionatorio anche nel caso di “applicazione di pena su richiesta delle parti”.
La sanzione accessoria deve ritenersi inapplicabile in tutte quelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa alla guida di veicoli per i quali non è necessaria la patente. Le sezioni unite infatti hanno confermato che la sospensione della patente nei confronti di colui che abbia commesso violazioni alle norme del codice della strada alla guida di veicoli per la cui conduzione non sia richiesto alcun tipo di abilitazione (o che comunque non sia mai stata conseguita), non può trovare applicazione (Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2002, n. 12316).
b) Revoca della patente
Il presupposto fondante l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, inserita all'interno della lett. c) per l'ipotesi di ebbrezza grave, è limitato al solo caso di “recidiva nel biennio”.
La revoca della patente è anche disposta, ai sensi del comma 2-bis, in caso di incidente stradale provocato da conducente in stato di ebbrezza grave.
Il comma 3-ter dell'art. 219 C.d.S. stabilisce che, quando la revoca sia disposta a seguito della violazione dell'art. 186, il periodo che deve trascorrere per poter conseguire una nuova patente è di 3 anni, a decorrere dalla data di accertamento del reato.
c) Confisca del veicolo
A corredo dello strumentario sanzionatorio per l'ipotesi di ebbrezza grave è previsto che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo «con il quale è stato commesso il reato», salvo che appartenga a persona estranea al reato. Per quanto evidente, non può considerarsi estranea la persona, diversa dal conducente e proprietaria del veicolo, che sia presente sul mezzo come passeggera (cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2013, n. 15898).
Ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 224-ter C.d.S., recante il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato.
d)Fermo amministrativo del veicolo
Ai sensi del comma 2-bis, è anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all‘illecito.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento
Il comma 7 dell'art. 186 prevede specifiche ipotesi di reato per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.
1) Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari a semplice richiesta degli organi di polizia.
2) Il rifiuto di sottoporsi all'esame dell'etilometro, o di recarsi con gli agenti presso il più vicino ufficio o comando dotato dell'apparecchiatura, è perseguibile solo quando: gli accertamenti propedeutici abbiano dato esito positivo, vi sia stato un incidente o la sintomatologia osservata faccia ritenere un'alterazione psicofisica in maniera inequivocabile dovuta all'alcool.
Il rifiuto costituisce reato contravvenzionale che può concorrere con la guida in stato di ebbrezza - il più delle volte, di rilevo amministrativo ex lett. a) - in quanto diversa risulta la ratio dei due precetti (cfr. Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2014, n. 13851.), il contenuto (sia fattuale che temporale) e la struttura delle condotte, oltre che il bene giuridico tutelato; la qual cosa dimostra la diversità e l'autonomia delle singole ipotesi e della loro ratio puniendi.
In merito si deve osservare che – sebbene il rifiuto di sottoporsi all'esame non costituisca presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza – ai sensi del comma 4, l'accertamento può essere richiesto solo in presenza di evidenti sintomi di ebbrezza; conseguentemente, si ritiene assai difficile che possa sussistere la violazione del comma 7 in assenza della violazione del comma 2.
3) Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 5, da effettuarsi in caso di incidente stradale a carico dei conducenti sottoposti alle cure mediche.
Oggetto di tutela della norma è la regolare attività dei controlli di polizia attinenti alla sicurezza stradale, alla quale non possono essere frapposti ostacoli.
Il rifiuto costituisce un reato a consumazione istantanea, che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente. Il reato, infatti, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato e dunque nel momento in cui l'agente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all'accertamento.
La risposta sanzionatoria è parificata per relationem alle “pene” previste per la più grave delle ipotesi di ebbrezza: la lett. c) del comma 2.
Istituti processuali
a)Il L.P.U. sostitutivo della pena
Il comma 9-bis prevede che se non si sia verificato un incidente stradale, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza intermedia (comma 2 lett. b) e grave (comma 2 lett. c), nonché nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (comma 7), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si oppone, con quella del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), secondo le modalità previste dall'art. 54 d.lgs. 274/2000, ma per una durata corrispondente a quella dell'arresto e della conversione dell'ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno.
L'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce - a livello “premiale” - una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in un'apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del L.P.U. il giudice, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p., dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella originaria, della sospensione della patente e della confisca.
L'applicazione del beneficio in parola è subordinata «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis», id est quando il conducente non abbia provocato un incidente stradale. La Cassazione ha ritenuto che la clausola di riserva di cui al comma 9-bis ricollega l'effetto ostativo non già all'applicazione della circostanza aggravante, bensì alla semplice ricorrenza del fatto che ha dato origine alla sua contestazione (Cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6739).
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, invece, non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (cfr. Cass. pen., sez. un., 24 novembre 2015, n. 46624).
Per quanto evidente, il beneficio della sospensione condizionale della pena è incompatibile con la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il L.P.U., non potendosi pervenire all'applicazione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa.
b) La misura alternativa alla pena detentiva
L'art. 57 l. n. 120/2010 ha previsto la possibilità di disporre, a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 47 l. n. 354/75, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, preferibilmente, nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
c) La particolare tenuità del fatto
L'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., recante Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, opera anche per i reati di pericolo astratto o presunto, perché, anche per essi, il principio di offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa, anche minima al bene protetto.
La giurisprudenza ha affermato che “un fatto integrante il reato sub lettera c) ben può risultare particolarmente tenue - nonostante il reo presenti un tasso alcolemico superiore a quello massimo che vale per l'operatività della lettera b) - perché la causa di non punibilità impegna alla valutazione della complessiva tenuità del fatto; dovendosi quindi cogliere non soltanto l'entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno cagionato. A ben vedere tanto implica da un canto la sicura ipotizzabilità del fatto di particolare tenuità anche in presenza di tassi alcolemici ricadenti nel range previsto dalla lettera c); dall'altro la decisività, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, degli altri fattori che valgono ad integrare siffatta causa” (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 2 novembre 2015, n. 44132).
In merito al quesito di diritto "se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza", sono intervenute le Sezioni Unite. In conclusione, l'art. 131-bis c.p. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma e alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (cfr. Cass. pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13681).
Anche in merito al quesito di diritto «se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., sia compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186 comma 7 cod. strada», sono intervenute le Sezioni Unite.
In conclusione, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186 comma 7 (cfr. Cass. pen, sez. un., 6 aprile 2016, n. 13682).
La riforma recata dalla legge 25 novembre 2024 n. 177
L'art. 1 comma 1 lett. a) l. n. 177/2024, introduce due disposizioni supplementari al comma 9.
Le nuove prescrizioni sulla patente
Il comma 9-ter stabilisce che sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato - con sentenza definitiva - per i reati di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, siano apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso:
n. 68, “Niente alcool”, e
n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.
La presenza di tali codici - previsti dall'allegato I alla direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/2006, concernente la patente di guida, modificata dalla direttiva (UE) 2015/653 della Commissione del 24/4/2015, recepita con Decreto 4/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - indica che il titolare di patente gravato:
dal codice 68, non può guidare dopo aver assunto qualunque quantitativo di alcol;
dal codice 69, può guidare solo veicoli dotati del dispositivo (Ignition Interlock Device - IID) che impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del conducente sia superiore a zero.
La prescrizione permane, a seconda della gravità del reato, per un periodo di almeno:
2 anni, nel caso della contravvenzione di cui alla lett. b),
3 anni, nel caso della contravvenzione di cui alla lett. c),
decorrenti dalla restituzione della patente “dopo la sentenza di condanna”.
In ogni caso, poiché ai sensi del comma 8, con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica, al fine di accertare che lo stato di alterazione non abbia inficiato il permanere nel soggetto dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida, la commissione medica locale può imporre una maggior durata.
Allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alle nuove prescrizioni, il Prefetto, ricevuta dalla cancelleria la comunicazione di irrevocabilità della sentenza di condanna, dispone anche la misura cautelare della revisione della patente.
Nei confronti del condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza che risulti titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito la residenza in Italia, è richiesto, prima di sottoporsi alla procedura di revisione, di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta.
Le nuove aggravanti
Il comma 9-quater introduce due nuove ipotesi di aggravante speciale.
Tutte le sanzioni - sia amministrative che penali, tanto detentive quanto pecuniarie - sono aumentate di un terzo (fisso) per tutti i gradi di intensità di ebbrezza, nei confronti del conducente titolare di patente gravata dalle indicazioni restrittive di cui ai codici 68 e 69.
Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso di “alterazione” - id est modificazione fraudolenta - o “manomissione” - id est danneggiamento - del c.d. alcolock, che ne risulta perciò falsato nell'uso, o di “rimozione” o “manomissione” - id est violazione - dei relativi sigilli.
Tolleranza zero
L'art. 186-bis pone il divieto, definitivo e assoluto, di guidare dopo aver assunto (qualunque quantitativo di) alcol nei confronti di quattro categorie di conducenti, ritenute più rischiose:
a) infraventunenni e neo-B-patentati nei primi tre anni dal conseguimento;
b) chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone,
c) chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di cose,
d) conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
Ai sensi del comma 3, nel caso in cui i destinatari del divieto incorrano negli illeciti previsti dall'art. 186 comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate:
di 1/3, nell'ipotesi di cui alla lett. a) - ebbrezza lieve;
da 1/3 a 1/2, nelle ipotesi di cui alle lett. b) - ebbrezza intermedia - c) - ebbrezza grave e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti;
per essere, poi, tutte ulteriormente, raddoppiate in caso di provocazione di un incidente stradale, ai sensi dell'art. 186 comma 2-bis.
Si tratta di circostanze aggravanti speciali a efficacia speciale, impostate dal comma 4 come non bilanciabili ai sensi dell'art. 69 c.p.: le diminuzioni per le attenuanti operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente all'applicazione dell'aggravante.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.