Offerte, servizi aggiuntivi e relative giustificazioni. “Costi effettivi” e “costi di offerta”. I chiarimenti del Consiglio di Stato.

Redazione Scientifica
06 Agosto 2018

Richiama il consolidato orientamento secondo cui: “Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono...

Richiama il consolidato orientamento secondo cui: “Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili” cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102 nonché sez. V 11giugno 2014, n. 2982; con il che si vuol dire che l'amministrazione ben avrebbe potuto acconsentire alla richiesta del R.t.i. di non tener conto della tabella allegata alle prime note di giustificazione).

2. Nel caso in cui nei documenti di gara siano previsti servizi aggiuntivi, siano essi specificatamente individuati ovvero non esattamente definiti, è richiesto agli operatori economici, quanto meno in sede di giustificazione dell'anomalia dell'offerta, e proprio a riscontro della serietà e dell'attendibilità economica della stessa, di quantificarne il costo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4094; in cui si specifica che gli operatori possono evitarne la stima solo ove si tratti di un costo marginale in relazione all'utile ritraibile; Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 586; sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3896).

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