Verifica della regolarità contributiva in caso di scissione

19 Ottobre 2018

: In caso di operazione di scissione riguardante un concorrente, l'obbligo di accertamento della regolarità contributiva sia nei confronti della società scissa che di quella di nuova costituzione sussiste ove il mutamento soggettivo si sia verificato successivamente all'ammissione alla gara e non nel caso in cui la scissione societaria sia intervenuta anteriormente alla presentazione dell'offerta.

La vicenda. Nel censurare il provvedimento di aggiudicazione di una procedura – riconducibile allo schema giuridico dell'accordo quadro, di durata triennale, da concludersi con un unico operatore economico – per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica e ispezione in continuo di opere fognarie e dei lavori di manutenzione di reti idriche e fognarie, la ricorrente lamentava la mancata verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'aggiudicataria, in quanto non estesa alla società di nuova costituzione a seguito di scissione.

Verifica della regolarità contributiva e scissione societaria. Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la scissione parziale di una società ex art. 2506 c.c. consiste nel trasferimento di parte del patrimonio societario ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, costituendo una fattispecie traslativa, cui consegue l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; viene, pertanto, costituito un nuovo soggetto giuridico distinto dalla società scissa, con successione a titolo particolare della società beneficiaria nei rapporti giuridici compresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società scissa (cfr. Cass., Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5874).

Come rilevato dal TAR, all'atto della presentazione dell'offerta relativa alla gara oggetto di controversia, la scissione riguardante l'aggiudicataria si era già perfezionata e dell'operazione era stata data attestazione a mezzo di deposito di copia dell'atto notarile comprovante l'intervenuta scissione, in ossequio alle indicazioni contenute nella lex specialis.

La stazione appaltante aveva, pertanto, correttamente accertato la regolarità contributiva (i) della nuova società che, in via autonoma ed a pieno titolo, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura e (ii) della società esistente al momento della scissione.

L'anteriorità della scissione rispetto alla presentazione dell'offerta determina l'inapplicabilità alla fattispecie del regime previsto per l'ipotesi di scissione in corso di procedura, che comporta, oltre agli obblighi di comunicazione alla stazione appaltante ex art. 51 del d.lgs. n. 163/2006 (rilevante nel caso oggetto di controversia), anche il necessario accertamento della regolarità contributiva di entrambe le società, essendo necessario che il soggetto subentrante acquisisca i requisiti di quello originario e che la stazione appaltante sia messa in condizione di effettuare le necessarie verifiche sul possesso degli stessi in capo al nuovo soggetto prima della stipula del contratto (così Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 773); ciò per impedire strumentali mutamenti soggettivi del potenziale contraente, finalizzati a sanare ex post situazioni di preclusione all'ammissione alla procedura sussistenti al momento dell'offerta.

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