L'Agenzia delle Entrate sul diritto di abitazione del convivente di fatto superstite
22 Ottobre 2018
Il quesito. Parte istante, erede insieme alla sorella del fratello defunto in assenza di testamento e senza figli, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se:
Il defunto fratello, infatti, coabitava dal 2008 in un'abitazione a lui interamente intestata con la compagna la cui residenza anagrafica risultava in un comune limitrofo.
Per riconoscere lo status di convivente basta l'autocertificazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di un autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000 nonostante la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà dello stesso. Ciò sulla base del comma 37 dell'art. 1 l. n. 76/2016 secondo il quale ai fini dell'accertamento della stabile convivenza si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica ex artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e della circolare n. 7/2018 che sottolinea come, poiché la l. n. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal Regolamento anagrafico di cui al d.P.R. n. 445/2000, lo status di convivente può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000.
Il diritto di abitazione del convivente è diritto personale di godimento. Deve poi considerarsi che il diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite ex art. 1, comma 42, l. n. 76/2016 è riconducibile a un diritto personale di godimento acquistato dal convivente stesso in virtù del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante coabitazione. Il comma 42 riconosce un diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune finalizzato a garantire la tutela del suo diritto di abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentirgli di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa. Il convivente, pertanto, non assume la qualifica di legatario dell'immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale ex art. 588 c.c.. Deve, quindi, escludersi che il dritto di abitazione stabilito dal comma 42 debba essere indicato nella dichiarazione di successione proprio in quanto diritto personale di godimento attribuito a un soggetto che non è erede o legatario. |