Requisiti di ordine generale e concordato “in bianco”

Redazione Scientifica
Redazione Scientifica
19 Ottobre 2018

La domanda dell'impresa di ammissione alla procedura concorsuale costituisce una diretta ed inequivocabile ammissione del suo stato di crisi e dunque costituisce una...

La domanda dell'impresa di ammissione alla procedura concorsuale costituisce una diretta ed inequivocabile ammissione del suo stato di crisi e dunque costituisce una procedura “in corso” a norma dell'art. 38 D.lgs. n. 163 del 2006, che inibisce la partecipazione alla gara, fatta salva la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della deroga di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare, la quale consente, in via di eccezione, il mantenimento dei requisiti di capacità di cui all'art. 38 lett. a) del d.lgs. 163 cit., alle imprese che o sono già state ammesse al concordato con continuità aziendale ovvero alle società che abbiano presentato l'istanza di ammissione al concordato preventivo "in bianco" o "con riserva" ex art. 161 comma 6 L.F. condizionatamente però all'assolvimento di determinati oneri.

.

In caso di istanza di ammissione della stessa impresa, nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, sussiste la facoltà dell'impresa di partecipare alle gare di affidamento dei pubblici contratti sia pure a determinate condizioni (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2018 n. 1772; id., sez. III, n. 5519/2015; id., sez. IV, n. 1091/2015).

Ai sensi della disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis legge fallimentare, la deroga all'esclusione dalle gare può operare:

1) condizionatamente all'adempimento degli obblighi documentali di cui quinto comma dell'art. 186-bis cit., cioè condizionatamente alla tempestiva presentazione della relazione del professionista ed alla dichiarazione di avvalimento di idonea impresa ausiliaria;

2) subordinatamente alla specifica espressa autorizzazione del tribunale, previo il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi del quarto comma del medesimo art. 186-bis, che dovrebbe intervenire comunque prima dell'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 101; Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6272; Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344);

3) sempre che l'impresa non sia la mandataria del RTI.

Pertanto l'istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, ma tale situazione ostativa può essere superata solo mediante l'adempimento degli obblighi documentali contemplati da tale disposizione (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225).