Decreto Legge - 18/10/2012 - n. 179 art. 27 bis - Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati1


Misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati1

 

1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all’articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d’imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;

b) il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L’istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.

 

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione.

Inquadramento

Per il commento v. sub art. 31.

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