Decreto Legge - 18/10/2012 - n. 179 art. 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovativeDisposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite1. [ 2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa] 2 [3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.] 3 [4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.] 4 [ 5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.] 5 [6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.] 6 7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'articolo 25, comma 2, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e [, dall'altra,] da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni 7. 8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva8. 9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. 10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.
[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione e successivamente dall'articolo 57, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. [2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [5] Comma abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [6] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione e successivamente abrogato dall'articolo 55, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55. [7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione. [8] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 , in sede di conversione. InquadramentoPer il commento v. sub art. 31. |