Decreto Legge - 18/10/2012 - n. 179 art. 29 - Incentivi all'investimento in start-up innovative (A)Incentivi all'investimento in start-up innovative (A)
1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative12. 2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali 3. 3-bis. A decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000 4. 4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative 56. 5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali 7. 6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita. Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile89. 7-bis. A decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento 10. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. 8-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016 11. 9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico 12 13.
--------------- (A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2015, n. 9/E; Risposta Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2021 n. 113. - In riferimento agli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 26 maggio 2020 n. 146. - In riferimento alle detrazioni per investimenti in start-up e Pmi innovative - Ipotesi di decadenza - di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 13 luglio 2023, n. 390. [1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 16-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [2] A norma dell'articolo 1, comma 218, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019, le aliquote di cui al presente comma, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. [3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 66, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [5] Comma modificato dall'articolo 9, comma 16-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. [6] A norma dell'articolo 1, comma 218, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019, le aliquote di cui al presente comma, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. [7] Comma modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [8] Comma modificato dall'articolo 31, comma 1, della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. [9] A norma dell'articolo 1, comma 218, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2019, le aliquote di cui al presente comma, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. [10] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 66, lettera c), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [11] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 66, lettera c), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. [12] Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il D.M. 30 gennaio 2014. [13] Per le modalità di attuazione del presente articolo vedi il D.M. 25 febbraio 2016. InquadramentoPer il commento v. sub art. 31. |