Processo Tributario Telematico obbligatorio ed altre novità nel decreto fiscale approvato per il 2019

Aurelio Parente
24 Ottobre 2018

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), il quale stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2019, per tutti i ricorsi o appelli notificati dopo tale data, sarà obbligatorio che tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario utilizzino esclusivamente il S.I.Gi.T. per la notifica, il deposito, la consultazione e l'estrazione di copie degli atti processuali.

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119) contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".
Il testo contiene interessanti ed importanti novità anche in tema di Giustizia Tributaria, con specifico riferimento al Processo Tributario Telematico.

Preliminarmente si è inteso dare una interpretazione autentica alla questione dell'attuale “doppio binario”, ossia alla facoltà di scegliere la via tradizionale cartacea piuttosto che quella telematica per attivare il processo tributario, superando le contraddittorie decisioni di merito intervenute nel biennio e stabilendo che le parti processuali hanno piena facoltà disgiunta di scegliere se utilizzare o meno il deposito telematico del ricorso o appello, a prescindere, quindi, dalla scelta dell'altra parte processuale.

L'attuale versione approvata del decreto fiscale all'art. 16 stabilisce, che a partire dal 1° luglio 2019, per tutti i ricorsi o appelli notificati dopo tale data, sarà obbligatorio che tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario utilizzino esclusivamente il S.I.Gi.T. (l'applicativo web del Processo Tributario Telematico) per la notifica, il deposito, la consultazione e l'estrazione di copie degli atti processuali, ai sensi e con le modalità di cui al Regolamento del PTT – D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 e del decreto delle regole tecnico operative D.M. 4 agosto 2015.

L'utilizzo delle procedure informatiche resterà facoltativo, in via meramente residuale, solo per le cause inferiori al valore soglia dei 3.000,00 euro e limitatamente per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza l'assistenza tecnica del difensore abilitato.

L'altra novità introdotta dal Decreto n. 119/2018 è la possibilità di partecipare all'udienza a distanza per mezzo di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore e dall'ente impositore coinvolto; tale opzione non sarà di immediata attuazione, in quanto il testo rimanda all'emanazione di un successivo decreto ministeriale per definire le regole operative che consentiranno alle parti di partecipare all'udienza, nonché per la conservazione dei filmati acquisiti presso le Commissioni tributarie ove si è svolta.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze stima, con le novità introdotte, di attuare a regime un risparmio superiore ai 5 milioni di euro annui per l'eliminazione del cartaceo e dei costi di notifica e manutenzione connessi.