Le tabelle ministeriali relative al costo del lavoro non costituiscono un limite inderogabile ma un parametro di valutazione della congruità dell’offerta

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

Non è consentito sanzionare con l'esclusione qualsiasi violazione – anche meramente formale – della lex specialis, perché in tal caso si finirebbe per violare palesemente il principio generale di tipicità delle cause di esclusione...

Non è consentito sanzionare con l'esclusione qualsiasi violazione – anche meramente formale – della lex specialis, perché in tal caso si finirebbe per violare palesemente il principio generale di tipicità delle cause di esclusione.

Per quanto riguarda poi l'osservanza delle “tabelle ministeriali” relative al costo del lavoro, occorre considerare che esse esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501), conseguentemente non potendo integrare, per loro natura, un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, III, 8 settembre 2015, n. 4210).

Per contro, eventuali dubbi e rilievi circa l'adeguatezza e sostenibilità dell'offerta, in ragione di costi inferiori (seppur di poco: cfr. Cons. Stato, III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 8 settembre 2015, n. 1743) ai predetti parametri orientativi tabellari non può comunque portare all'automatica esclusione dell'offerta, ma solo all'apertura – nel contraddittorio delle parti – di un sub-procedimento di anomalia, rimesso all'esclusiva delibazione della stazione appaltante, al fine di valutare l'effettività delle specifiche agevolazioni di cui potrebbe godere la concorrente.

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