Il delitto di interferenze illecite nella vita privata è previsto dall'art. 615-bis c.p., che al comma 1 individua la condotta posta in essere da colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. Al comma 2 individua la condotta posta in essere da colui che rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati dal comma 1.Infine, il comma 3 si pronuncia sulla procedibilità e prevede una circostanza aggravante.
Inquadramento
Il delitto di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615-bis è collocato nel Titolo XII del Libro II, Capo III del codice penale che riguarda i delitti contro la persona e, in particolare, nella Sezione IV contenente i delitti contro l'inviolabilità del domicilio.
Tale delitto, al comma 1 individua la condotta posta in essere da colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p.
Al comma 2 individua la condotta posta in essere da colui che rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati dal comma 1.
Infine, il comma 3 si pronuncia sulla procedibilità e prevede una circostanza aggravante.
Il bene giuridico protetto
Il bene giuridico tutelato è costituito dalla riservatezza, che connota i momenti tipici della vita della persona che si svolgono principalmente nei luoghi di privata dimora.
La tutela di cui all'art. 615-bisc.p., concerne, sia che si tratti di abitazione, di altro luogo di privata dimora o appartenenze di essi, una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
I soggetti
Il soggetto attivodel reato può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti. Si tratta, pertanto, di un reato comune.
L'interferenza illecita prevista e sanzionata dall'art. 615-bis c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente a partecipare alla vita privata, caso in cui si potrebbe configurare il diverso reato previsto dall'art. 617-septies c.p. (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).
In evidenza
L'illegittimità della registrazione, ai sensi dell'articolo 615 c.p., postula che le parole siano captate indebitamente e questo non può dirsi per il destinatario delle parole stesse. La norma tende a tutelare la riservatezza della vita individuale contro le interferenze illecite nella vicenda privata di ognuno ma sempreché tali interferenze provengano da terzi, rimasti estranei alla conversazione, oggetto di registrazione.
(Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 1981, n. 5934)
Soggetto passivo è, invece, non soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino così da comporre un unitario quadro rappresentativo di un'area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo (Cass. pen., Sez. V, 25 marzo 2003, n. 18058).
Alla luce di tale principio, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l'immagine abusivamente captata dal terzo (Cass. pen., Sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 7550).
In evidenza
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata (Cass. pen., Sez. V, 2 maggio 2018, n. 27160)
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all'interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue, che detto reato non è configurabile allorché l'autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l'atto della vita privata oggetto di captazione (Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 36109).
La condotta
Art. 615-bis, comma 1,c.p.Il comma 1 dell'art. 615-bis c.p. punisce il conseguimento indebito di notizie o immagini attinenti alla vita privata.
Tale fine deve essere compiuto utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati dalla norma ovvero quelli di ripresa visiva o sonora. Il reato, però, non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza. Occorre, infatti, che la captazione riguardi fatti che avvengono in luoghi di privata dimora protetti dalla vista degli estranei, in quanto, se questi possono essere liberamente osservati senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza.
Il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
La norma prevede che i fatti si debbano svolgere nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., ovvero l'abitazione, altro luogo di privata dimora o le appartenenze di essi; tale richiamo ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza.
La nozione di privata dimora deve essere delineata sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
Pertanto, rientrano nella nozione di privata dimora, che è certamente più ampia di quella di abitazione, esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cass. pen., Sez unite, 23 marzo 2017, n. 31345).
In evidenza
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2017, n. 34151.
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, deve ritenersi luogo di privata dimora la "toilette" di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale (Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2015, n. 27847).
Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l'uso di telecamere installate all'interno della propria abitazione, riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela (Cass. pen., Sez. V, 29 ottobre 2008, n. 44701).
L'ottenimento di notizie o immagini deve essere realizzato indebitamente, ovvero in assenza del consenso da parte di chi viene ripreso. Parte della dottrina ritiene che si tratti di una nota di antigiuridicità speciale; altra parte, invece, interpreta tale termine quale necessità di accertare o meno la sussistenza di una causa di giustificazione (in particolare il consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. e l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p.).
Art. 615-bis, comma 2 c.p.Il comma 2 punisce, invece, la rivelazione o diffusione delle notizie o delle immagini ottenute nei modi indicati dal comma 1.
Per rivelazione deve intendersi il portare la notizia o l'immagine a conoscenza di una o più persone determinate.
Per diffusionedeve intendersi la comunicazione della notizia o dell'immagine ad un numero indeterminato di persone.
Solitamente, soggetto attivo del reato, è una persona diversa rispetto a quella che ha ottenuto indebitamente le notizie o le immagini. Qualora, però, il soggetto sia lo stesso, si pone il problema del concorso tra il reato previsto dal comma 1 e quello previsto dal comma 2 (vedi infra, Rapporto con altri reati).
In evidenza
La riproduzione su un periodico di immagini attinenti alla vita privata di soggetto, captate, mediante strumenti di ripresa visiva a distanza, all'interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si pubblica il giornale e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate (Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 41375)
Elemento soggettivo
L'elemento psicologico richiesto per il reato di furto è il dolo generico che si identifica nella coscienza e volontà dell'agente di procurarsi indebitamente notizie o immagini inerenti alla privacy altrui o di rivelarli o diffonderli al pubblico mediante mezzi di informazione.
Consumazione e tentativo
Trattandosi di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono indebitamente ottenete oppure diffuse le notizie o le immagini.
Il tentativo è configurabile qualora, adoperando gli strumenti di ripresa visiva o sonora, il soggetto attivo non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui (Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2017, n. 4669).
Circostanze aggravanti
Il comma 3 dell'art. 615-bis c.p. prevede una circostanza aggravante nel caso in cui soggetto attivo del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che abbiano abusato dei poteri o abbiano violato i doveri inerenti alla funzione o servizio, o un investigatore privato anche qualora eserciti abusivamente la professione.
Ai fini della sua configurabilità è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal comma 1 e 2 sia connessa con l'esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l'esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato (Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2015, n. 33265).
Rapporti con altri reati
Controversa è la configurabilità del concorso tra i reati previsti dall'art. 615-bis, comma 1 e 2 c.p. Secondo una parte della dottrina, la fattispecie prevista dal comma 2 costituisce la normale premessa dell'altra, pertanto il soggetto che commette entrambi i reati sarà punibile solo per il secondo; secondo altra parte, invece, è possibile il concorso.
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, ma quello previsto dall'art. 615-bisc.p. (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 1995, n. 9016).
È configurabile il concorso con i reati di cui agli artt. 614 (Violazione di domicilio), 615 (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) e 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) c.p.
Profili processuali
Procedibilità.Il delitto di interferenza illecita nella vita privata, nella forma semplice, è procedibile a querela della persona offesa.
Nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 3, invece, è procedibile d'ufficio.
È consentito l'arresto facoltativo in flagranza ma non il fermo dell'indiziato.
L'autorità giudiziaria competente è il tribunale monocratico.
Prove. Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell'art. 615-bisc.p., le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2014, n. 35681).
In evidenza
Sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio (Cass. pen., Sez. I, 18 dicembre 2008, n. 4422).
Sequestro preventivo. È legittimo il sequestro preventivo di fotografie costituenti corpo degli ipotizzati reati di cui agli art. 615-bisc.p. e 170 d.lgs. 196/2003 (inosservanza dei provvedimenti del Garante della privacy), in quanto esse non sono riconducibili alla nozione di “stampa" o "stampato", con la conseguenza che è inapplicabile, in tal caso, il divieto di cui all'art. 1 del r.d.l. 561/1946 (Divieto di sequestro di giornali, pubblicazioni o stampati) (Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2008, n. 17408).
Casistica
Giornalisti
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all'art. 615-bisc.p. oltre che a quello di cui all'art. 323 c.p. – di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione) (Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2008, n. 46509)
Filmato di rapporti intimi con la convivente
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615-bisc.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221; Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2007, n. 1766).
Installazione di un cellulare nell'auto di un soggetto
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615-bisc.p. è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p.- richiamato dall'art. 615-bis c.p. - tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via (Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 2009, n. 28251).
Riprese di attività edificatoria
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che faccia riprese fotografiche e videofilmate dell'attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine, considerato che, ai fini della fattispecie incriminatrice, l'attività intrusiva deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell'agente, sostanziandosi in una gratuita intrusione nella vita privata altrui, il che non si verifica nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di più, costituisce attività agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall'esterno (Cass. pen., Sez. V, 18 aprile 2011, n. 25453)
Riprese indebite nel camerino
Integra il delitto d'interferenza illecita nella vita privata la condotta di colui che con l'uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area d'intimità e di riservatezza (Cass. pen., Sez. V, 11 giugno 2008, n. 36032).
Conversazioni intrattenute dal convivente con un terzo
Il reato di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche nel caso di indebita registrazione di conversazioni che, in ambito domestico, il convivente intrattenga con un terzo (Cass. pen., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 8762)
Violenza privata ex art. 610 c.p.
Integra gli estremi del reato di violenza privata – e non quello di interferenze illecite nella vita privata – la condotta di colui che, avendo carpito abusivamente immagini nel locale docce di una piscina comunale, le commercializzi sul web contro la volontà dei soggetti ripresi nei filmati, non ricorrendo, in tal caso, il contesto domiciliare protetto, ex art. 615-bis c.p. e sussistendo, invece, il rinnovarsi di una persistente coazione psichica nei confronti di chi non può sottrarsi alle reiterate violazioni della sua intimità, idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2015, n. 28174).
Integra il reato di violenza privata - e non quello di interferenze illecite nella vita privata - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una toilette pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la toilette pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 c.p. richiamato dall'art. 615-bis c.p., neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 c.p. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione) (Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2009, n. 11522).
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche exart. 617-bis c.p.
L'installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche) e non quella di cui all'art. 615-bisc.p. (interferenze illecite nella vita privata), poiché tale attività è finalizzata all'intercettazione telefonica e non è "uno strumento di ripresa sonora" (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata (Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 1988, n. 7091)
Garages condominiali
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame, confermando il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal pubblico ministero, ritiene sussistente il fumus del reato di cui all'art. 615-bis c.p. nel caso in cui l'apprensione fraudolenta di immagini visive e la loro catalogazione su supporto magnetico avvenga mediante microcamera collocata sull'androne di accesso ai garage condominiali, considerato che quest'ultimo rientra nel novero delle appartenenze di cui all'art. 614 c.p. (Cass. pen., Sez. V, 15 ottobre 2004, n. 16189).
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