In assenza della pubblicazione ex art. 29 c.c.p e della comunicazione di cui all’art. 76, non può trovare applicazione l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

L'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., aggiunto dall'art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce chiaramente che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e...

L'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., aggiunto dall'art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce chiaramente che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28.01.2016, n. 11”.

Il successivo art. 76, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 50-2016 ha specificato che “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”.

Pertanto, in assenza della pubblicazione di cui al predetto art. 29 d.lgs. n. 50-2016 e della comunicazione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 50-2016, non può trovare applicazione l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., dovendosi quest'ultima ritenere norma di stretta interpretazione in quanto derogatoria del principio tradizionale secondo cui è ammessa l'impugnazione dei soli provvedimenti direttamente lesivi.

Infatti, come ha ulteriormente chiarito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dalla trascritta norma, è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565, Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1843 e Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1902).

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