La mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è sanabile con il soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

L'art. 93 comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, corrispondente alla formulazione contenuta nell'art. 75, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, stabilisce che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare...

L'art. 93 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, corrispondente alla formulazione contenuta nell'art. 75, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, stabilisce che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In mancanza di tale adempimento, non è esperibile il ricorso al c.d. soccorso istruttorio dal momento che la domanda è mancante di un elemento negoziale essenziale e ad essa funzionalmente collegato, e non si può pertanto rientrare nel perimetro della mera integrazione documentale.

Infatti, l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare il c.d. soccorso istruttorio, esclude che quest'ultimo possa essere utilizzato per integrare l'offerta, circoscrivendone l'utilizzo alle carenze di qualsiasi elemento formale.

Il soccorso istruttorio, infatti, ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 721).

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