La stazione appaltante effettua la verifica della regolarità fiscale sulla base delle risultanze delle banche dati a sua disposizione

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

La Stazione appaltante effettua la verifica della regolarità fiscale sulla base delle risultanze della BDN-CP non solo per effetto del rinvio a tale sistema da parte del disciplinare, ma perché così dispone l'art. 6-bis d.lgs. n. 163 del 2006...

La Stazione appaltante effettua la verifica della regolarità fiscale sulla base delle risultanze della BDN-CP non solo per effetto del rinvio a tale sistema da parte del disciplinare, ma perché così dispone l'art. 6-bis d.lgs. n. 163 del 2006.

Tale verifica è è contemplata anche dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012 ed ANAC n. 157-2016.

Se a seguito della consultazione della predetta Banca dati è ottenuto un esito negativo, con riferimento alla posizione fiscale dell'operatore, è legittima l'esclusione per mancanza dei requisiti.

Sussiste la competenza esclusiva in capo agli Agenti della riscossione a rilasciare le attestazioni sostitutive dell'esito negativo nel caso di comunicazione di irregolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate tramite il sistema AVCPASS e la BDNCP tese ad evitare l'esclusione, come stabilito dall'AVCP, e poi confermata dall'ANAC, con le due determinazioni sopra richiamate.

L'esito negativo della comunicazione di regolarità fiscale deriva dal riscontro di un debito fiscale, dal cui novero sono esclusi quelli relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale, di importo superiore alla soglia di rilevanza di 10.000,00 euro.

Il risultato negativo in ordine alla regolarità fiscale ottenuto mediante la consultazione della BDN-CP, dipende da quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

La produzione di una eventuale certificazione da parte dell'Agente della Riscossione, di segno contrario rispetto alle risultanze della Banca dati, è prevista nella Relazione alla citata delibera dell'AVCP n. 111-2012 e costituisce un preciso adempimento a carico della stazione appaltate, ma a beneficio e non a detrimento del partecipante.

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