Mancanza del requisito in capo all’ausiliaria di un operatore del RTI: viene meno il requisito di partecipazione in capo a tutto il raggruppamento

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

Non sussiste il requisito di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163-2006 in capo ad un concorrente se una ditta ausiliaria di un operatore facente parte di un RTI concorrente non ha...

Non sussiste il requisito di ordine generale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 in capo ad un concorrente se una ditta ausiliaria di un operatore facente parte di un RTI concorrente non ha parimenti detto requisito (ex art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006), conseguendo la legittimità dell'esclusione del RTI dalla procedura con riferimento a tutti i lotti in cui ha presentato offerta, poiché il mancato possesso di un requisito di ordine generale rende inaffidabile l'operatore, con riguardo a tutti i lotti in cui è stata suddivisa la gara, a prescindere dalla qualificazione della gara suddivisa in lotti quale ipotesi di gare autonome o di un'unica gara.

Non è applicabile la disciplina della sostituzione dell'ausiliario alla gare disciplinate dal Codice appalti del 2006; infatti, tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con l'art. 89 d.lgs. n. 50-2016, non potendo in nessun caso trovare applicazione né l'art. 63 della Direttiva né la normativa introdotta dal d.lgs. n. 50-2016, neppure in base al principio del favor partecipationis. L'applicazione di tale principio incontra, infatti, i limite della regola, ormai consolidata nel campo degli appalti pubblici, del tempus regit actum, cui sono connesse ineliminabili esigenze di certezza del diritto.

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