L’applicazione del rito super-accelerato postula comunicazioni e pubblicità nelle forme rituali

24 Ottobre 2018

In assenza della pubblicazione ex art. 29 d.lgs. n. 50 del 2016 e della comunicazione di cui all'art. 76, non può trovare applicazione l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Il nuovo sistema di impugnazione immediata delle ammissioni altrui non ha rilievo solo sotto il profilo processuale ma incide profondamente anche sullo sviluppo procedimentale della gara, richiedendo l'adempimento di importanti oneri di comunicazione e pubblicità.

Perciò il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in assenza della pubblicazione della cd. lista degli ammessi e degli esclusi di cui all'art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016 e della comunicazione di cui all'art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione il sistema di contestazione immediata delineato dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Tale decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565, Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1843 e Cons. St., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 1902).

Alla luce di tali coordinate, parzialmente discostandosi sul punto da altre decisioni recenti, la sentenza ha escluso che la mera partecipazione alle sedute della Commissione di gara dei rispettivi rappresentanti o incaricati possa automaticamente fondare la conoscenza, in capo alle singole imprese concorrenti, dell'immediata lesività per la propria sfera giuridica dei provvedimenti di ammissione alla gara, in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.

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