Sulla natura e sulla inidoneità delle Linee Guida Anac n. 2/2016 a fungere da parametro di legittimità

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

Le linee guida dell'ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di ‘Offerta economicamente più vantaggiosa') non sono...

Le linee guida dell'ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di ‘Offerta economicamente più vantaggiosa') non sono vincolanti e non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

Il testo in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all'incremento “dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti”.

Il testo in parola risulta ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell'amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte.

Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità. (nella fattispecie il collegio ha ritenuto che a fronte di lavorazioni non caratterizzate da altissimo contenuto tecnico e da una certa ripetitività - quali le manutenzioni sui fabbricati ferroviari non interferenti con l'esercizio ferroviario e la conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento - non appare irragionevole la scelta della stazione appaltante di delineare indicatori di valutazione fondati essenzialmente sulla valutazione della struttura di impresa, sull'organizzazione del personale e sull'organizzazione tecnica del singolo concorrente).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.