Mancato rispetto delle specifiche tecniche del PT e notifica ad uno dei due difensori
26 Ottobre 2018
Il caso. In un contenzioso tra una società e un istituto di credito derivato dalla cessione di crediti pro soluto in seguito alla stipula di un contratto di factoring, la società, condannata dalla Corte d'appello al pagamento di una somma, ricorre in Cassazione.
Mancato rispetto delle “specifiche tecniche”. La Cassazione, dando seguito ai principi già espressi in precedenti pronunce, afferma che il mancato rispetto delle regole specifiche tecniche del 28 dicembre 2015 non determina la nullità della notifica in quanto l'interprete deve valutare la rilevanza del vizio denunciato in funzione della compromissione (o meno) dei diritti di difesa, dovendo anche tenere conto del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.)”.
Notifica ad uno dei due difensori. Infine, viene chiarito che quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo dei due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario (sempre che questi non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82, r.d. n. 37/1934) atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte. Inoltre le regole del PCT prevedono che tutti i difensori abbiano un indirizzo PEC presente sul RegInde, al quale è conferita piena affidabilità.
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