Mancato rispetto delle specifiche tecniche del PT e notifica ad uno dei due difensori

Redazione scientifica
26 Ottobre 2018

La Corte di Cassazione si pronuncia sul caso in cui la notifica venga eseguita ad uno dei due difensori della parte e senza il rispetto delle specifiche tecniche del 28 dicembre 2015, laddove venga comunque raggiunto lo scopo.

Il caso. In un contenzioso tra una società e un istituto di credito derivato dalla cessione di crediti pro soluto in seguito alla stipula di un contratto di factoring, la società, condannata dalla Corte d'appello al pagamento di una somma, ricorre in Cassazione.
La società lamenta l'assenza dell'attestazione di conformità della relata di notifica allegata al messaggio PEC (poiché apposta su un documento informatico separato) e la mancanza del nome file nel testo della relata predisposta dal difensore della controparte, sostenendo per questo la nullità della notifica.
Inoltre, la ricorrente ravvisa una violazione del proprio diritto di difesa, essendo stata la PEC indirizzata soltanto ad uno dei suoi due difensori.

Mancato rispetto delle “specifiche tecniche”. La Cassazione, dando seguito ai principi già espressi in precedenti pronunce, afferma che il mancato rispetto delle regole specifiche tecniche del 28 dicembre 2015 non determina la nullità della notifica in quanto l'interprete deve valutare la rilevanza del vizio denunciato in funzione della compromissione (o meno) dei diritti di difesa, dovendo anche tenere conto del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 3, c.p.c.)”.
Inoltre, continua la Corte, “la notifica della sentenza impugnata deve ritenersi validamente effettuata: i rilievi mossi riguardanti, in buona sostanza, la mancata indicazione, nella documentazione informatica, del “nome file” e la circostanza che il destinatario fosse solo uno dei due difensori del ricorrente non hanno pregio”.
Infatti, nel caso concreto, i Giudici chiariscono che la notifica presenta l'attestazione di conformità del difensore e l'esatta denominazione del file da notificare (numero di sentenza, data di deposito, numero del fascicolo telematico).

Notifica ad uno dei due difensori. Infine, viene chiarito che quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo dei due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario (sempre che questi non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82, r.d. n. 37/1934) atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte. Inoltre le regole del PCT prevedono che tutti i difensori abbiano un indirizzo PEC presente sul RegInde, al quale è conferita piena affidabilità.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ha giudicato infondati tutti i rilievi ritenendo valida la notifica.

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