Tribunale di Roma, indicazioni sulle incompatibilità di curatore e coadiutore

26 Ottobre 2018

Dal Tribunale di Roma la circolare dell'8 ottobre 2018 contenente alcune indicazioni sulle incompatibilità relative al curatore fallimentare, alcoadiutore, al commissario giudiziale ed al liquidatore delle procedure di concordato preventivo.

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV fallimentare

Oggetto: disposizioni integrative in merito alle incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 54/2018

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 58/2017, che ha introdotto nel sistema alcune nuove tipologie di incompatibilità relative al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, nonché al commissario giudiziale ed al liquidatore delle procedure di concordato preventivo, al gestore di cui all'art. 7 e al liquidatore di cui all'art. 14-quinquies, l. n. 3/2012, la sezione ha emanato la circolare in data 3.7.2018.

In essa si è stabilito che, per tutti gli incarichi successivi al giorno 25 giugno 2018 i curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori e i coadiutori nominati da tale Tribunale sono tenuti ad effettuare tale doppio incombente e quindi dovranno contestualmente:

-depositare telematicamente l'accettazione contenente la dichiarazione di assenza delle incompatibilità previste;

-depositare in formato cartaceo presso le cancellerie GD la dichiarazione relativa agli eventuali rapporti relativi ai magistrati del distretto di Corte d'appello.

Si è stabilito ancora che la cancelleria provvederà alla trasmissione delle dichiarazioni cartacee in copia al Presidente della Corte d'appello con cadenza semestrale a decorrere dal 31 dicembre 2018.

Recentemente il Presidente della Corte d'Appello di Roma ha indirizzato a tutti i tribunali del distretto l'indicazione secondo cui la dichiarazione da depositare in formato cartaceo di cui sopra dovrà, per meglio tutelare la privacy dei soggetti interessati, essere depositata in busta chiusa riportante solo l'indicazione del nome e numero della procedura e del professionista che ha reso la dichiarazione.

Tenuto conto di quanto sopra

si dispone

che i depositi delle dichiarazioni cartacee cui sono tenuti i professionisti incaricati in base alla circolare in data 3.7.2018 avvengano in busta chiusa riportante solo l'indicazione del nome e numero della procedura e del professionista che ha reso la dichiarazione.

Si trasmetta copia al Presidente del Tribunale, si trasmetta via PEC ai professionisti nominati e si pubblichi sul sito.

Roma, 8 ottobre 2018

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.