L'interesse ad agire nel rito appalti

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

L'interesse ad agire in giudizio non consiste affatto nell'interesse indifferenziato al rispetto della legalità, nemmeno quando...

L'interesse ad agire in giudizio non consiste affatto nell'interesse indifferenziato al rispetto della legalità, nemmeno quando si tratta dell'interesse al rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra concorrenti ed al rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica di affidamento di pubblici servizi.

Siffatto interesse può infatti consentire di individuare ipotesi speciali di legittimazione ad agire, ma ciò avviene soltanto per espressa previsione di legge (quale, ad esempio, l'attuale art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, introdotti dalla legge 21 giugno 2017, n. 90). In mancanza di specifiche previsioni normative, non è consentita deroga alcuna ai principi generali in tema di legittimazione e di interesse ad agire in giudizio.

In particolare, secondo i principi che governano il processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. - vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato - così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994; Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5255; Ad. plen. n. 9 del 2014).

Ove il ricorrente non intenda contestare l'esito della gara, bensì, a monte, la possibilità stessa della relativa procedura, il rapporto tra gli atti che l'hanno indetta e la sua aggiudicazione definitiva si configura nel senso di una consequenzialità immediata, diretta e necessaria, in quanto l'atto conclusivo si pone come inevitabile conseguenza di quelli iniziali, sicché in questi casi l'annullamento della lettera d'invito è destinato a travolgere anche il provvedimento conclusivo della procedura di selezione (cfr. C.G.A.R.S., 20 dicembre 2016, n. 474, nonché Cons. Stato, V, 27 marzo 2013, n. 1828 e 8 marzo 2011, n. 1463).

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