Sui soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, c.c.p.

Redazione Scientifica
23 Ottobre 2018

Qualora per disposizione statutaria, assunta nei casi consentiti dalla legge (art. 2409-bis, comma 2, c.c.), non sia costituito il collegio sindacale, il controllo...

Qualora per disposizione statutaria, assunta nei casi consentiti dalla legge (art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), non sia costituito il collegio sindacale, il controllo contabile della società è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro; sicché le informazioni e le dichiarazioni richieste dall'art. 80 del Codice dei Contratti del 2016 devono essere rese anche nei suoi confronti, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione alla gara.

Tra le condanne rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti del 2016 vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa; tra queste devono rientrare anche quelle fattispecie di reato già elencate nell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (tra cui quelle per reati fallimentari), da considerarsi rilevanti anche prima delle Linee guida dell'11 ottobre del 2017. E' inoltre ammissibile un'interpretazione estensiva della disposizione predetta tale da consentire l'esclusione anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia stata emessa per il reato di bancarotta fraudolenta (cioè per uno dei reati non ricompresi nell'elenco di cui ai commi 1 e 2) e riguardante non l'impresa in sé, ma uno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici nei casi consentiti dalla legge (art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), né essendo rilevante che l'interessato, nella sua qualità di revisore, sia rimasto nelle more iscritto negli appositi albi professionali senza soluzione di continuità.

La Sezione condivide l'orientamento già espresso in altro precedente (cfr. Cons. di Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5424), ritenendo che “il momento ne ultra quem per l'adozione delle misure di self-cleaning e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte (posto che una facoltà di tardiva implementazione o allegazione si paleserebbe, a tacer d'altro, alterativa della par condicio dei concorrenti”, non assumendo perciò alcun rilievo gli stati soggettivi di buona o malafede, di conoscenza o ignoranza della causa di esclusione da parte dell'operatore economico (al quale resta imputabile, quanto meno, la violazione di un obbligo di diligenza): si ribadisce perciò l'operatività solo pro futuro delle misure organizzative virtuose, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione.

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