L’affidamento integrale a terzi di una delle attività rientranti tra quelle da assegnare può essere consentito solo ricorrendo all’istituto del subappalto

Redazione Scientifica
26 Ottobre 2018

Ai sensi del secondo comma dell'art. 105, d.lgs. n. 50 del 2016, l'affidamento integrale a terzi dell'attività rientrante formalmente nell'oggetto dell'affidamento...

Ai sensi del secondo comma dell'art. 105, d.lgs. n. 50 del 2016, l'affidamento integrale a terzi dell'attività rientrante formalmente nell'oggetto dell'affidamento, in quanto autonomamente prevista dalla lex specialis come una delle attività da assegnare, può essere consentito solamente ricorrendo all'istituto del subappalto.

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